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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14145/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d' Appello di Bologna in data 23 maggio 2023 ha confermato la pronuncia di condanna emessa del Tribunale di Modena per il reato di truffa e falsità in cambiale o titolo di credito di cui agli artt. 640 e 491 cod. pen.; -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso con cui il ricorrente eccepisce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 152 cod. pen. e comunque, l'illogicità della motivazione che ha escluso la sussistenza di una causa di remissione tacita di querela in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui In tema di rinuncia tacita alla querela ai sensi dell'art. 124, comma terzo, cod. pen., i fatti incompatibili con la volontà di querelarsi o con quella di persistere nella querela devono essere non equivoci, obiettivi e concludenti e vanno di volta in volta valutati dal giudice di merito, con apprezzamento insindacabile nel giudizio di legittimità. (Sez. 3, n. 36475 del 07/06/2019, Rv. 277555); -Ritenuto che la Corte d'Appello ha con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che la mancata possibilità di addivenire a un accordo bonario, l'entità economica modesta del danno o la mancata comparizione nel giudizio di appello, non possono integrare quel fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela come richiesto dall'art. 152 comma 2 cod. pen. anche alla luce delle intervenute modifiche del d.

Igs 150/2022; -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato mnannmissibile, con condanna dell s3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d' Appello di Bologna in data 23 maggio 2023 ha confermato la pronuncia di condanna emessa del Tribunale di Modena per il reato di truffa e falsità in cambiale o titolo di credito di cui agli artt. 640 e 491 cod. pen.; -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso con cui il ricorrente eccepisce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 152 cod. pen. e comunque, l'illogicità della motivazione che ha escluso la sussistenza di una causa di remissione tacita di querela in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui In tema di rinuncia tacita alla querela ai sensi dell'art. 124, comma terzo, cod. pen., i fatti incompatibili con la volontà di querelarsi o con quella di persistere nella querela devono essere non equivoci, obiettivi e concludenti e vanno di volta in volta valutati dal giudice di merito, con apprezzamento insindacabile nel giudizio di legittimità. (Sez. 3, n. 36475 del 07/06/2019, Rv. 277555); -Ritenuto che la Corte d'Appello ha con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che la mancata possibilità di addivenire a un accordo bonario, l'entità economica modesta del danno o la mancata comparizione nel giudizio di appello, non possono integrare quel fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela come richiesto dall'art. 152 comma 2 cod. pen. anche alla luce delle intervenute modifiche del d. Igs 150/2022; -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato mnannmissibile, con condanna dell s3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14145/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris