CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11410/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato in punto di responsabilità la sentenza di primo grado per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che il primo motivo di ricorso del difensore - con il quale ci si duole del vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sottoporre ad esame l'imputato [OSCURATO:PERSONA] - oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art.603 cod. proc. pen. e con l'interpretazione giurisprudenziale che ne ha illustrato l'ambito di operatività; vale invero il consolidato principio di diritto secondo il quale "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Cass. sez. U, n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266820); e può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis, sez.5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv.213923); ed allora, non si tratta (e non sono indicate le ragioni che avrebbero dovuto indurre a ritenere trattarsi) di prova decisiva - tale da destrutturare l'impianto probatorio - e non vi è neppure un'adeguata censura della motivazione, circostanziata e per nulla illogica, che ha condotto la Corte a non accedere all'istanza (pagg. 7-8 sentenza impugnata) e a non esercitare gli eventuali poteri integrativi ex officio; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della mancata assunzione di una prova decisiva - è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità; esso è volto a produrre irritualmente, in questa sede e a sostegno, un documento (una fattura); questa Corte ha da tempo espressamente affermato che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, e, comunque, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, PMT C/ Moretti, Rv. 277609); nulla è stato persuasivamente precisato a riguardo dell'oggettiva impossibilità di ostensione della fattura nei gradi di merito, in disparte l'osservazione che si tratterebbe comunque di documento la cui tardiva esibizione comporterebbe la necessità di un approfondimento di fatto sulla sua genuinità, sottratto alla cognizione del giudice di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del