CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 25067/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7186-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la decisione impugnata il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale era stato liquidato il compenso spettantegli per l’opera svolta come consulente della Procura della Repubblica nell’ambito di un procedimento penale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in quella sede rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 17157/2022, per consentire alla cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio di merito. Eseguito l’incombente, il ricorso è stato nuovamente chiamato all’odierna adunanza camerale, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la pronuncia impugnata il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale era stato liquidato il compenso spettantegli per l’opera svolta come consulente della Procura della Repubblica nell’ambito di un procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] lamentava, in particolare, che il compenso fosse stato determinato considerando la sommatoria del valore dei singoli accertamenti tecnici demandategli, e non invece in relazione a ciascuno di essi, nonostante i predetti avessero ad oggetto attività diverse l’una dall’altra e non suscettibili di essere ricondotte ad unum. Il Tribunale riteneva, al contrario, corretto il criterio unitario adottato dal primo giudice, confermando dunque la liquidazione da questi operata. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, lamenta la falsa applicazione degli artt. 2 e 29 del D.M. 30 maggio 2002, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente calcolato il compenso sul valore totale degli accertamenti svolti dal ricorrente, nonostante essi si riferissero a diversi gruppi familiari e ad attività non omogenee tra loro. L’importo liquidato dal giudice di merito, pari ad € 10.256,33, avrebbe dovuto essere aumentato sino ad un minimo di € 78.782,68. Con il secondo motivo, invece, lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare anche la domanda volta al riconoscimento del compenso dovuto ai coadiutori. Anche in questo caso, l’importo riconosciuto dal giudice di merito, pari nel complesso ad € 8.000, avrebbe dovuto essere aumentato sino ad un minimo di € 23.634,80 per ciascuno dei due coadiutori nominati nel corso delle operazioni peritali. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Pur essendo condivisibile il principio, richiamato dal ricorrente, secondo cui la pluralità delle valutazioni effettuate dal CTU non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, potendo incidere soltanto sulla determinazione dell'ammontare, quale elemento di apprezzamento della complessità e del pregio dell'attività svolta (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 16321 del 18/06/2019, non massimata, che richiama Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 174 del 10/01/2003 , Rv. 559557), va ribadito che “In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario. Ne consegue che, ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l'indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall'utilizzo di applicativi informatici, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 28417 del 07 /11/2018 , Rv. 651045; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10367 del 20/04/2021, Rv. 661045). Nel caso di specie, il ricorrente non chiarisce per quale motivo le attività svolte in relazione ai sei soggetti indicati a pag. 11 del ricorso sarebbero state diverse l’una dall’altra, nonostante che l’accertamento tecnico gli fosse stato pacificamente demandato nell’ambito di un unico procedimento penale, con unico incarico esteso a tutti i predetti soggetti (cfr. pag. 2 del ricorso). Non è sufficiente, a tale titolo, la mera circostanza che si trattasse di nuclei familiari diversi, o che abitassero in luoghi diversi, poiché il procedimento penale era unico e si riferiva a tutti i soggetti coinvolti nell’indagine delegata al [OSCURATO:PERSONA]. Si configura quindi, sotto tale profilo, un deficit di specificità delle censure proposte dal ricorrente”. [OSCURATO:PERSONA], preso atto della proposta del Relatore, non ravvisa l’evidenza decisoria. L’acquisizione del fascicolo d’ufficio ha infatti rivelato che il P.M. non era stato chiamato in causa nel giudizio di merito; si pone, di conseguenza, una questione preliminare riguardante l’integrità del contraddittorio, sia nel presente giudizio di legittimità che nell’ambito diquello, precedente, di merito. In proposito, occorre segnalare un contrasto interpretativo tra i precedenti di questa Corte. In taluni casi, infatti si è affermato che “Nel giudizio penale le spese di consulenza tecnica disposta dalpubblico ministero, ov e non poste a carico dell'eventuale condannato in via definitiva, restano a carico dell'erario, con la conseguenza che nel procedimento di opposizione, ex artt. 84 e 170 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, ilMinistero della Giustizia è litisconsorte necessario, trattandosi di soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico delcompenso” (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 4291 del 10/02/2022 , Rv. 663969; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 5314 del 06/03/2018, Rv. 647989 e Cass. Sez. U , Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818 ). Secondo questo primo indirizzo, i contraddittori necessari, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dovuto all’ausiliario del P.M., è da individuare nei soggetti a carico dei quali grava il relativo obbligo di pagamento, e dunque l’imputato, da un lato, ed il Ministero della Giustizia, dall’altro lato. In altre occasioni, si è invece affermato che “Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti (nella specie, gli eredi dell'imputato deceduto) a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti – disposta ex art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui rinvia l'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115–ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso (dato che il suo deposito realizza la "editio actionis" necessaria all'incardinamento della seconda fase processuale), ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice a quo" (Cass. Sez. 2 , Sentenza n . 24786 del 07/12/2010 , Rv. 615858; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 28711 del 30/12/2013 , Rv.628737 e Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 13784 del 02/05/2022, Rv.664914). Questa seconda opzione interpretativa configura un litisconsorzio necessario non soltanto nei confronti del Ministero della Giustizia, ma anche nei riguardi del P.M. In posizione leggermente più sfumata, rispetto a questo secondo indirizzo, si segnala Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 11795 del18/06/2020, Rv. 658449 , secondo la quale “ Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso, dato che il suo deposito realizza la "editio actionis" necessaria all'incardinamento della seconda fase processuale, ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice a quo". In questo caso infatti, pur riaffermando l’esigenza del litisconsorzio tra tutte le parti processuali “… e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso”, la Corte non ha affrontato specificamente il tema legato alla peculiare posizione processuale assunta dal P.M. nell’ambito del giudizio penale presupposto. Nell’affrontare tale aspetto occorre prendere le mosse dal tenore letterale dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, che al primo comma recita testualmente: “ 1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”. La norma, dunque, non prevede l’obbligatoria partecipazione del P.M. al giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso dell’ausiliario dal medesimo nominato, ma ne ammette, piuttosto, il potere di impugnazione del decreto contenente la liquidazione di quel compenso. Potere di impugnazione che, evidentemente, è da porre in relazione con la funzione svolta dal P.M., che oltre a promuovere l’accusa nell’ambito del procedimento penale assolve anche ad un compito generale di tutela della legalità. Inoltre, l’uso, da parte del legislatore, dell’espressione “Avverso il decreto di pagamento … il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione” si presta ad una duplice opzione interpretativa. L’esigenza di specificare che, oltre alle “parti processuali” il potere di impugnazione del decreto di liquidazione spetta anche al P.M. potrebbe infatti essere intesa, da un lato, come conferma della sua veste di “parte” del processo penalepresupposto; ma, d’altro canto potrebbe alludere esattamente al contrario, e dimostrare dunque l’intento del legislatore di attribuire il potere di cui si discute non soltanto alle parti del processo, o ai soggetti che potrebbero essere chiamati a sostenere il peso economico della liquidazione, ma anche al P.M., che certamente quel peso giammai potrebbe sostenere (sul punto, cfr., per l’affermazione del principio, Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n . 35513 del 19/11/2021 , Rv. 663069, secondo la quale “ In tema di opposizione alla liquidazione delcompenso in favore del difensore d i soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato … l'ufficio del P.M., benché … abbia attivato il relativo procedimento, non può comunque essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell'attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli esercitati dalle parti, di natura meramente processuale, svolti per dovere d'ufficio e nell'interessepubblico”). Optando per l’ipotesi interpretativa da ultimo prospettata, in altre parole, al P.M. sarebbe: a) da un lato, attribuito il potere di proporre direttamente l’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario; b)dall’altro lato, riconosciuto il diritto di partecipare al giudizio di opposizione da lui non direttamente promosso. In ambedue le ipotesi, la partecipazione della Procura al giudizio di opposizione sarebbe giustificata non già dalla sua veste di “parte” nel giudizio penale presupposto, bensì dalla sua specifica funzione di tutela degli interessi del Ministero della Giustizia –che potrebbe essere chiamato a sostenere il costo economico derivante dalla liquidazione del compenso– e, in termini generali, della legalità. La notificazione del ricorso introduttivo promosso dalla parte privata, o dall’ausiliario, all’ufficio della Procura, dunque, si potrebbe configurare in termini di denuntiatio litis, con possibili riflessi in relazione alla configurabilità di una ipotesi di litisconsorzio necessario. E’ pertanto opportuno rinviare il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica, posto che, prima dell’esame dei motivi di impugnazione, si pone la questione preliminare, di rilevante valenza nomofilattica, relativa alla necessità, o meno, che il P.M. sia sempre evocato in giudizio nei procedimenti di opposizione alla liquidazione del compenso spettante all’ausiliario nominato dalla Procura della Repubblica nell’ambito di un procedimento penale, ed alle conseguenze derivanti dall’eventuale mancata sua partecipazione, tanto al giudizio di legittimità che a quello, presupposto, di merito. Da ultimo, si pone la questione della possibilità, per la parte privata che abbia dato impulso al giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, di sollevare in sede di legittimità la questione della non integrità del contraddittorio, per mancata partecipazione del P.M. al giudizio di merito, pur trattandosi di vizio originato, in ultima an