CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40965/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, escludeva l'aggravante contestata in relazione al delitto di lesioni personali gravi e confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo delitto e per il reato di minaccia grave entrambi consumati ai danni della fidanzata, rideterminando la pena nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità per il delitto di minaccia aggravata; - alla ritenuta configurabilità della ipotesi aggravata del delitto di lesioni per avere, l'imputato, posto in pericolo la vita della persona offesa; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3 - il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste sui motivi di ricorso ed in particolare sulla circostanza aggravante del delitto di lesioni che sarebbe smentita da un accertamento tecnico preventivo eseguito in previsione dell'instaurazione di un giudizio civile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - I primi due motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - risultando pienamente attendibile la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa, dovesse ritenersi provata anche la condotta di minaccia, grave, ascritta al ricorrente; - il pericolo di vita corso dalla persona offesa era stato riferito da tutti i medici escussi in dibattimento. Né può darsi ingresso alcuno, in questa sede di legittimità, a degli accertamenti tecnici svolti in altro giudizio.2 - La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (le precedenti condanne patite dal prevenuto e l'assenza di ragioni di meritevolezza), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]