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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2026

Cassazione n. 08457/2026

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[OSCURATO:PERSONA] n. 1624/2024 depositata il 29/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (hinc:CGT2), con la sentenza n. 1624/2024 depositata in data29/04/2024, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate contro la sentenza n. 489/2019, con la quale la Commissionetributaria provinciale di Brindisi, in data 11/07/2019, aveva accoltoil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: la società contribuente o lacontribuente) contro la comunicazione del 31/10/2018.2.

Occorre premettere che l’atto impugnato costituisce l’esito di unaserie di provvedimenti e istanze così riassumibili:− in data 29/03/2010, la Società presentava presso l’[OSCURATO:PERSONA] il modello VR per la richiesta del rimborsorelativo all’anno d’imposta 2009, dell’importo di Euro200.000,00;− in data 12/05/2010, l’Agenzia delle entrate comunicava allasocietà la sospensione del rimborso, in presenza di ricorsi conesiti non definiti per gli anni d’imposta 2004-2005-2007 el’esistenza di carichi erariali pendenti;− con nota del 05/10/2011 l’ufficio autorizzava il concessionarioad accettare una nuova polizza, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA],in sostituzione della precedente, rivelatasi falsa;− in data 14/12/2011, l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta dellanuova polizza, con provvedimento prot. n. 74853/11disponeva la revoca della sospensione e autorizzava ilconcessionario a riattivare la procedura del rimborso IVA.

Inparticolare, in tale provvedimento, oltre alla revoca della2 di 10Numero registro generale 24587/2024Numero sezionale 8191/2025Numero di raccolta generale 8457/2026Data pubblicazione 04/04/2026sospensione, si disponeva altresì che «si autorizza codestaConcessione ad effettuare le compensazioni con i debiti erarialipresenti, mentre eventuali altri carichi pendenti sarannotrattati dal concessionario secondo proprie modalitàoperative»;− in data 17/10/2012 e 13/11/2012 la società contribuentepresentava due istanze di sollecito del rimborso;− in 31 luglio 2013, prot. n. 93331/2013, l’Agenzia delle Entrate–[OSCURATO:PERSONA] servizi ai Contribuenti comunicava allacontribuente che il rimborso IVA risultava erogato in data 29marzo 2012, dall’[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi.− in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la società contribuente presentavaall’Agenzia Entrate – Riscossione istanza di rateizzazione ditalune cartelle di pagamento;− in data 06/09/2018, l’Agenzia delle Entrate - riscossionecomunicava, a mezzo pec, il rigetto dell’istanza di rateazione,cui seguivano ulteriori richieste di chiarimenti.− in data 31/10/2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, amezzo pec, comunicava che «il rimborso IVA di euro200.000,00 risulta già erogato tramite conto fiscale edutilizzato a copertura delle precedenti pendenze».3.

La CGT2 ha ritenuto infondati i motivi d’appello propostidall’amministrazione finanziaria, ritenendo non solo tardiva lacostituzione dell’appellante (con la conseguente decadenza dallafacoltà di sollevare eccezioni), ma anche che la comunicazione del31/10/2018 fosse, comunque, impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs.n. 546 del 1992, trattandosi di un atto che esprime una compiutapretesa tributaria dell’ente impositore, avendo quest’ultimo operatouna compensazione tra asserite poste di debito e di credito, sicché èevidente l’interesse del contribuente, ex art. 100 cod. proc. civ., a3 di 10Numero registro generale 24587/2024Numero sezionale 8191/2025Numero di raccolta generale 8457/2026Data pubblicazione 04/04/2026contestare la sussistenza dei presupposti per l’operare dellacompensazione, la quale costituisce ex se atto di esercizio di unaspecifica e definita pretesa tributaria.3.1.

Inoltre, è stato ritenuto infondato anche il motivo di gravameche censurava la sentenza di prime cure per non aver ritenutofondata l’eccezione di compensazione, non essendo stato rispettatoquanto previsto dall’art. 28 ter, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 602 del1973.4.

Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso in cassazione con due motivi.5.

La società contribuente si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazionedegli articoli 19, 23 e 32 d.lgs. 31/12/1992, n. 546, in relazioneall’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.1.1.

