CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oine [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Fermo n. 2886/2016 depositato il24/03/2023.Numero registro generale 9814/2023Numero sezionale 2473/2026Numero di raccolta generale 22880/2026Data pubblicazione 08/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’oggetto del giudizio è costituito dall’impugnazione del provvedimentodel Tribunale di Fermo, n. cronol. 2063/2023 del 24/03/2023, Rep. n.355/2023 del 27/03/2023, comunicato dalla Cancelleria in pari data, concui è stata respinta l’opposizione allo stato passivo promosso da società dileasing [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nei confronti del Fallimento ANDREAs.r.l. a socio unico.2. In precedenza, il G.d. dello stesso tribunale aveva escluso dallo statopassivo il credito di euro 111.135,20 vantato dalla stessa creditrice, inquanto aveva ritenuto applicabile l’art. 1526 c.c., con conseguente dirittodella procedura di ottenere la restituzione dei canoni corrispostidall’utilizzatore che, salvo errori e/o omissioni, ammontano a complessivieuro 620.627,33, compresa IVA, con il riconoscimento in favore dellasocietà di leasing di un equo compenso per l'uso dei beni, disponendo laconseguente eventuale compensazione, totale o parziale, tra detti importi.Nel corso del giudizio di opposizione intervenivano [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionarie del credito discendente dalcontratto di leasing già intercorso con l’allora società in bonis.3. Queste ultime società hanno proposto ricorso per Cassazione avverso lapronuncia collegiale del Tribunale di Fermo, sulla scorta di due motivi diimpugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] intimato si è costituito con controricorso, con il quale hachiesto il rigetto degli avversi motivi di doglianza.5. È stata, quindi, fissata adunanza camerale, in vista della quale lericorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 9814/2023Numero sezionale 2473/2026Numero di raccolta generale 22880/2026Data pubblicazione 08/07/20261. I due motivi di ricorso proposti possono così compendiarsi:- con il primo motivo si lamenta un vizio di contraddizione nellamotivazione violazione e/o falsa, erronea applicazione delle norme di cuiall’art. 1526, commi 1 e 2 c.c., in combinato con il disposto di cui all’art.113 , art. 115 c.p.c. ed art. 360, n. 3, 4, 5 c.p.c., in quanto erroneamenteil provvedimento avrebbe dato per pacifica la natura traslativa delcontratto di leasing da cui origina il credito e che si afferma essere statorisolto stragiudizialmente con comunicazione, a mezzo raccomandata a.r.del 18.09.2012, mentre il Tribunale di Fermo ha dichiarato il fallimentodella società utilizzatrice, con sentenza n. 22 del 21.04.2016;- con il secondo motivo si contesta il vizio di contraddizione violazione e/ofalsa, erronea applicazione delle norme di cui all’art. 1526 commi 1 e 2c.c., in combinato con il disposto di cui agli artt. 113, 115 c.p.c. ed art.360, n. 3, 4, 5 c.p.c., posto che erroneamente si sarebbe ritenuto chetrovasse applicazione l’art. 1526 c.c. e che, conseguentemente, ilricorrente, al fine di scongiurare l’eccessiva onerosità della penale avrebbedovuto quantomeno allegare il valore dell’immobile oggetto di leasing,posto che in assenza di tale elemento non sarebbe possibile valutare lacongruità della somma pretesa.2. I due motivi possono essere affrontanti congiuntamente e non sisottraggono ad una comune sorte di inammissibilità.Va premesso, infatti, che il provvedimento impugnato si muove nell’alveodell’orientamento fatto proprio dalle S.U. della Cassazione, secondo cui ladisciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 nonha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cuipresupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione traleasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazioneanalogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciòNumero registro generale 9814/2023Numero sezionale 2473/2026Numero di raccolta generale 22880/2026Data pubblicazione 08/07/2026anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, nonpotendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall. (Sez. U, sent. n.2061 del 28/01/2021).Il provvedimento impugnato ha, infatti, con motivazione logica e chesupera certamente il c.d. minimo costituzionale, affermato che “…ilcontratto è stato risolto tramite azionamento di clausola risolutivaespressa, prevista dalle [OSCURATO:PERSONA] del contratto comunicata conraccomandata a.r. del 18.09.2012, prima del fallimento della societàutilizzatrice; -non trova applicazione dunque né la disciplina della Legge124 del 2017, né la disciplina dell’art 72 quater L.F., ma trovaapplicazione l’art 1526 c.c., commi 1 e 2; -a seguito della risoluzione lasocietà di leasing ha richiesto -a titolo di penale- il pagamento dei canoninon pagati scaduti e fatturati alla data del fallimento come previsto dacontratto di leasing deducendo altresì l’esistenza in contratto della clausolan. 12 equilibratrice di eventuali ingiusti vantaggi dell’utilizzatore, cheprevede “a favore dell’Utilizzatore, di contro, sarà accreditato l’importoche la Concedente avrà ricavato, al netto di tasse e spese, dalla vendita odalla ricollocazione dei beni o da indennizzi assicurativi o da risarcimenti diterzi” ; - il ricorrente al fine di scongiurare l’eccessiva onerosità dellapenale avrebbe quantomeno dovuto allegare il valore di mercatodell’immobile al momento della domanda, in assenza di ciò non ha fornitoelementi che consentano di valutare la congruità della somma richiesta(canoni scaduti e non pagati per € 111.135,20). Irrilevante è lacircostanza che la società si sia riservata di dare attuazione alla clausola dicui all’art 12 del contratto che prevede la restituzione del ricavato dellavendita, dovendo infatti il Giudice valutare la congruità della sommarichiesta al momento della domanda, scongiurando l’indebitalocupletazione del cessionario per il caso di mancata riallocazione delbene. Ne consegue che la domanda va rigettata”.Numero registro generale 9814/2023Numero sezionale 2473/2026Numero di raccolta generale 22880/2026Data pubblicazione 08/07/2026Le contestazioni proposte dalla ricorrente attingono al merito e allainterpretazione delle clausole contrattuali, da cui il tribunale ha tratto laqualificazione del rapporto e la determinazione delle conseguenzeeconomiche derivanti dalla risoluzione contrattuale del rapporto di leasing.Ma occorre rilevare che la doglianza appare del tutto generica, visto chenon sono indicate le specifiche violazioni delle regole di ermeneuticacontrattuale che il tribunale avrebbe commesso, limitandosisostanzialmente la ricorrente ad ammettere, da un lato, di averriacquistato la disponibilità degli immobili oggetto del contratto di leasinge, dall’altro, di aver diritto al pagamento dei canoni, senza confrontarsicon la decisione impugnata (necessità di valutare l’equo compensospettante alla concedente alla luce del valore di riallocazione sul mercatodie beni, in modo da impedire una ingiusta locupletazione dellaconcedente medesima, che peraltro non contesta l’interpretazione dellacitata clausola contrattuale n. 12).Si consideri, inoltre, che la già citata Sez. U, sent. n. 2061 del28/01/2021, ha stabilito che nel caso in cui, dopo la risoluzione delcontratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento diquest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intendafar valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulatain suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione alpassivo ex art. 93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la sommaricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, inmancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercatoall'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifestaeccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2,c.c. Il provvedimento impugnato applica, sostanzialmente, tale principio,rilevando come la società di leasing non abbia – a sostegno della propriadomanda di insinuazione al passivo – né indicato il prezzo di allocazionedel bene, né ha allegato una stima attuale del medesimo immobile, purNumero registro generale 9814/2023Numero sezionale 2473/2026Numero di raccolta generale 22880/2026Data pubblicazione 08/07/2026avendone riacquistato la disponibilità, con affermazione che, di per sé,non è neppure contestata specificamente.Pare perciò evidente, in conclusione, che le ricorrenti, oltre a sollecitareimpropriamente una nuova rivalutazione del merito da parte di questaCorte di legittimità, non si confrontano neppure pienamente con l’effettivaratio decidendi del decreto impugnato.4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,conseguendone altresì la condanna alle spese, secondo il principio disoccombenza e liquidazione in dispositivo.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido,a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida in 6.200 euro (di cui euro 200 per anticipazioni), oltre spesegenerali, IVA e CPA se dovute, come per legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico delle ricorrenti in solido,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura previstaper il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026Il Presidente