CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 23807/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 09/05/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Pesaro in data 30/10/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la affermazione della penale responsabilità del predetto in ordine ai reati di truffa ascritti, rideterminando il trattamento sanzionatorio; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti per il reato contestati, sono da ritenere nel loro complesso manifestamente infondati in quanto il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa; osservato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, - come verificatosi nel caso in esame - la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595); rilevato che le deduzioni di cui al ricorso sono inidonee ad inficiare la complessiva ricostruzione dei giudizi di merito in relazione alle condotte truffaldine contestate ali' imputato, mirando palesemente il ricorrente ad una lettura alternativa degli accadimenti preclusa in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 [OSCURATO:PERSONA]