Con tale motivo la parte ricorrente censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha affermato che: «Va anzituttodisattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancatasussunzione dell’atto in esame (diniego atipico di rimborso)nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 19 d. lgs. n. 546/92.

Rilevaanzitutto il Collegio la decadenza dell’Amministrazione dal potere diproporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio,stante la costituzione tardiva dell’Amministrazione appellante.».La CGT2 ha errato nel ritenere che l’eccezione di inammissibilità delricorso (perché proposto avverso atto non impugnabile) formulatadall’Agenzia nelle controdeduzioni depositate nel primo grado digiudizio, non fosse rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delgiudizio e che tale eccezione non potesse essere, quindi, esaminata,in quanto proposta tardivamente nelle controdeduzioni.4 di 10Numero registro generale 24587/2024Numero sezionale 8191/2025Numero di raccolta generale 8457/2026Data pubblicazione 04/04/20261.2.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, dalmomento che la CTR si è pronunciata sul punto, ritenendoimpugnabile, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, lacomunicazione del 31/10/2018, affermando che «l’impugnatoprovvedimento atipico di comunicazione di avvenuta compensazionedeve ritenersi illegittimo».2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata laviolazione dell’articolo 19 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, in relazioneall’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.2.1.

Con tale motivo è stata censurata la seguente affermazionecontenuta nella sentenza impugnata: «Va anzitutto disattesal’eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancata sussunzionedell’atto in esame (diniego atipico di rimborso) nell’ambito delleprevisioni di cui all’art. 19 d. lgs. n. 546/92. (…) Invero, per pacificagiurisprudenza di legittimità: «È ammessa l'impugnazione di atti nonespressamente previsti nell' art. 19 d.lgs. n. 546/1992, qualora daglistessi sia desumibile una pretesa fiscale.

Ai fini della impugnabilità,al di là della veste formale, assume rilevanza la pretesa fiscalesottesa all'atto che fa sorgere nel destinatario l'interesse ad agireper ottenere una tutela giurisdizionale ex art. 100 c.p.c. (confermatala decisione dei giudici del merito secondo cui la comunicazione diinammissibilità della istanza di collaborazione volontaria costituiva1335).

Tanto premesso, rileva il Collegio che l’odierna appellata haimpugnato la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre2018, con cui la stessa ha comunicato all’odierno appellante che: “ilrimborso IVA di euro 200.000,00 risulta già erogato tramite contofiscale ed utilizzato a copertura delle precedenti pendenze”.

Orbene,tale atto esprime una compiuta pretesa tributaria dell’enteimpositore, avendo quest’ultimo operato una compensazione tra5 di 10Numero registro generale 24587/2024Numero sezionale 8191/2025Numero di raccolta generale 8457/2026Data pubblicazione 04/04/2026asserite poste di debito e di credito, sicché è evidente l’interesse delcontribuente, ex art. 100 c.p.c, a contestare la sussistenza deipresupposti per l’operare della compensazione, la quale costituisceex se atto di esercizio di una specifica e definita pretesa tributaria».Ad avviso di parte ricorrente la CGT2 ha erroneamente consideratoquale atto impugnabile ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs n. 546 del1992, la comunicazione trasmessa a mezzo PEC dall’Agenzia delleentrate - Riscossione il 31 ottobre 2018.Tale comunicazione, tuttavia, si caratterizza per l’assenza di naturaprovvedimentale (avendo carattere meramente informativo) e pertale ragione non può essere oggetto di impugnativa.La società contribuente, peraltro, era stata informata dell’attivazionedella procedura di compensazione già a far data dal 29 dicembre2011, ovvero dal momento della ricezione del provvedimento prot.n. 74853/2011 - agli atti di causa - con cui la Direzione provincialedi Brindisi aveva comunicato la revoca della sospensione delrimborso in questione e autorizzato l’Agente della riscossione adeffettuare le compensazioni con i debiti erariali esistenti.La società risultava, altresì, destinataria della nota prot. n. 93331del 31 luglio 2013, con cui l’Agenzia delle entrate – DirezioneCentrale – servizi ai contribuenti, aveva informato la società che ilrimborso risultava erogato il 29 marzo 2012 e che ogni ulterioreinformazione poteva essere richiesta all’Ufficio territoriale di Brindisi.La comunicazione ricevuta tramite PEC il 31 ottobre 2018 dallasocietà – peraltro relativa all’istanza di rateazione di alcune cartelledi pagamento – non poteva essere, quindi, considerata quale attoimpugnabile, in quanto essa si era limitata a comunicare alla societàcircostanza ad essa già note e non contestate.6 di 10Numero registro generale 24587/2024Numero sezionale 8191/2025Numero di raccolta generale 8457/2026Data pubblicazione 04/04/2026La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, individuatoespressamente come condizione per qualificare l’atto comelegittimamente impugnabile la circostanza che lo stesso costituiscala prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributariodi natura provvedimentale, di cui il contribuente dimostri, anche invia presuntiva, di non aver avuto notizia.

