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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 agosto 1958

Cassazione n. 09330/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1958 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, articolato in due censure, con cui si contesta, rispettivamente, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (prima doglianza) ed eccessività della pena per violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (seconda doglianza), oltre che manifestamente infondato, risulta generico, in quanto riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello (che hanno sottolineato, p. 4, da un lato, l'abitualità della condotta e la consistenza del danno e, dall'altro, l'intensità del dolo e le ricadute anche per la generalità dei consociati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1958 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, articolato in due censure, con cui si contesta, rispettivamente, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (prima doglianza) ed eccessività della pena per violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (seconda doglianza), oltre che manifestamente infondato, risulta generico, in quanto riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello (che hanno sottolineato, p. 4, da un lato, l'abitualità della condotta e la consistenza del danno e, dall'altro, l'intensità del dolo e le ricadute anche per la generalità dei consociati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio 20
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