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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17092/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 22 aprile 2022, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati previsti dagli artt. 494 e 640 comma 1 e 2-bis cod. pen..

Ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione sia in ordine alla conferma della responsabilità, che al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5) cod. pen. si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Le doglianze si configurano come meramente reiterative di quelle già proposte con l'appello e non si confrontano con il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata, che evidenzia come il compendio probatorio raccolto fosse univocamente indicativo sia della sussistenza dei reati contestati, che della circostanza della minorata difesa (terzo e quarto foglio della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] I President

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 22 aprile 2022, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati previsti dagli artt. 494 e 640 comma 1 e 2-bis cod. pen.. Ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione sia in ordine alla conferma della responsabilità, che al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5) cod. pen. si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Le doglianze si configurano come meramente reiterative di quelle già proposte con l'appello e non si confrontano con il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata, che evidenzia come il compendio probatorio raccolto fosse univocamente indicativo sia della sussistenza dei reati contestati, che della circostanza della minorata difesa (terzo e quarto foglio della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] I President
Sentenza Cassazione n. 17092/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris