CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 29966/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 14743-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la 2022 rappresenta e difende; 1595 - ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 119, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato h. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1426/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/12/2015 R.G.N. 107/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l art. 23, coma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza del 4 maggio 2022- Pres. Mancino, rei. [OSCURATO:PERSONA] numero 17 - Enasarco contro [OSCURATO:PERSONA] + 1 Con sentenza del 10.12.15 la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 18.7.13 del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato il diritto del signor [OSCURATO:PERSONA] alla totalizzazione della contribuzione versata quale promotore finanziario all'Enasarco dal 1.7.85 al / 31.3.93 ,ed ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] in epigrafe alla rideterminazione del trattamento pensionistico di vecchiaia dovuto dal 1.7.06, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi per il ritardo; ha invece rigettato, per difetto di prova, la domanda di risarcimento del danno. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto applicabile la totalizzazione anche alle forme pensionistiche (purché obbligatorie) gestite dagli enti ex d.lgs. 509 del 94, per i quali era programmata la trasformazione in enti di diritto privato; per altro verso la corte ha ritenuto che in caso di periodi coincidenti presso altra gestione (nella specie INPS) era escluso il cumulo delle contribuzioni, ma non il calcolo della sola contribuzione versata (nella specie Enasarco). Avverso tale sentenza ricorre Enasarco per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], che propone ricorso incidentale per quattro motivi, rispetto aì quali Enasarco è rimasto intimato; non si è costituita la Cassa ritualmente evocata in giudizio. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell' articolo 1 d.lgs. 42 del 2006, del d. Igs. 509 del 94 e 103 del 96, per avere la corte territoriale trascurato il carattere integrativo del regime previdenziale Enasarco, ostativo in quanto tale della totalizzazione, e altresì per aver trascurato la coincidenza dei periodi assicurativi (non potendo l'omissione contributiva INPS valere a vantaggio dell'obbligato). Con ricorso incidentale si deduce con il primo motivo violazione dell'articolo 16 comma 6 legge 412 del 91, 429 e 442 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che essendo il rapporto contributivo un rapporto tra privati operava il cumulo degli accessori da ritardo ex Cassazione 1704 del 2009. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 2043, 2059 e 2697 c.c., per avere la corte territoriale trascurato il danno derivante al [OSCURATO:PERSONA], costretto a lavorare per maturare una posizione contributiva più congrua e quindi l'impossibilità di legittime scelte di vita, danno non patrimoniale in re ipsa, spettante ex Cass.3023/10. I motivi terzo e quarto del ricorso incidentale riguardano, rispettivamente ,ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione degli articoli 245 del d.m. 55 del 14 per liquidazione delle spese inferiore ai minimi nonché ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. la violazione degli articoli 100 e 112 c.p.c., per avere liquidato spese in misura inferiore a quelle liquidate in primo grado pure in mancanza di appello sul punto della controparte. Il motivo del ricorso principale è fondato per entrambi i profili sollevati. Il regime previdenziale Enasarco, quale trattamento integrativo, che presuppone dunque l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, è escluso dalla totalizzazione proprio in considerazione della sua natura (Sez. L, Sentenza n. 8467 del 04/04/2007, Rv. 597213 - 01), per difetto dell'indispensabile condizione della non coincidenza dei periodi da totalizzare. Invero, il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal [OSCURATO:PERSONA], introdotto originariamente dal D.M. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 29 del D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, e della L. 2 febbraio 1973, n. 12), divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e [OSCURATO:PERSONA]), di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell'essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti ,nonché da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso Cass. n. 1327/2013, n. 8467/2007, n. 8201/1995). [OSCURATO:PERSONA], quindi, non si sostituisce al regime generale, ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l'Inps; ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso I'Inps, e presso la [OSCURATO:PERSONA], con inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal D.Lgs. n. 42 del 2006 (così Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22068 del 2020). Quanto al secondo profilo sollevato, questa Corte ha già affermato (Sez. L, Sentenza n. 8887 del 04/05/2016, Rv. 639583 - 01) che il regime del cumulo dei contributi versati presso diverse gestioni previdenziali, di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006, consente la totalizzazione a condizione che i periodi assicurativi non siano coincidenti sicché ne va esclusa l'applicabilità agli agenti e rappresentanti di commercio il cui trattamento pensionistico, gravante sul fondo di previdenza gestito dall'Enasarco, non sostituisce il regime generale con caratteri di esclusività ed autonomia ma lo integra, con persistente e contemporanea obbligatorietà dell'iscrizione all'INPS. Per quanto detto, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del motivo del ricorso principale, restando assorbiti i motivi del ricorso incidentale (che presuppongono invece la totalizzazione, qui esclusa). La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. p.q.m. accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d'Appello