Diversamente, nel caso dispecie la controparte non solo non ha fornito alcuna prova in talsenso, ma risulta per tabulas che essa fosse stata tempestivamenteinformata dell’erogazione del rimborso e dell’avvenutacompensazione con debiti tributari (v. revoca sospensione nota prot.n. 93331 del 31 luglio 2013 e prot. n. 74853/2011 del 14 dicembre2011).3.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.3.1.

Con riferimento alla tipologia di atti impugnabili ex art. 19 d.lgs.n. 546 del 1992 è stato precisato che possono essere oggetto diricorso gli atti iscritti nell'elenco contenuto nella norma appenarichiamata e tutti gli atti amministrativi aventi naturaprovvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sullesituazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandoleunilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti oconseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori; non possono,invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura,sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricatiper la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo checostituiscano la prima comunicazione di esistenza di un attotributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto,di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non averavuto notizia (Cass., 19/07/2023, n. 21254).Nel caso di specie risulta dalla sequenza cronologica degli attiriportata nella stessa sentenza impugnata che l’amministrazione7 di 10Numero registro generale 24587/2024Numero sezionale 8191/2025Numero di raccolta generale 8457/2026Data pubblicazione 04/04/2026finanziaria, sin dal 14/12/2011, avesse revocato la sospensionedell’istanza di rimborso del contribuente, autorizzando l’agente dellariscossione a procedere con il rimborso del credito IVA, nonché ad«effettuare le compensazioni con i debiti erariali presenti, mentreeventuali altri carichi pendenti saranno trattati dal concessionariosecondo proprie modalità operative».

Emergeva, poi, che – a seguitodi due istanze di rimborso della società contribuente datate17/10/2012 e 13/11/2012 – in data 31 luglio 2013, prot. n.93331/2013, l’Agenzia delle Entrate– [OSCURATO:PERSONA] servizi aiContribuenti comunicava alla contribuente che il rimborso IVArisultava erogato in data 29 marzo 2012, dall’[OSCURATO:PERSONA] diBrindisi.Successivamente, nel 2018 la società contribuente ha chiesto dirateizzare alcune cartelle.

Tale istanza è stata riscontratadall’Agenzia delle Entrate con un preavviso di rigetto seguito –successivamente alle osservazioni presentate dalla contribuente -dal provvedimento di rigetto definitivo comunicato con pec del06/09/2018.

In risposta a tale provvedimento la società contribuente«formulava in data 24.09.2018 proprie osservazioni e in quellacircostanza evidenziava ancora una volta di essere creditrice dellasomma di € 200.000,00 relativa al rimborso Iva anno 2009,reiterando la richiesta di avere informazioni al riguardo.» (v. terzapagina del controricorso).L’Agenzia delle Entrate Riscossione, con risposta a mezzo pec del31.10.2018, comunicava che «il rimborso Iva di euro 200.000,00risulta già erogato tramite conto fiscale ed utilizzato a copertura delleprecedenti pendenze».

Solo con tale comunicazione il contribuenteha avuto notizia dell’utilizzo del rimborso mediante la compensazioneoperata dall’amministrazione finanziaria.

