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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 gennaio 1972

Cassazione n. 29391/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/01/1972 avverso l'ordinanza del 31/01/2022 del TRIB.

RIESAME di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettee le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen. il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 23 dicembre 2021 di rigetto della richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della misura della custodia in carcere [applicata in data 24 gennaio 2019 in ordine ai delitti di cui all'art. 74 e 73 d.

P.R 9 ottobre 1990 n.309 commessi negli anni 2010-2011 (capi A e B) e nel corso dell'anno 2017 (capo D)] con la misura degli arresti domiciliari anche con il braccialetto elettronico presso l'abitazione del figlio in provincia di Pisa.

Il Tribunale del riesame ha condiviso la valutazione dei giudici di prima istanza, sia in merito alla solidità del quadro indiziario, per il quale a seguito del riesame già proposto avverso l'ordinanza genetica si era formato il giudicato cautelare e rispetto al quale l'istruttoria svolta nel corso del dibattimento non aveva apportato modifiche, sia in merito alla irrilevanza del tempo trascorso ai fini della attenuazione o cessazione delle esigenze cautelari.

2. Contro l'ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale, nel ritenere immutato il quadro indiziario pur a fronte dell'istruttoria ormai conclusa (quanto meno per la posizione di Giallanza) e in particolare della testimonianza dell' [OSCURATO:PERSONA], avrebbe adottato una motivazione apparente.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe ritenuto essersi formato il giudicato cautelare quanto alla gravità indiziaria, quando invece tale giudicato non poteva dirsi formato, attesi gli elementi di novità rappresentati proprio dalla deposizione del teste Lazzara.

Inoltre il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il decorso di un tempo pari a tre anni dalla adozione della misura doveva avere rilievo ai fini del giudizio di idoneità di misure meno afflittive, quali gli arresti domiciliari in un luogo distante da quello di commissione dei reati, e che la circostanza per cui gli altri coimputati si trovavano in carcere o agli arresti domiciliari faceva sì che non potesse ravvisarsi un reale e attuale pericolo di reiterazione di reati analoghi.3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con atto depositato in data 24 maggio 2022 il ricorrente ha rinunciato al ricorso in relazione ai reati di cui ai capi B) e D). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente censura due diversi profili della ordinanza impugnata, ovvero il profilo relativo alla ritenuta permanenza di un quadro indiziario grave, pur a fronte degli asseriti elementi di novità emersi a seguito della deposizione del teste di polizia giudiziaria Lazzara, e il profilo relativo alla persistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere.

Entrambe le doglianze devono ritenersi manifestamente infondate.

3. Quanto alla doglianza relativa al quadro indiziario, si premette che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976).

3.1. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Corte di legittimità, rinviandosi a Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sez.

U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3.2. Nel caso di specie Il Tribunale con una motivazione congrua e logica ha argomentato in merito alla irrilevanza, ai fini della modifica del quadro indiziario, delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e in specie della deposizione del teste Lazzara, il quale, nel ribadire quanto già emerso, ovvero che non erano stati monitorati contatti de visu fra Giallanza e altri correi, ha, tuttavia, confermato gli altri elementi posti a base dell'ordinanza, rappresentati dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, già valutati in sede di riesame avverso l'ordinanza genetica.

E principio consolidato attraverso reiterate pronunce delle Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U. n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227359; Sez U. n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313; Sez.

U. n. 11 del 8/07/1994, Buffa, Rv. 198213; Sez.

U. n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195354) che rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all'esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte.

Di conseguenza una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame.

Il richiamo effettuato dal Tribunale del riesame al principio del c.d giudicato cautelare appare, dunque, pertinente: il ricorrente ha sollecitato una rivalutazione del compendio indiziario sulla base di asseriti elementi di novità che i giudici con motivazione congrua e coerente non hanno ritenuto tali, sicché le censure relative alla interpretazione delle intercettazioni, già oggetto di approfondita valutazione, non potevano essere nuovamente dedotte.

4. Quanto alla doglianza relativa alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelar' ed alla adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva, il Tribunale ha richiamato la doppia presunzione relativa stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 74 T.U.

Stup., ovvero la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere e ha ritenuto, in conformità all'indirizzo di questa Corte, che il mero decorso del tempo dalla esecuzione della misura non possa essere ritenuto elemento sintomatico di affievolimento delle esigenze cautelar' (in tal senso ex plurimis, sez. 4, n. 34786 del 08/04/2014, Morabito, Rv. 260293).4.1.

In proposito si ricorda che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva (Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, dep. 2016, Sorgenti, Rv. 265383).

La Corte di cassazione ha anche precisato che la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria si può vincere solo attraverso la allegazione di specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura, con la dimostrazione della rescissione del vincolo associativo (sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267341).

4.2. La motivazione del Tribunale anche sotto il profilo del trattamento cautelare è, dunque, congrua, coerente con i dati processuali e conforme ai principi giurisprudenziali richiamati.

Infine lo stato di restrizione degli altri associati, richiamato dal ricorrente nel motivo in esame, non può avere alcuna incidenza sull'affievolimento delle esigenze cautelari, posto che, da un lato, la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve essere autonoma per ciascun indagato e, dall'altro, il pericolo di reiterazione deve essere valutato con riferimento anche ad altri possibili contesti associativi e criminali in genere.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. Cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/01/1972 avverso l'ordinanza del 31/01/2022 del TRIB. RIESAME di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettee le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen. il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 23 dicembre 2021 di rigetto della richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della misura della custodia in carcere [applicata in data 24 gennaio 2019 in ordine ai delitti di cui all'art. 74 e 73 d. P.R 9 ottobre 1990 n.309 commessi negli anni 2010-2011 (capi A e B) e nel corso dell'anno 2017 (capo D)] con la misura degli arresti domiciliari anche con il braccialetto elettronico presso l'abitazione del figlio in provincia di Pisa. Il Tribunale del riesame ha condiviso la valutazione dei giudici di prima istanza, sia in merito alla solidità del quadro indiziario, per il quale a seguito del riesame già proposto avverso l'ordinanza genetica si era formato il giudicato cautelare e rispetto al quale l'istruttoria svolta nel corso del dibattimento non aveva apportato modifiche, sia in merito alla irrilevanza del tempo trascorso ai fini della attenuazione o cessazione delle esigenze cautelari. 2. Contro l'ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che il Tribunale, nel ritenere immutato il quadro indiziario pur a fronte dell'istruttoria ormai conclusa (quanto meno per la posizione di Giallanza) e in particolare della testimonianza dell' [OSCURATO:PERSONA], avrebbe adottato una motivazione apparente. In primo luogo, il Tribunale avrebbe ritenuto essersi formato il giudicato cautelare quanto alla gravità indiziaria, quando invece tale giudicato non poteva dirsi formato, attesi gli elementi di novità rappresentati proprio dalla deposizione del teste Lazzara. Inoltre il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il decorso di un tempo pari a tre anni dalla adozione della misura doveva avere rilievo ai fini del giudizio di idoneità di misure meno afflittive, quali gli arresti domiciliari in un luogo distante da quello di commissione dei reati, e che la circostanza per cui gli altri coimputati si trovavano in carcere o agli arresti domiciliari faceva sì che non potesse ravvisarsi un reale e attuale pericolo di reiterazione di reati analoghi.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con atto depositato in data 24 maggio 2022 il ricorrente ha rinunciato al ricorso in relazione ai reati di cui ai capi B) e D). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente censura due diversi profili della ordinanza impugnata, ovvero il profilo relativo alla ritenuta permanenza di un quadro indiziario grave, pur a fronte degli asseriti elementi di novità emersi a seguito della deposizione del teste di polizia giudiziaria Lazzara, e il profilo relativo alla persistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere. Entrambe le doglianze devono ritenersi manifestamente infondate. 3. Quanto alla doglianza relativa al quadro indiziario, si premette che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976). 3.1. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Corte di legittimità, rinviandosi a Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3.2. Nel caso di specie Il Tribunale con una motivazione congrua e logica ha argomentato in merito alla irrilevanza, ai fini della modifica del quadro indiziario, delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e in specie della deposizione del teste Lazzara, il quale, nel ribadire quanto già emerso, ovvero che non erano stati monitorati contatti de visu fra Giallanza e altri correi, ha, tuttavia, confermato gli altri elementi posti a base dell'ordinanza, rappresentati dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, già valutati in sede di riesame avverso l'ordinanza genetica. E principio consolidato attraverso reiterate pronunce delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U. n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227359; Sez U. n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313; Sez. U. n. 11 del 8/07/1994, Buffa, Rv. 198213; Sez. U. n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195354) che rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all'esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte. Di conseguenza una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. Il richiamo effettuato dal Tribunale del riesame al principio del c.d giudicato cautelare appare, dunque, pertinente: il ricorrente ha sollecitato una rivalutazione del compendio indiziario sulla base di asseriti elementi di novità che i giudici con motivazione congrua e coerente non hanno ritenuto tali, sicché le censure relative alla interpretazione delle intercettazioni, già oggetto di approfondita valutazione, non potevano essere nuovamente dedotte. 4. Quanto alla doglianza relativa alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelar' ed alla adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva, il Tribunale ha richiamato la doppia presunzione relativa stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 74 T.U. Stup., ovvero la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere e ha ritenuto, in conformità all'indirizzo di questa Corte, che il mero decorso del tempo dalla esecuzione della misura non possa essere ritenuto elemento sintomatico di affievolimento delle esigenze cautelar' (in tal senso ex plurimis, sez. 4, n. 34786 del 08/04/2014, Morabito, Rv. 260293).4.1. In proposito si ricorda che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva (Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, dep. 2016, Sorgenti, Rv. 265383). La Corte di cassazione ha anche precisato che la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria si può vincere solo attraverso la allegazione di specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura, con la dimostrazione della rescissione del vincolo associativo (sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267341). 4.2. La motivazione del Tribunale anche sotto il profilo del trattamento cautelare è, dunque, congrua, coerente con i dati processuali e conforme ai principi giurisprudenziali richiamati. Infine lo stato di restrizione degli altri associati, richiamato dal ricorrente nel motivo in esame, non può avere alcuna incidenza sull'affievolimento delle esigenze cautelari, posto che, da un lato, la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve essere autonoma per ciascun indagato e, dall'altro, il pericolo di reiterazione deve essere valutato con riferimento anche ad altri possibili contesti associativi e criminali in genere. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp.
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