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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 26970/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; raL [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 07 luglio 2023 con cui la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sua condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 61, comma 1, n. 1, 424, comma 1, cod. pen., commesso il 28/01/2020; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione per avere la sentenza omesso di tenere coni:o, per valutare la effettiva sussistenza del reato contestato, della inoffensività del fatto, non essendosi mai sviluppato un incendio, della scarsissima potenzialità incendiaria della bottiglia, della mancanza di elementi che favorissero la combustione e della valenza meramente dimostrativa del gesto, e per avere respinto la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. senza un'adeguata motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, diversamente da quanto affermato, ha valutato in modo sufficientemente approfondito la correttezza della qualificazione del fatto come violazione dell'art. 424 cod.pen., ritenendo che dall'appiccamento del fuoco siano sorti il pericolo di incendio, non sviluppatosi solo per il pronto intervento delle forze dell'ordine, e la messa in pericolo dell'incolumità pubblica, visti il luogo e l'orario dell'azione; ritenuto che sia privo di specificità anche il motivo relativo all'omessa assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen., avendo la sentenza motivato in modo esplicito la sua inapplicabilità in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen.; ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3„ n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; raL [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 07 luglio 2023 con cui la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sua condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 61, comma 1, n. 1, 424, comma 1, cod. pen., commesso il 28/01/2020; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione per avere la sentenza omesso di tenere coni:o, per valutare la effettiva sussistenza del reato contestato, della inoffensività del fatto, non essendosi mai sviluppato un incendio, della scarsissima potenzialità incendiaria della bottiglia, della mancanza di elementi che favorissero la combustione e della valenza meramente dimostrativa del gesto, e per avere respinto la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. senza un'adeguata motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, diversamente da quanto affermato, ha valutato in modo sufficientemente approfondito la correttezza della qualificazione del fatto come violazione dell'art. 424 cod.pen., ritenendo che dall'appiccamento del fuoco siano sorti il pericolo di incendio, non sviluppatosi solo per il pronto intervento delle forze dell'ordine, e la messa in pericolo dell'incolumità pubblica, visti il luogo e l'orario dell'azione; ritenuto che sia privo di specificità anche il motivo relativo all'omessa assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen., avendo la sentenza motivato in modo esplicito la sua inapplicabilità in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen.; ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3„ n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugno
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