Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 03803/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 13954-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del socio accomandatario ed amministratore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13954/2021 Numero sezionale 10354/2021 CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa Numero di raccolta generale 3803/2022Data pubblicazione 07/02/2022 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo che la Corte di Cassazione voglia dichiarare il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] giudice territorialmente competente alla trattazione della controversia di cui in epigrafe, con i conseguenti provvedimenti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.a.s, con atto di citazione del 13.11.2019, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. perché venisse accertato, in suo favore, il diritto di proprietà su beni che la società attrice asseriva essere innovazioni e miglioramenti incorporati in un complesso industriale ubicato a [OSCURATO:PERSONA], concesso in locazione , dapprima dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e successivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] sas – nel frattempo divenuta proprietaria dell’immobile- alla [OSCURATO:SOCIETA]..

La società convenuta si costituì in giudizio e chiamò in causa [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , al fine di far valere la garanzia per F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13954/2021 Numero sezionale 10354/2021 evizione dei beni oggetto del contratto di cessione perfezionNumero di raccolta generale 3803/2022Data pubblicazione 07/02/2022ato con la medesima in data 3.12.2015.

Si costituì in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed eccepì, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in favore del Tribunale di Padova, ai sensi dell’art.21 c.p.c. , trattandosi di controversia in materia locatizia ovvero di diritti reali su beni immobili. [OSCURATO:SOCIETA]. intervenne ad adiuvandum, riportandosi alle conclusioni della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] accolse l’eccezione di incompetenza territoriale e, per l’effetto dichiarò la competenza del Tribunale di Padova.

Ha proposto regolamento di competenza l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sono costituiti, per resistere al ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. in e l’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’udienza, sono pervenute memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il regolamento di competenza censura l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal terzo chiamato in causa [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

La carenza di legittimazione del terzo chiamato in garanzia a proporre l’eccezione di incompetenza territoriale è una affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte.

Le Sezioni Unite, con sentenza del 26/07/2004 n.13968 ( e, più di recente Cassazione civile sez.

VI, 09/06/2017, n.14476) hanno affermato che, in tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, non può F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13954/2021 Numero sezionale 10354/2021 eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quNumero di raccolta generale 3803/2022Data pubblicazione 07/02/2022ale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale, sia con riferimento alla sola causa di garanzia, ove si tratti di garanzia cd. propria.

La domanda di garanzia, che, ai sensi dell’art.32 c.p.c. può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinchè sia decisa nello stesso processo, si riferisce alle ipotesi in cui il garantito, parte del nella causa principale, fa valere nei confronti di un terzo, il garante, il suo diritto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze di un’eventuale soccombenza allorchè, per contratto o per legge, il terzo sia tenuto a rilevare il convenuto dalle conseguenze dell’accoglimento della domanda dell’attore.

La garanzia propria attiene quindi al godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa.

Poiché la chiamata del terzo in garanzia nella causa principale costituisce una limitazione dell'esigenza costituzionale che il terzo non sia distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 cost.), lo spostamento della competenza della causa di garanzia si giustifica solo quando la connessione tra la domanda principale e quella di garanzia sia definibile secondo previsioni di legge relative ai rapporti sostanziali intercorrenti tra le parti processuali, e cioè si tratti della sola garanzia propria, non anche di quella impropria.

Nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s ha agito in giudizio, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. perché venisse accertato, in suo favore, il diritto di proprietà su beni F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13954/2021 Numero sezionale 10354/2021 che la società attrice asseriva essere innovazioni e miglioramenti Numero di raccolta generale 3803/2022Data pubblicazione 07/02/2022 incorporati nel complesso industriale oggetto di causa.

L’eccezione di incompetenza territoriale non è stata proposta dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. ma dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, chiamata in causa dalla convenuta per essere garantita, in caso di evizione, in relazione al contratto di cessione di macchinari stipulato con atto del 3.12.2015, qualora fosse accolta la domanda della [OSCURATO:SOCIETA] e la predetta fosse dichiarata proprietaria di beni oggetto dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Trattandosi di garanzia propria, che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha fatto valere nei confronti del terzo chiamato in causa, la sua dante causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la stessa non era legittimata a sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale nella causa principale.

Il ricorso per regolamento di competenza va pertanto accolto.

L’ordinanza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale della Spezia, innanzi al quale va riassunto il giudizio nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento.

Le spese vanno liquidate nel giudizio di merito.

P.Q.M.

