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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 36658/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove e sono riproduttive di censure che la sentenza impugnata, nel confermare la valutazione operata dal primo giudice ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte di merito ribadito che l'imputato era il titolare dell'autolavaggio, era stato nominato custode, e che il provvedimento di sequestro preventivo non era stato impugnato da terzi, nella veste di proprietari del bene; rilevato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 350 cod. pen., è inammissibile in quanto la relativa doglianza non era stata dedotta con l'atto di appello, sicché non può essere proposta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, stante lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove e sono riproduttive di censure che la sentenza impugnata, nel confermare la valutazione operata dal primo giudice ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte di merito ribadito che l'imputato era il titolare dell'autolavaggio, era stato nominato custode, e che il provvedimento di sequestro preventivo non era stato impugnato da terzi, nella veste di proprietari del bene; rilevato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 350 cod. pen., è inammissibile in quanto la relativa doglianza non era stata dedotta con l'atto di appello, sicché non può essere proposta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, stante lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 36658/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris