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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08763/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in 750,00 euro di ammenda, e dichiararsi inammissibile, nel resto, il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Genova, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione all'art. 4, secondo e terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, e, riconosciuta la lieve entità del fatto, lo condannava alla pena finale, condizionalmente sospesa, di 1.000 euro di ammenda.

2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, formulando due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, per avere il giudice a quo apportato la diminuzione di pena, conseguente alla scelta del rito, in misura pari ad un terzo, anziché nella giusta misura della metà.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, per avere il giudice a quo disposto la sospensione condizionale della pena senza motivare sull'interesse dell'imputato a godere del beneficio.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

L'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che, all'esito del giudizio abbreviato, la pena inflitta all'imputato, che sia condannato per reato contravvenzionale, sia ridotta in misura pari alla metà, anziché ad un terzo, come previsto dalla disciplina previgente.

La sentenza impugnata, che a tale disposizione non si è attenuta, avendo effettivamente diminuito solo di un terzo, a causa del rito, la pena di 1.500 euro antecedentemente quantificata, deve essere sul punto annullata, senza necessità di rinvio.

Alla rideterminazione della pena, in 750 euro di ammenda può infatti provvedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., non comportando il relativo calcolo alcun nuovo accertamento di fatto, ma derivando direttamente dall'applicazione dei nuovi criteri legali rispetto alla quantificazione di origine, già effettuata dal giudice di merito.

4. Il secondo motivo è, invece, inammissibile per difetto di interesse.Non è il giudice, che concede la sospensione condizionale, a doverla giustificare mediante l'illustrazione dei vantaggi che ne possano derivare per l'imputato, che l'ordinamento giuridico presume esistenti.

E' piuttosto l'imputato, a sostegno dell'impugnazione sul punto, che deve individuare, a pena di inammissibilità, un interesse giuridicamente apprezzabile, ostativo alla sospensione condizionale, diverso da ragioni di mera pratica opportunità quali, esemplificativamente, la volontà di riservare il beneficio per eventuali condanne future a pene più gravi (Sez.

U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197535-01; Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Terranova, Rv. 283475-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in euro 750,00 di ammenda.

Dichiara inammissibile il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in 750,00 euro di ammenda, e dichiararsi inammissibile, nel resto, il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Genova, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione all'art. 4, secondo e terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, e, riconosciuta la lieve entità del fatto, lo condannava alla pena finale, condizionalmente sospesa, di 1.000 euro di ammenda. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, formulando due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, per avere il giudice a quo apportato la diminuzione di pena, conseguente alla scelta del rito, in misura pari ad un terzo, anziché nella giusta misura della metà. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, per avere il giudice a quo disposto la sospensione condizionale della pena senza motivare sull'interesse dell'imputato a godere del beneficio. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che, all'esito del giudizio abbreviato, la pena inflitta all'imputato, che sia condannato per reato contravvenzionale, sia ridotta in misura pari alla metà, anziché ad un terzo, come previsto dalla disciplina previgente. La sentenza impugnata, che a tale disposizione non si è attenuta, avendo effettivamente diminuito solo di un terzo, a causa del rito, la pena di 1.500 euro antecedentemente quantificata, deve essere sul punto annullata, senza necessità di rinvio. Alla rideterminazione della pena, in 750 euro di ammenda può infatti provvedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., non comportando il relativo calcolo alcun nuovo accertamento di fatto, ma derivando direttamente dall'applicazione dei nuovi criteri legali rispetto alla quantificazione di origine, già effettuata dal giudice di merito. 4. Il secondo motivo è, invece, inammissibile per difetto di interesse.Non è il giudice, che concede la sospensione condizionale, a doverla giustificare mediante l'illustrazione dei vantaggi che ne possano derivare per l'imputato, che l'ordinamento giuridico presume esistenti. E' piuttosto l'imputato, a sostegno dell'impugnazione sul punto, che deve individuare, a pena di inammissibilità, un interesse giuridicamente apprezzabile, ostativo alla sospensione condizionale, diverso da ragioni di mera pratica opportunità quali, esemplificativamente, la volontà di riservare il beneficio per eventuali condanne future a pene più gravi (Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197535-01; Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Terranova, Rv. 283475-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in euro 750,00 di ammenda. Dichiara inammissibile il r
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