Accoglie il regolamento di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] innanzi al quale va riassunto il giudizio nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data 18 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13954/2021 Numero sezionale 10354/2021 Numero di raccolta generale 3803/2022Data pubblicazione 07/02/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 13954-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del socio accomandatario ed amministratore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13954/2021 Numero sezionale 10354/2021 CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa Numero di raccolta generale 3803/2022Data pubblicazione 07/02/2022 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo che la Corte di Cassazione voglia dichiarare il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] giudice territorialmente competente alla trattazione della controversia di cui in epigrafe, con i conseguenti provvedimenti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.a.s, con atto di citazione del 13.11.2019, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. perché venisse accertato, in suo favore, il diritto di proprietà su beni che la società attrice asseriva essere innovazioni e miglioramenti incorporati in un complesso industriale ubicato a [OSCURATO:PERSONA], concesso in locazione , dapprima dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e successivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] sas – nel frattempo divenuta proprietaria dell’immobile- alla [OSCURATO:SOCIETA].. La società convenuta si costituì in giudizio e chiamò in causa [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , al fine di far valere la garanzia per F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13954/2021 Numero sezionale 10354/2021 evizione dei beni oggetto del contratto di cessione perfezionNumero di raccolta generale 3803/2022Data pubblicazione 07/02/2022ato con la medesima in data 3.12.2015. Si costituì in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed eccepì, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in favore del Tribunale di Padova, ai sensi dell’art.21 c.p.c. , trattandosi di controversia in materia locatizia ovvero di diritti reali su beni immobili. [OSCURATO:SOCIETA]. intervenne ad adiuvandum, riportandosi alle conclusioni della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] accolse l’eccezione di incompetenza territoriale e, per l’effetto dichiarò la competenza del Tribunale di Padova. Ha proposto regolamento di competenza l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sono costituiti, per resistere al ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. in e l’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza, sono pervenute memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il regolamento di competenza censura l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal terzo chiamato in causa [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. La carenza di legittimazione del terzo chiamato in garanzia a proporre l’eccezione di incompetenza territoriale è una affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte. Le Sezioni Unite, con sentenza del 26/07/2004 n.13968 ( e, più di recente Cassazione civile sez. VI, 09/06/2017, n.14476) hanno affermato che, in tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, non può F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13954/2021 Numero sezionale 10354/2021 eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quNumero di raccolta generale 3803/2022Data pubblicazione 07/02/2022ale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale, sia con riferimento alla sola causa di garanzia, ove si tratti di garanzia cd. propria. La domanda di garanzia, che, ai sensi dell’art.32 c.p.c. può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinchè sia decisa nello stesso processo, si riferisce alle ipotesi in cui il garantito, parte del nella causa principale, fa valere nei confronti di un terzo, il garante, il suo diritto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze di un’eventuale soccombenza allorchè, per contratto o per legge, il terzo sia tenuto a rilevare il convenuto dalle conseguenze dell’accoglimento della domanda dell’attore. La garanzia propria attiene quindi al godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa. Poiché la chiamata del terzo in garanzia nella causa principale costituisce una limitazione dell'esigenza costituzionale che il terzo non sia distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 cost.), lo spostamento della competenza della causa di garanzia si giustifica solo quando la connessione tra la domanda principale e quella di garanzia sia definibile secondo previsioni di legge relative ai rapporti sostanziali intercorrenti tra le parti processuali, e cioè si tratti della sola garanzia propria, non anche di quella impropria. Nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s ha agito in giudizio, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. perché venisse accertato, in suo favore, il diritto di proprietà su beni F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13954/2021 Numero sezionale 10354/2021 che la società attrice asseriva essere innovazioni e miglioramenti Numero di raccolta generale 3803/2022Data pubblicazione 07/02/2022 incorporati nel complesso industriale oggetto di causa. L’eccezione di incompetenza territoriale non è stata proposta dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. ma dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, chiamata in causa dalla convenuta per essere garantita, in caso di evizione, in relazione al contratto di cessione di macchinari stipulato con atto del 3.12.2015, qualora fosse accolta la domanda della [OSCURATO:SOCIETA] e la predetta fosse dichiarata proprietaria di beni oggetto dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Trattandosi di garanzia propria, che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha fatto valere nei confronti del terzo chiamato in causa, la sua dante causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la stessa non era legittimata a sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale nella causa principale. Il ricorso per regolamento di competenza va pertanto accolto. L’ordinanza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale della Spezia, innanzi al quale va riassunto il giudizio nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento. Le spese vanno liquidate nel giudizio di merito. P.Q.M. Accoglie il regolamento di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] innanzi al quale va riassunto il giudizio nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Spese al merito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data 18 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13954/2021 Numero sezionale 10354/2021 Numero di raccolta generale 3803/2022Data pubblicazione 07/02/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9
Sentenza Cassazione n. 03803/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris