Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1141/2024
ECLI:EU:T:2024:145
Testo integrale del provvedimento
62023TO1189_INF
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 5 marzo 2024 – Partito ID/Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee
(causa T-1189/23 R)
«Procedimento sommario — Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee — Decisione che infligge una sanzione pecuniaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari
(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 15-18)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punto 21)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Carattere cumulativo – Fumus boni iuris di particolare gravità – Irrilevanza ai fini dell’obbligo di procedere ad una valutazione separata dell’urgenza
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 30, 31)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Danno non quantificabile – Danno che non può essere riparato mediante un ricorso per risarcimento – Irreparabilità
(Artt. 268, 278, 279 e 340 TFUE)
(v. punti 36, 38)
5.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Situazione idonea a mettere a repentaglio la sostenibilità finanziaria della ricorrente
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punto 37)
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.