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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14666/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04879/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 63 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora Agenzia delle entrate – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Asta, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 35 -controricorrente- Oggetto: intimazioni di pagamento 29– 0 4879 - 2017 – 08/05 /2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Sez. stacc. di Brescia,n. 4124/ 67 /16 pronunciata il 06 giugno 2016 e depositata l’11 luglio2016, n on notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08 maggio 2024dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente adiva il giudice di prossimità impugnando plurimi atti di intimazione di pagamento per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2009 ivi deducendo, tra i diversi motivi, l’omessa notifica degli atti presupposti ossia dell’estratto di ruolo, delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento.

Contestava altresì, quand’anche fosse stata accertata la loro preliminare notificazione, il potere notificatorio in capo all’Agente della [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente inesistenza della notifica e la sua insanabilità a termini dell’art. 156 c.p.c.

Si costituiva l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] producendo copia degli atti di intimazione notificati, unitamente alla copia fotostatica degli atti presupposti, parimenti notificati.

La CTP rigettava così il gravame.

Insorgeva con appello il contribuente lamentando il difetto di motivazione per non essersi la CTR pronunciata sull’omessa notificazione degli atti presupposti e sulla carenza del potere di notificazione in capo ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Affermava altresì l’onere di quest’ultima di produrre in giudizio gli originali, non essendo sufficiente la produzione delle copie fotostatiche dei provvedimenti notificati ancorché corredati di attestazione di conformità, non essendo il relativo potere di attestazione attribuito all’esattore per non essere quest’ultimo un pubblico ufficiale.

Si costituiva l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] producendo nuovamente copia degli atti di intimazione notificati, unitamente alla copia fotostatica degli atti presupposti, parimenti notificati.

La CTR rigettava il 29– 0 4879 - 2017 – 08/05 /2024 MMF gravame rilevando la produzione in giudizio delle copie conformi degli atti notificati e di cui l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] aveva attestato la conformità all’originale, stante la sua qualifica di pubblico ufficiale.

Invoca la cassazione della sentenza il contribuente che si affida ad un unico motivo di ricorso, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. con tempestivo controricorso , che ha altresì depositato memoria in prossimità dell’adunanza, a nome di Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA], successore ex lege del predetto agente della riscossione.

CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2721 c.c. e dell’art. 22, co. 5, d.lgs. n. 546/1992 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

Insintesi afferma che, ove si sia contestata la conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte in copia, era onere della CTR ordinare l’esibizione degli originali degli atti di accertamento, delle cartelle e degli atti di intimazione, non essendo bastevole il richiamo operatoin sentenza alla loro produzione in copia conforme.

Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che la controricorrente ha riportato in atti copia dei verbali delle udienze svoltesi innanzi al giudice di primo grado e alla CTR e dalla cui lettura non si evince alcuna contestazione specifica delle copie conformi degli impugnati rispetto agli originali.

Né di miglior ausilio è il ricorso promosso dal contribuente o la sentenza, ove risulta unicamente contestato il potere dell’Agente della riscossione a rendere l’attestazione di conformità.

Ciò premesso, va ricordato l’orientamento di questa Corte secondo cui «l'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento con riguardo alla contestazione non solo dell'autenticità del contenuto o della sottoscrizione della scrittura, ma anche della conformità della copia all'originale; in entrambi i casi deve osservarsi 29– 0 4879 - 2017 – 08/05 /2024 MMF la procedura di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ..

In particolare, questa Corte ha specificato che "in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni onnicomprensiveo generiche» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf.

Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 03/04/2014; v.

Cass. n. 7105 del 12/04/2016; n. 12730 del 21/06/2016; Cass.n. 23902/17 e Cass. n. 24323/18).

Fermo restando che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, è fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde" (Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass. sez. 2, 20 febbraio 2018, n. 4053, per la quale il disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico; Cass. n.23369/2017; Cass., 13 giugno 2014, n. 13425; Cass., sez. 3, 25 febbraio 2009, n. 4476; Cass., sez. 5, 18 giugno 2004, n. 11419), sempre che il disconoscimento formale avvenga attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale; dovendo essa essere (oltre che tempestiva) specifica, esplicita ed univoca, così da non lasciar margine alcuno di dubbio ed incertezza (Cass. 3474/08; 24456/11; 18042/14).

Questa Corte ha poi precisato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art.2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in. mancanza di verificazione, preclude 29– 0 4879 - 2017 – 08/05 /2024 MMF l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; non essendo il giudice vincolato all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 9439 del 2010; Cass. n. 24456 del 2011; n. 12737/2018).

In definitiva, il giudice può ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c.(Cass 14950/18; n.311/2020); accertamento che i giudici di appello hanno disposto, nonostante l'assoluta genericità del disconoscimento della conformità delle copie agli originali, valorizzando l'identità delle sottoscrizioni del ricevente in calce alle relate, nonché la corrispondenza tra relate e i numeri identificativi degli avvisi, ed, infine, valutando, quale elemento presuntivo dell'avvenuta consegna degli atti impositivi, l'intervenuta impugnazione dell'avviso relativo all'annualità 1999. [OSCURATO:PERSONA] regionale si è dunque espressa sulla efficacia rappresentativa della copia della notificazione della cartella di pagamento prodotta dall'Amministrazione in giudizio, manifestando il proprio convincimento fattuale, nel senso che la copia prodotta dal Comune è stata ritenuta sufficiente a fornire la prova della corretta notifica, e tale giudizio non è sindacabile in questa sede, trattandosi di accertamento di merito.» (cfr. Cass., V, n. 3227/2021).

Il motivo è dunque inammissibilee tale va dichiarato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in €.cinqu e milacinquecento/00, oltre ad 29– 0 4879 - 2017 – 08/05 /2024 MMF €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04879/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 63 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora Agenzia delle entrate – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Asta, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 35 -controricorrente- Oggetto: intimazioni di pagamento 29– 0 4879 - 2017 – 08/05 /2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Sez. stacc. di Brescia,n. 4124/ 67 /16 pronunciata il 06 giugno 2016 e depositata l’11 luglio2016, n on notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08 maggio 2024dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente adiva il giudice di prossimità impugnando plurimi atti di intimazione di pagamento per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2009 ivi deducendo, tra i diversi motivi, l’omessa notifica degli atti presupposti ossia dell’estratto di ruolo, delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento. Contestava altresì, quand’anche fosse stata accertata la loro preliminare notificazione, il potere notificatorio in capo all’Agente della [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente inesistenza della notifica e la sua insanabilità a termini dell’art. 156 c.p.c. Si costituiva l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] producendo copia degli atti di intimazione notificati, unitamente alla copia fotostatica degli atti presupposti, parimenti notificati. La CTP rigettava così il gravame. Insorgeva con appello il contribuente lamentando il difetto di motivazione per non essersi la CTR pronunciata sull’omessa notificazione degli atti presupposti e sulla carenza del potere di notificazione in capo ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Affermava altresì l’onere di quest’ultima di produrre in giudizio gli originali, non essendo sufficiente la produzione delle copie fotostatiche dei provvedimenti notificati ancorché corredati di attestazione di conformità, non essendo il relativo potere di attestazione attribuito all’esattore per non essere quest’ultimo un pubblico ufficiale. Si costituiva l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] producendo nuovamente copia degli atti di intimazione notificati, unitamente alla copia fotostatica degli atti presupposti, parimenti notificati. La CTR rigettava il 29– 0 4879 - 2017 – 08/05 /2024 MMF gravame rilevando la produzione in giudizio delle copie conformi degli atti notificati e di cui l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] aveva attestato la conformità all’originale, stante la sua qualifica di pubblico ufficiale. Invoca la cassazione della sentenza il contribuente che si affida ad un unico motivo di ricorso, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. con tempestivo controricorso , che ha altresì depositato memoria in prossimità dell’adunanza, a nome di Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA], successore ex lege del predetto agente della riscossione. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2721 c.c. e dell’art. 22, co. 5, d.lgs. n. 546/1992 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. Insintesi afferma che, ove si sia contestata la conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte in copia, era onere della CTR ordinare l’esibizione degli originali degli atti di accertamento, delle cartelle e degli atti di intimazione, non essendo bastevole il richiamo operatoin sentenza alla loro produzione in copia conforme. Il motivo è inammissibile. Occorre premettere che la controricorrente ha riportato in atti copia dei verbali delle udienze svoltesi innanzi al giudice di primo grado e alla CTR e dalla cui lettura non si evince alcuna contestazione specifica delle copie conformi degli impugnati rispetto agli originali. Né di miglior ausilio è il ricorso promosso dal contribuente o la sentenza, ove risulta unicamente contestato il potere dell’Agente della riscossione a rendere l’attestazione di conformità. Ciò premesso, va ricordato l’orientamento di questa Corte secondo cui «l'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento con riguardo alla contestazione non solo dell'autenticità del contenuto o della sottoscrizione della scrittura, ma anche della conformità della copia all'originale; in entrambi i casi deve osservarsi 29– 0 4879 - 2017 – 08/05 /2024 MMF la procedura di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. In particolare, questa Corte ha specificato che "in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni onnicomprensiveo generiche» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 03/04/2014; v. Cass. n. 7105 del 12/04/2016; n. 12730 del 21/06/2016; Cass.n. 23902/17 e Cass. n. 24323/18). Fermo restando che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, è fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde" (Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass. sez. 2, 20 febbraio 2018, n. 4053, per la quale il disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico; Cass. n.23369/2017; Cass., 13 giugno 2014, n. 13425; Cass., sez. 3, 25 febbraio 2009, n. 4476; Cass., sez. 5, 18 giugno 2004, n. 11419), sempre che il disconoscimento formale avvenga attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale; dovendo essa essere (oltre che tempestiva) specifica, esplicita ed univoca, così da non lasciar margine alcuno di dubbio ed incertezza (Cass. 3474/08; 24456/11; 18042/14). Questa Corte ha poi precisato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art.2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in. mancanza di verificazione, preclude 29– 0 4879 - 2017 – 08/05 /2024 MMF l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; non essendo il giudice vincolato all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 9439 del 2010; Cass. n. 24456 del 2011; n. 12737/2018). In definitiva, il giudice può ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c.(Cass 14950/18; n.311/2020); accertamento che i giudici di appello hanno disposto, nonostante l'assoluta genericità del disconoscimento della conformità delle copie agli originali, valorizzando l'identità delle sottoscrizioni del ricevente in calce alle relate, nonché la corrispondenza tra relate e i numeri identificativi degli avvisi, ed, infine, valutando, quale elemento presuntivo dell'avvenuta consegna degli atti impositivi, l'intervenuta impugnazione dell'avviso relativo all'annualità 1999. [OSCURATO:PERSONA] regionale si è dunque espressa sulla efficacia rappresentativa della copia della notificazione della cartella di pagamento prodotta dall'Amministrazione in giudizio, manifestando il proprio convincimento fattuale, nel senso che la copia prodotta dal Comune è stata ritenuta sufficiente a fornire la prova della corretta notifica, e tale giudizio non è sindacabile in questa sede, trattandosi di accertamento di merito.» (cfr. Cass., V, n. 3227/2021). Il motivo è dunque inammissibilee tale va dichiarato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in €.cinqu e milacinquecento/00, oltre ad 29– 0 4879 - 2017 – 08/05 /2024 MMF €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di cont
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