CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 20129/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12622/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2253 /2017 depositata il5/4/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva il marito [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Roma per la restituzione di una somma di denaro da lei erogata al convenuto a titolo di mutuo. L’attrice allegava i fatti se- guenti. Il convenuto le aveva chie sto un prestito di denaro per 2di 6 – 1 2 6 22 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. rilanciare il proprio esercizio commerciale . P er tale motivo l’attrice aveva corrisposto al convenuto somme di denaro a mezzo di assegni, in diverse soluzioni, per un totale di € 139.020. A tal finecostei aveva chiesto a sua volta un prestito ipotecario sulla casaregalata dal padre, ottenendo la somma (all’epoca) di £ 150.000.000, versata al conve- nuto i n diverse soluzio ni . S econdo gli accordi intercorsi, il convenuto avrebbe dovutorestituire il prestito con i proventi della propria attività, provvedendo direttamente al pagamento dei ratei del mutuo acceso dall’attrice. Infine,costei ave va ottenuto dal padre, [OSCURATO:PERSONA], una sommadi £ 120.000.000, parimenti versata al convenuto , che si obbligava alla restituzione in parte mediante il pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare e in parte mediante restituzione diretta. L’attrice produceva ingiudizio 28 copie di assegni per un totale di circa € 139.000. La domanda veniva accolta(in primo grado per € 134.000, cifra ridotta a circa € 130.000 in appello). Ricorre in cassazione il convenuto con tre motivi, illustrati da memo- ria. Resiste l’attrice con controricorso, parimenti illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo si denuncia che la pronuncia impugnata urti contro l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in ambito familiare assumeun carattere particolarmente rigoroso l’onere del mutuante di provare che il mutuatario si è obbligat o alla restituzione (si deduce violazione degli artt.1813 e 2697 c.c.). La parte censurata della pronuncia è essenzialmente la seguente: «In riferimento alle causali di quest'ultimi[gli assegni ricevuti dal ma- rito convenuto] la loro notevole consistenza non consente di ritenere plausibile che le relative somme fossero destinate alla normale ge- stione familiare e, anzi, l'entità dei trasferimenti di somme costituisce un elemento di supporto alla prospettazione attorea, considerato che 3di 6 – 1 2 6 22 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. la [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un proprio conto e poteva comunque contri- buire alle spese familiari senza bisogno all'uopo di trasferire notevoli somme sul conto del marito». La censura taccia questi passaggi di essere frutto di un «ragiona- mento presuntivo, totalmente avulso dalle peculiarità del caso con- creto», mentre «è rimasta sfornita di prova l'asserita crisi che avrebbe coinvolto l'attività commerciale dell'odierno ricorrente e, per l'effetto, il titolo da cui dovrebbe discendere l'obbligo di restituzione. È stata, anzi, provata l'inesistenza di detta crisi […] . Elemento, quest'ultimo, totalmente trascurato dal giudice di merito». Il primo motivo è infondato. La struttura dell’argomentazione del motivo è la seguente: il giudice di merito ha accertatola situazione di fatto sulla base di presunzioni fragili e di scarsa persuasività rispetto ai tratti specifici del caso con- creto, mentre è rimasto sfornito di prova il fatto (la crisi dell’attività commerciale del convenuto) decisivo nel causare la necessità delmu- tuo; tale accertamento è quindi erroneo ( cioè, non corrisponde alla realtà delle cose). Poiché non è stato provato che i trasferimenti di somme di denaro costituiscono un finanziamento, allora è stato violato l’art. 2697 c.c. nella parte in cui esso imputa all’attore l’onere di pro- vare i fatti costitutivi e l’art. 1813 c.c., nella parte in cui esso prevede che chi riceve in mutuo una somma di denaro è obbligato a restituirla. Tale strutturalogica mostra di scambia re il ruolo della Corte di cas- sazione per quello di un’ulteriore istanza cui si possa chiedere un nuovo accertamento di merito, dischiuso semplicemente dal fatto che il pre- cedente apprezzamento dei fatti non appare persuasivo agli occhi del soccombente, nonostante che esso abbia trovato espressione, come nel caso di specie, in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudiziolegittimità. 4di 6 – 1 2 6 22 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il primo motivo è rigettato. 2. - Con il secondo motivo si denuncia l’omessa valutazione delle prove testimoniali assunte in secondo gradosu istanza del convenuto, dopo che non erano state ammesse in primo grado.Si deduce omesso esame circa fattidecisivi. Il secondo motivo è infondato. L’argomentazionedel motivo urta contro il principio secondo il quale il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre- c iò che certamente è accaduto nel caso di specie - non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del p roprio convincimento, senza essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legitti- mità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice- ciò che altret- tantocertamente non è accaduto nel caso di specie . N on vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si sostanzi nella mera con- trapposizione di una differente ricostruzione dei fatti. In conclusione, il secondo motivo è rigettato. 3. -Con il terzo motivo si denuncia che sia stata disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’attricein relazione alla richiesta di restituzione della somma di € 61.974,83, corrisposta al convenuto dal padre dell’attrice (si deduce violazione dell'art. 81 c.p.c.). La parte censurata della sentenza è la seguente (p. 4): « N ell'atto introduttivo di primo grado si legge, tra l'altro, che: ‘[...] il padre della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al momento della corresponsione della somma ri- chìestagli dal genero [per il] tramite della figlia, pretendeva dal sig. [OSCURATO:PERSONA] un impegno fattivo alla restituzione di tutto quantoelargitogli 5di 6 – 1 2 6 22 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. da Alessia, in quanto, a suo dire, quelle somme costituivano il futuro delnipote Andrea, figlio della coppia oggi in giudizio, e il sig. [OSCURATO:PERSONA] personalmente gli garantiva il rimborso di quanto ottenuto a conclu- sione di taluni importanti affari in corso ’ . Tuttavia, considerato che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto in giudizio domandedi accertamento e di restituzione, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], prospettando, in virtù delle espressioni complessivamente usate nel contesto dell'atto introduttivo, il diritto di credito fatto valere in giudizio come proprio, per l'intero ammontare, la Corte ritiene sussistente la legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA], quale condizionedell'azione». Censuraessenzialmente il ricorrente: «Tale decisione oltre che con- traddittoria è illegittima in quanto la [OSCURATO:PERSONA] più chelimitarsi ad una mera affermazione della propria legittimazione ne avrebbe dovutofor- nire la prova dinanzi alla tempestiva eccezione sollevata dall'odierno ricorrente.Secondo un consolidato orientamento a Sezioni Unite della Suprema Corte: ‘La titolarità della posizione soggettiva, attiva o pas- siva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attoreallegarla e pro- varla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili conla negazione, da parte del convenuto’ (Cass. SU 2951 /2016) » . Il terzo motivo è infondato. L’argomentazione del motivo scambia la questione di merito atti- nente alla titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio (a cui si riferiscono le Sezioni Unite nel brano citato dal ricorrente) con la que- stione di rito attinente alla legittimazione ad agireo legitimatio ad ca u- sam, da risolvere in limite litis– come correttamente ha deciso la Corte di appello nel caso di specie - sulla base del principio della corrispon- denza tra mera affermazione della titolarità del diritto sostanziale e potere di agire in giudizio per la correlativa tutela giurisdizionale. 6di 6 – 1 2 6 22 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo è rigettato. 4. - Il ricorso è rigettato, poiché sono infondati tutti i motivi su cui esso si fonda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 8.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versam