Deve, quindi, ritenersi chela comunicazione del 31/10/2018 sia autonomamente impugnabile,8 di 10Numero registro generale 24587/2024Numero sezionale 8191/2025Numero di raccolta generale 8457/2026Data pubblicazione 04/04/2026in continuità con l’orientamento (già richiamato) di questa Corte,secondo il quale un’armonica lettura dei principi di efficacia,efficienza ed economicità della tutela giudiziaria e di ragionevoledurata del processo - alla luce della giurisprudenza unionale e dellaCEDU, nonché dei principi costituzionali e dell’elaborazioneprocessualcivilistica - conduce a ritenere che l’originario elenco di attiimpugnabili menzionati nell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 da temponon costituisca più numero chiuso, ma possa essere integratosecondo due direttrici: per un verso, consentendo il ricorso avversotutti quegli atti di natura provvedimentale capaci di modificareunilateralmente e autoritativamente le situazioni giuridichesoggettive del contribuente, sia sui profili sostanziali che processuali;per un altro verso, consentendo (e imponendo, a pena di decadenza)l’impugnazione di quegli atti che non appartengano alla primacategoria, ma che costituiscano il primo atto notificato o comunquepienamente conosciuto o legalmente conoscibile dalla partecontribuente, successivo ad un atto impugnabile, ma nonformalmente comunicato e che, quindi, si palesi tramite lacomunicazione dell’atto successivo, non autonomamente lesivo(Cass., n. 21254 del 2023 cit.).D’altronde questa Corte ha già avuto modo di osservare che «ildisconoscimento di un credito manifestato dall'Ufficio in forma nonautoritativa ma in occasione di una risposta ad una richiesta delcontribuente di «quadratura contabile» si traduce nel riconoscimentodi un interesse specifico ed attuale del contribuente ad impugnarlo»(Cass., 26/10/2021, n. 30178, punto 3.6); inoltre, sul pianospeculare a quello in esame nell’odierno giudizio, ha ritenutoimpugnabile il silenzio-rifiuto concernente giustappunto la richiestadi compensazione ex art. 28 ter del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass.,27/12/2022, n. 37776).9 di 10Numero registro generale 24587/2024Numero sezionale 8191/2025Numero di raccolta generale 8457/2026Data pubblicazione 04/04/20264.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato edeve essere rigettato, disponendo la compensazione delle speselegali del presente giudizio, considerata la peculiarità del caso.

