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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 23162/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ILette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.I 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 25/11/2021 il Tribunale di Milano rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, volta ad ottenere la sostituzione della misura in atto con altra misura meno afflittiva.

2. Ricorrono per saltum a questa Corte, in data 7/1/2022, la Tolino e il Salzano, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con tre separati motivi i ricorrenti deducono nullità dell'ordinanza per ca- renza assoluta di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, al richiesto af- fievolimento delle esigenze cautelari e ai fatti nuovi sopravvenuti, con particolare riferimento al comportamento tenuto e al tempo trascorso.

Chiedono, pertanto, che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Essendo il ricorso diretto per cassazione mezzo di impugnazione alter- nativo al riesame de libertate e non all'appello (ex art. 311, co. 2., cod. proc. pen.), la presente impugnazione va qualificata come appello ex art. 310 cod. proc. pen. con trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Milano.

5. Ed invero questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito - e va qui ribadito -che, in tema di impugnazioni, nel vigente ordinamento processuale non è consentito il ricorso immediato per cassazione (c.d.

"per saltum") possibile nella sola fase di cognizione, avverso i provvedimenti di revoca, modifica o estinzione delle misure cautelari, nei cui confronti è ammesso esclusivamente il rimedio di cui all'art. 310 cod. proc. pen., cioè l'appello, e solo in prosieguo, ricorrendone le condizioni, il ricorso per cassazione (Sez.

Un. n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209335).

E il principio che in tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso cosiddetto "per saltum" in cassazione può essere proposto solo avverso le ordi- nanze genetiche delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferi- mento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugnabili, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., col mezzo dell'appello è stato costantemente affermato da tutta la giurisprudenza successiva (così Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 2008, Catrini, Rv. 239246. che riguardava un caso identico a quello in esame, ovvero un' ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari; conf.

Sez. 2, n. 20935 del 25/05/2005, Mennillo, Rv. 232274; Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Vella, Rv. 263743; Sez. 1, n. 8786 del 20/02/2008, Calvano, Rv. 239143; Sez. 6, ord. n. 12.35 del 28/11/2003 dep.2004, Clemente, Rv. 228428).

6. Quanto alle conseguenze della erronea individuazione del mezzo di gra- vame, si ritiene possibile, anche nella materia di cui si tratta, l'applicabilità dell'art. 568, co. 5, cod. proc. pen., per cui l'impugnazione è ammissibile indipendente- mente dell'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte che abbia comunque voluto avvalersi di un mezzo di impugnazione (cfr. ex multis la già richiamate Sez. 1, n. 8786 del 20/02/2008, Calvano, Rv. 239143).

P.Q.M.

Qualificato come appello il ricorso per cassazione trasmette gli atti al Tribunale del Riesame di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso un Roma il 4 maggio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ILette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.I 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Motivi della decisione 1. Con ordinanza del 25/11/2021 il Tribunale di Milano rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, volta ad ottenere la sostituzione della misura in atto con altra misura meno afflittiva. 2. Ricorrono per saltum a questa Corte, in data 7/1/2022, la Tolino e il Salzano, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con tre separati motivi i ricorrenti deducono nullità dell'ordinanza per ca- renza assoluta di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, al richiesto af- fievolimento delle esigenze cautelari e ai fatti nuovi sopravvenuti, con particolare riferimento al comportamento tenuto e al tempo trascorso. Chiedono, pertanto, che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Essendo il ricorso diretto per cassazione mezzo di impugnazione alter- nativo al riesame de libertate e non all'appello (ex art. 311, co. 2., cod. proc. pen.), la presente impugnazione va qualificata come appello ex art. 310 cod. proc. pen. con trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Milano. 5. Ed invero questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito - e va qui ribadito -che, in tema di impugnazioni, nel vigente ordinamento processuale non è consentito il ricorso immediato per cassazione (c.d. "per saltum") possibile nella sola fase di cognizione, avverso i provvedimenti di revoca, modifica o estinzione delle misure cautelari, nei cui confronti è ammesso esclusivamente il rimedio di cui all'art. 310 cod. proc. pen., cioè l'appello, e solo in prosieguo, ricorrendone le condizioni, il ricorso per cassazione (Sez. Un. n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209335). E il principio che in tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso cosiddetto "per saltum" in cassazione può essere proposto solo avverso le ordi- nanze genetiche delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferi- mento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugnabili, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., col mezzo dell'appello è stato costantemente affermato da tutta la giurisprudenza successiva (così Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 2008, Catrini, Rv. 239246. che riguardava un caso identico a quello in esame, ovvero un' ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari; conf. Sez. 2, n. 20935 del 25/05/2005, Mennillo, Rv. 232274; Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Vella, Rv. 263743; Sez. 1, n. 8786 del 20/02/2008, Calvano, Rv. 239143; Sez. 6, ord. n. 12.35 del 28/11/2003 dep.2004, Clemente, Rv. 228428). 6. Quanto alle conseguenze della erronea individuazione del mezzo di gra- vame, si ritiene possibile, anche nella materia di cui si tratta, l'applicabilità dell'art. 568, co. 5, cod. proc. pen., per cui l'impugnazione è ammissibile indipendente- mente dell'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte che abbia comunque voluto avvalersi di un mezzo di impugnazione (cfr. ex multis la già richiamate Sez. 1, n. 8786 del 20/02/2008, Calvano, Rv. 239143). P.Q.M. Qualificato come appello il ricorso per cassazione trasmette gli atti al Tribunale del Riesame di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso un Roma il 4 maggio 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 23162/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris