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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20437/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni 9 del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella emessa in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011 (capo 1) e di cui all'art. 73 stesso testo normativo (capo 2), in ragione della condotta così descritta: per avere violato la prescrizione, inerente alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Alessandria, di non allontanarsi dalla abitazione senza previo avviso, essendo stata accertata la sua presenza il 10 luglio 2016 alle ore 11,40 in [OSCURATO:PERSONA] e alle ore 12,00 in [OSCURATO:PERSONA], alla guida di un motociclo nonostante la revoca della patente.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando vizi della motivazione.

Il ricorso deduce che non sono stati considerati i rilievi mossi in sede di appello che avevano rilevato l'insussistenza della contestata violazione della prescrizione di "non andare lontano dall'abitazione", posto che il ricorrente, come attestato dalle relazioni della polizia giudiziaria e dagli altri atti acquisiti, veniva visto transitare, a distanza di pochi minuti, in due luoghi distanti poche centinaia di metri fra di loro e dall'abitazione del medesimo ricorrente.

La difesa aggiunge che la prescrizione che si è ritenuta violata non presenta i connotati di "tassatività e determinatezza" richiesti dalla pronunzia della Corte Edu, [OSCURATO:PERSONA] contro Italia, e da quella delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e della Corte costituzionale emesse in materia, facendo essa riferimento a un obbligo non precisamente conoscibile per la genericità del divieto di "non andare lontano" dall'abitazione, senza preventivo avviso alla competente autorità di pubblica sicurezza, la cui violazione risulta penalmente sanzionata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto per le ragioni e nei termini di seguito illustrati.

2. La Corte costituzionale (sentenza n. 24 del 2019) e la giurisprudenza di legittimità (Sez.

U., n. 46595 del 28/03/2019, Acquaviva, Rv. 277007; ancor prima, Sez.

U., n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496), hanno rilevato la non conformità delle prescrizioni (generiche) di vivere onestamente e di rispettare le leggi inerenti alla misura di prevenzione personale, rispetto ai precetti costituzionali e convenzionali alla stregua delle direttive fissate dalla Corte Edu (sentenza [OSCURATO:PERSONA] contro Italia), non trattandosi di veri e propri precetti rivolti al singolo in funzione dei controlli richiesti, ma riportando un mero ammonimento "morale" valevole per ogni consociato: la previsione di cui trattasi non individuava le condotte socialmente dannose, né prescriveva quelle socialmente utili che dovevano essere perseguite.Diversamente le altre prescrizioni contenute nell'art. 8, comma 4, d.

Igs. n. 159 del 2011 (di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso, di non associarsi a pregiudicati o sottoposti a misure di prevenzione, di non detenere e portare armi e di non partecipare a pubbliche riunioni), impongono tutte un comportamento specifico e rispondono tutte con evidenza alle finalità perseguite dal legislatore di assicurare un'esecuzione della misura di sorveglianza del soggetto risultato socialmente pericoloso, idonea a prevenire la sua commissione di reati; sicché risulta ragionevole e conforme al dettato costituzionale la previsione della sanzione penale per tali violazioni aventi uno specifico contenuto precettivo.

Pur in presenza di tale requisito con riguardo allo specifico divieto dì non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso, l'interpretazione del precetto, ai fini dell'applicazione della sanzione penale conformemente ai principi costituzionali di tassatività e determinatezza (art.25 Cost.), esige la focalizzazione di un fatto oggettivo e certamente intellegibile, costituito da un movimento che renda inequivocabile la condotta di allontanamento dell'agente: occorre che il sorvegliato speciale si sia fisicamente spostato in un luogo che, secondo chiare coordinate rapportate alla distanza spaziale dal luogo dell'abitazione, possa individuarsi come lontano da quest'ultimo, sì che, al cospetto della rilevazione dell'esito finale dello spostamento, risulti prima prevedibile e poi dimostrata la sottrazione al controllo prescritto dalla disposizione e, dunque, l'applicabilità della sanzione penale, secondo la fattispecie incriminatrice delineata.

3. La Corte di appello di Torino, chiamata a pronunciarsi in ordine a tale tema da specifici rilievi mossi in sede di appello riguardanti l'affermazione della responsabilità in ordine al reato ascritto al capo 1), non si è attenuta ai parametri sopra precisati, posto che, da quanto rappresentato nella motivazione, e possibile cogliere solamente la descrizione dell'accertamento del girovagare dell'imputato in alcune vie della città di Alessandria a seguito della partecipazione dello stesso a un moto-raduno, senza idonee indicazioni che, al di là delle generiche affermazioni su un "consistente" e "prolungato" allontanamento, possano porre in rapporto spaziale, sulla base di riferimenti alle distanze nell'ambito dell'intero contesto urbano, l'ubicazione dei luoghi ritenuti raggiunti dall'imputato con quello in cui si trovava la sua dimora.

4. Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza non si sottrae alle censure mosse con il ricorso e, pertanto, va annullata relativamente all'affermazione della responsabilità del ricorrente in ordine al reato contestatogli al capo 1), con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato dì cui al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso il 22 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]‘/ Vy' , DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni 9 del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella emessa in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 (capo 1) e di cui all'art. 73 stesso testo normativo (capo 2), in ragione della condotta così descritta: per avere violato la prescrizione, inerente alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Alessandria, di non allontanarsi dalla abitazione senza previo avviso, essendo stata accertata la sua presenza il 10 luglio 2016 alle ore 11,40 in [OSCURATO:PERSONA] e alle ore 12,00 in [OSCURATO:PERSONA], alla guida di un motociclo nonostante la revoca della patente. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando vizi della motivazione. Il ricorso deduce che non sono stati considerati i rilievi mossi in sede di appello che avevano rilevato l'insussistenza della contestata violazione della prescrizione di "non andare lontano dall'abitazione", posto che il ricorrente, come attestato dalle relazioni della polizia giudiziaria e dagli altri atti acquisiti, veniva visto transitare, a distanza di pochi minuti, in due luoghi distanti poche centinaia di metri fra di loro e dall'abitazione del medesimo ricorrente. La difesa aggiunge che la prescrizione che si è ritenuta violata non presenta i connotati di "tassatività e determinatezza" richiesti dalla pronunzia della Corte Edu, [OSCURATO:PERSONA] contro Italia, e da quella delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e della Corte costituzionale emesse in materia, facendo essa riferimento a un obbligo non precisamente conoscibile per la genericità del divieto di "non andare lontano" dall'abitazione, senza preventivo avviso alla competente autorità di pubblica sicurezza, la cui violazione risulta penalmente sanzionata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per le ragioni e nei termini di seguito illustrati. 2. La Corte costituzionale (sentenza n. 24 del 2019) e la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 46595 del 28/03/2019, Acquaviva, Rv. 277007; ancor prima, Sez. U., n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496), hanno rilevato la non conformità delle prescrizioni (generiche) di vivere onestamente e di rispettare le leggi inerenti alla misura di prevenzione personale, rispetto ai precetti costituzionali e convenzionali alla stregua delle direttive fissate dalla Corte Edu (sentenza [OSCURATO:PERSONA] contro Italia), non trattandosi di veri e propri precetti rivolti al singolo in funzione dei controlli richiesti, ma riportando un mero ammonimento "morale" valevole per ogni consociato: la previsione di cui trattasi non individuava le condotte socialmente dannose, né prescriveva quelle socialmente utili che dovevano essere perseguite.Diversamente le altre prescrizioni contenute nell'art. 8, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011 (di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso, di non associarsi a pregiudicati o sottoposti a misure di prevenzione, di non detenere e portare armi e di non partecipare a pubbliche riunioni), impongono tutte un comportamento specifico e rispondono tutte con evidenza alle finalità perseguite dal legislatore di assicurare un'esecuzione della misura di sorveglianza del soggetto risultato socialmente pericoloso, idonea a prevenire la sua commissione di reati; sicché risulta ragionevole e conforme al dettato costituzionale la previsione della sanzione penale per tali violazioni aventi uno specifico contenuto precettivo. Pur in presenza di tale requisito con riguardo allo specifico divieto dì non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso, l'interpretazione del precetto, ai fini dell'applicazione della sanzione penale conformemente ai principi costituzionali di tassatività e determinatezza (art.25 Cost.), esige la focalizzazione di un fatto oggettivo e certamente intellegibile, costituito da un movimento che renda inequivocabile la condotta di allontanamento dell'agente: occorre che il sorvegliato speciale si sia fisicamente spostato in un luogo che, secondo chiare coordinate rapportate alla distanza spaziale dal luogo dell'abitazione, possa individuarsi come lontano da quest'ultimo, sì che, al cospetto della rilevazione dell'esito finale dello spostamento, risulti prima prevedibile e poi dimostrata la sottrazione al controllo prescritto dalla disposizione e, dunque, l'applicabilità della sanzione penale, secondo la fattispecie incriminatrice delineata. 3. La Corte di appello di Torino, chiamata a pronunciarsi in ordine a tale tema da specifici rilievi mossi in sede di appello riguardanti l'affermazione della responsabilità in ordine al reato ascritto al capo 1), non si è attenuta ai parametri sopra precisati, posto che, da quanto rappresentato nella motivazione, e possibile cogliere solamente la descrizione dell'accertamento del girovagare dell'imputato in alcune vie della città di Alessandria a seguito della partecipazione dello stesso a un moto-raduno, senza idonee indicazioni che, al di là delle generiche affermazioni su un "consistente" e "prolungato" allontanamento, possano porre in rapporto spaziale, sulla base di riferimenti alle distanze nell'ambito dell'intero contesto urbano, l'ubicazione dei luoghi ritenuti raggiunti dall'imputato con quello in cui si trovava la sua dimora. 4. Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza non si sottrae alle censure mosse con il ricorso e, pertanto, va annullata relativamente all'affermazione della responsabilità del ricorrente in ordine al reato contestatogli al capo 1), con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato dì cui al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 22 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]‘/ Vy' , DEPOS
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