P.Q.Mrigetta il ricorso;dispone la compensazione delle spese legali del presente giudizio.Così deciso in Roma, il 27/11/2025.La PresidenteANGELINA-MARIA PERRINO10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] n. 1624/2024 depositata il 29/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (hinc:CGT2), con la sentenza n. 1624/2024 depositata in data29/04/2024, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate contro la sentenza n. 489/2019, con la quale la Commissionetributaria provinciale di Brindisi, in data 11/07/2019, aveva accoltoil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: la società contribuente o lacontribuente) contro la comunicazione del 31/10/2018.2. Occorre premettere che l’atto impugnato costituisce l’esito di unaserie di provvedimenti e istanze così riassumibili:− in data 29/03/2010, la Società presentava presso l’[OSCURATO:PERSONA] il modello VR per la richiesta del rimborsorelativo all’anno d’imposta 2009, dell’importo di Euro200.000,00;− in data 12/05/2010, l’Agenzia delle entrate comunicava allasocietà la sospensione del rimborso, in presenza di ricorsi conesiti non definiti per gli anni d’imposta 2004-2005-2007 el’esistenza di carichi erariali pendenti;− con nota del 05/10/2011 l’ufficio autorizzava il concessionarioad accettare una nuova polizza, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA],in sostituzione della precedente, rivelatasi falsa;− in data 14/12/2011, l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta dellanuova polizza, con provvedimento prot. n. 74853/11disponeva la revoca della sospensione e autorizzava ilconcessionario a riattivare la procedura del rimborso IVA. Inparticolare, in tale provvedimento, oltre alla revoca della2 di 10Numero registro generale 24587/2024Numero sezionale 8191/2025Numero di raccolta generale 8457/2026Data pubblicazione 04/04/2026sospensione, si disponeva altresì che «si autorizza codestaConcessione ad effettuare le compensazioni con i debiti erarialipresenti, mentre eventuali altri carichi pendenti sarannotrattati dal concessionario secondo proprie modalitàoperative»;− in data 17/10/2012 e 13/11/2012 la società contribuentepresentava due istanze di sollecito del rimborso;− in 31 luglio 2013, prot. n. 93331/2013, l’Agenzia delle Entrate–[OSCURATO:PERSONA] servizi ai Contribuenti comunicava allacontribuente che il rimborso IVA risultava erogato in data 29marzo 2012, dall’[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi.− in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la società contribuente presentavaall’Agenzia Entrate – Riscossione istanza di rateizzazione ditalune cartelle di pagamento;− in data 06/09/2018, l’Agenzia delle Entrate - riscossionecomunicava, a mezzo pec, il rigetto dell’istanza di rateazione,cui seguivano ulteriori richieste di chiarimenti.− in data 31/10/2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, amezzo pec, comunicava che «il rimborso IVA di euro200.000,00 risulta già erogato tramite conto fiscale edutilizzato a copertura delle precedenti pendenze».3. La CGT2 ha ritenuto infondati i motivi d’appello propostidall’amministrazione finanziaria, ritenendo non solo tardiva lacostituzione dell’appellante (con la conseguente decadenza dallafacoltà di sollevare eccezioni), ma anche che la comunicazione del31/10/2018 fosse, comunque, impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs.n. 546 del 1992, trattandosi di un atto che esprime una compiutapretesa tributaria dell’ente impositore, avendo quest’ultimo operatouna compensazione tra asserite poste di debito e di credito, sicché èevidente l’interesse del contribuente, ex art. 100 cod. proc. civ., a3 di 10Numero registro generale 24587/2024Numero sezionale 8191/2025Numero di raccolta generale 8457/2026Data pubblicazione 04/04/2026contestare la sussistenza dei presupposti per l’operare dellacompensazione, la quale costituisce ex se atto di esercizio di unaspecifica e definita pretesa tributaria.3.1. Inoltre, è stato ritenuto infondato anche il motivo di gravameche censurava la sentenza di prime cure per non aver ritenutofondata l’eccezione di compensazione, non essendo stato rispettatoquanto previsto dall’art. 28 ter, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 602 del1973.4. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso in cassazione con due motivi.5. La società contribuente si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazionedegli articoli 19, 23 e 32 d.lgs. 31/12/1992, n. 546, in relazioneall’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.1.1. Con tale motivo la parte ricorrente censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha affermato che: «Va anzituttodisattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancatasussunzione dell’atto in esame (diniego atipico di rimborso)nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 19 d. lgs. n. 546/92. Rilevaanzitutto il Collegio la decadenza dell’Amministrazione dal potere diproporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio,stante la costituzione tardiva dell’Amministrazione appellante.».La CGT2 ha errato nel ritenere che l’eccezione di inammissibilità delricorso (perché proposto avverso atto non impugnabile) formulatadall’Agenzia nelle controdeduzioni depositate nel primo grado digiudizio, non fosse rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delgiudizio e che tale eccezione non potesse essere, quindi, esaminata,in quanto proposta tardivamente nelle controdeduzioni.4 di 10Numero registro generale 24587/2024Numero sezionale 8191/2025Numero di raccolta generale 8457/2026Data pubblicazione 04/04/20261.2. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, dalmomento che la CTR si è pronunciata sul punto, ritenendoimpugnabile, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, lacomunicazione del 31/10/2018, affermando che «l’impugnatoprovvedimento atipico di comunicazione di avvenuta compensazionedeve ritenersi illegittimo».2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata laviolazione dell’articolo 19 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, in relazioneall’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.2.1. Con tale motivo è stata censurata la seguente affermazionecontenuta nella sentenza impugnata: «Va anzitutto disattesal’eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancata sussunzionedell’atto in esame (diniego atipico di rimborso) nell’ambito delleprevisioni di cui all’art. 19 d. lgs. n. 546/92. (…) Invero, per pacificagiurisprudenza di legittimità: «È ammessa l'impugnazione di atti nonespressamente previsti nell' art. 19 d.lgs. n. 546/1992, qualora daglistessi sia desumibile una pretesa fiscale. Ai fini della impugnabilità,al di là della veste formale, assume rilevanza la pretesa fiscalesottesa all'atto che fa sorgere nel destinatario l'interesse ad agireper ottenere una tutela giurisdizionale ex art. 100 c.p.c. (confermatala decisione dei giudici del merito secondo cui la comunicazione diinammissibilità della istanza di collaborazione volontaria costituiva1335). Tanto premesso, rileva il Collegio che l’odierna appellata haimpugnato la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre2018, con cui la stessa ha comunicato all’odierno appellante che: “ilrimborso IVA di euro 200.000,00 risulta già erogato tramite contofiscale ed utilizzato a copertura delle precedenti pendenze”. Orbene,tale atto esprime una compiuta pretesa tributaria dell’enteimpositore, avendo quest’ultimo operato una compensazione tra5 di 10Numero registro generale 24587/2024Numero sezionale 8191/2025Numero di raccolta generale 8457/2026Data pubblicazione 04/04/2026asserite poste di debito e di credito, sicché è evidente l’interesse delcontribuente, ex art. 100 c.p.c, a contestare la sussistenza deipresupposti per l’operare della compensazione, la quale costituisceex se atto di esercizio di una specifica e definita pretesa tributaria».Ad avviso di parte ricorrente la CGT2 ha erroneamente consideratoquale atto impugnabile ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs n. 546 del1992, la comunicazione trasmessa a mezzo PEC dall’Agenzia delleentrate - Riscossione il 31 ottobre 2018.Tale comunicazione, tuttavia, si caratterizza per l’assenza di naturaprovvedimentale (avendo carattere meramente informativo) e pertale ragione non può essere oggetto di impugnativa.La società contribuente, peraltro, era stata informata dell’attivazionedella procedura di compensazione già a far data dal 29 dicembre2011, ovvero dal momento della ricezione del provvedimento prot.n. 74853/2011 - agli atti di causa - con cui la Direzione provincialedi Brindisi aveva comunicato la revoca della sospensione delrimborso in questione e autorizzato l’Agente della riscossione adeffettuare le compensazioni con i debiti erariali esistenti.La società risultava, altresì, destinataria della nota prot. n. 93331del 31 luglio 2013, con cui l’Agenzia delle entrate – DirezioneCentrale – servizi ai contribuenti, aveva informato la società che ilrimborso risultava erogato il 29 marzo 2012 e che ogni ulterioreinformazione poteva essere richiesta all’Ufficio territoriale di Brindisi.La comunicazione ricevuta tramite PEC il 31 ottobre 2018 dallasocietà – peraltro relativa all’istanza di rateazione di alcune cartelledi pagamento – non poteva essere, quindi, considerata quale attoimpugnabile, in quanto essa si era limitata a comunicare alla societàcircostanza ad essa già note e non contestate.6 di 10Numero registro generale 24587/2024Numero sezionale 8191/2025Numero di raccolta generale 8457/2026Data pubblicazione 04/04/2026La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, individuatoespressamente come condizione per qualificare l’atto comelegittimamente impugnabile la circostanza che lo stesso costituiscala prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributariodi natura provvedimentale, di cui il contribuente dimostri, anche invia presuntiva, di non aver avuto notizia. Diversamente, nel caso dispecie la controparte non solo non ha fornito alcuna prova in talsenso, ma risulta per tabulas che essa fosse stata tempestivamenteinformata dell’erogazione del rimborso e dell’avvenutacompensazione con debiti tributari (v. revoca sospensione nota prot.n. 93331 del 31 luglio 2013 e prot. n. 74853/2011 del 14 dicembre2011).3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.3.1. Con riferimento alla tipologia di atti impugnabili ex art. 19 d.lgs.n. 546 del 1992 è stato precisato che possono essere oggetto diricorso gli atti iscritti nell'elenco contenuto nella norma appenarichiamata e tutti gli atti amministrativi aventi naturaprovvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sullesituazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandoleunilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti oconseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori; non possono,invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura,sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricatiper la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo checostituiscano la prima comunicazione di esistenza di un attotributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto,di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non averavuto notizia (Cass., 19/07/2023, n. 21254).Nel caso di specie risulta dalla sequenza cronologica degli attiriportata nella stessa sentenza impugnata che l’amministrazione7 di 10Numero registro generale 24587/2024Numero sezionale 8191/2025Numero di raccolta generale 8457/2026Data pubblicazione 04/04/2026finanziaria, sin dal 14/12/2011, avesse revocato la sospensionedell’istanza di rimborso del contribuente, autorizzando l’agente dellariscossione a procedere con il rimborso del credito IVA, nonché ad«effettuare le compensazioni con i debiti erariali presenti, mentreeventuali altri carichi pendenti saranno trattati dal concessionariosecondo proprie modalità operative». Emergeva, poi, che – a seguitodi due istanze di rimborso della società contribuente datate17/10/2012 e 13/11/2012 – in data 31 luglio 2013, prot. n.93331/2013, l’Agenzia delle Entrate– [OSCURATO:PERSONA] servizi aiContribuenti comunicava alla contribuente che il rimborso IVArisultava erogato in data 29 marzo 2012, dall’[OSCURATO:PERSONA] diBrindisi.Successivamente, nel 2018 la società contribuente ha chiesto dirateizzare alcune cartelle. Tale istanza è stata riscontratadall’Agenzia delle Entrate con un preavviso di rigetto seguito –successivamente alle osservazioni presentate dalla contribuente -dal provvedimento di rigetto definitivo comunicato con pec del06/09/2018. In risposta a tale provvedimento la società contribuente«formulava in data 24.09.2018 proprie osservazioni e in quellacircostanza evidenziava ancora una volta di essere creditrice dellasomma di € 200.000,00 relativa al rimborso Iva anno 2009,reiterando la richiesta di avere informazioni al riguardo.» (v. terzapagina del controricorso).L’Agenzia delle Entrate Riscossione, con risposta a mezzo pec del31.10.2018, comunicava che «il rimborso Iva di euro 200.000,00risulta già erogato tramite conto fiscale ed utilizzato a copertura delleprecedenti pendenze». Solo con tale comunicazione il contribuenteha avuto notizia dell’utilizzo del rimborso mediante la compensazioneoperata dall’amministrazione finanziaria. Deve, quindi, ritenersi chela comunicazione del 31/10/2018 sia autonomamente impugnabile,8 di 10Numero registro generale 24587/2024Numero sezionale 8191/2025Numero di raccolta generale 8457/2026Data pubblicazione 04/04/2026in continuità con l’orientamento (già richiamato) di questa Corte,secondo il quale un’armonica lettura dei principi di efficacia,efficienza ed economicità della tutela giudiziaria e di ragionevoledurata del processo - alla luce della giurisprudenza unionale e dellaCEDU, nonché dei principi costituzionali e dell’elaborazioneprocessualcivilistica - conduce a ritenere che l’originario elenco di attiimpugnabili menzionati nell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 da temponon costituisca più numero chiuso, ma possa essere integratosecondo due direttrici: per un verso, consentendo il ricorso avversotutti quegli atti di natura provvedimentale capaci di modificareunilateralmente e autoritativamente le situazioni giuridichesoggettive del contribuente, sia sui profili sostanziali che processuali;per un altro verso, consentendo (e imponendo, a pena di decadenza)l’impugnazione di quegli atti che non appartengano alla primacategoria, ma che costituiscano il primo atto notificato o comunquepienamente conosciuto o legalmente conoscibile dalla partecontribuente, successivo ad un atto impugnabile, ma nonformalmente comunicato e che, quindi, si palesi tramite lacomunicazione dell’atto successivo, non autonomamente lesivo(Cass., n. 21254 del 2023 cit.).D’altronde questa Corte ha già avuto modo di osservare che «ildisconoscimento di un credito manifestato dall'Ufficio in forma nonautoritativa ma in occasione di una risposta ad una richiesta delcontribuente di «quadratura contabile» si traduce nel riconoscimentodi un interesse specifico ed attuale del contribuente ad impugnarlo»(Cass., 26/10/2021, n. 30178, punto 3.6); inoltre, sul pianospeculare a quello in esame nell’odierno giudizio, ha ritenutoimpugnabile il silenzio-rifiuto concernente giustappunto la richiestadi compensazione ex art. 28 ter del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass.,27/12/2022, n. 37776).9 di 10Numero registro generale 24587/2024Numero sezionale 8191/2025Numero di raccolta generale 8457/2026Data pubblicazione 04/04/20264. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato edeve essere rigettato, disponendo la compensazione delle speselegali del presente giudizio, considerata la peculiarità del caso. P.Q.Mrigetta il ricorso;dispone la compensazione delle spese legali del presente giudizio.Così deciso in Roma, il 27/11/2025.La PresidenteANGELINA-MARIA PERRINO10 di 10