CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 25538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alle requisitorie scritte depositate in atti e conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udita laavvocato Riccardo SOMMA difensore del ricorrente che ha insiste nei motivi di ricorso e conclude per lelaccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali volontarie aggravate dall'uso di un coltello, condannandolo alla reclusione di mesi nove. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, svolgendo due motivi, con i quali denuncia erronea applicazione degli artt. 162 co. 4 e 420 bis cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione. Si duole, in primo luogo, della nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in quanto effettuata, illegittimamente, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio, che, però, aveva rifiutato la domiciliazione degli atti del procedimento, una volta nominato in sede d'indagine. 2.1. Inoltre, - deduce la difesa - la conoscenza del processo da pan:e del ricorrente non può essere desunta né dalla notifica diretta e personale di atti precedenti alla vocatio in ius, id est il verbale di perquisizione effettuato a suo carico, né dalla elezione di domicilio presso un difensore di ufficio, secondo l'insegnamento delle sezioni Unite 'Innaro', considerato che, nel processo, il ricorrente è sempre rimasto assente, tale essendo stato dichiarato in spregio ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 'Ismail' ( Sez. U n. 23948 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud. (dep. 17/08/2020 ) Rv. 279420 ), giacché non risulta che il giudice abbia verificato, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore di ufficio domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondata, in modo assorbente, la deduzione con la quale si fa valere la mancata conoscenza del processo, imponendosi, iin conseguenza, l'annullamento di entrambe le sentenze di merito. 1.1. Il principio di diritto che viene in rilievo è quello affermato dalle sezioni unite 'Ismail', che hanno affrontato la quaestio juris della legittimità della celebrazione del processo in absentia nei confronti dell'imputato, la dichiarazione della cui assenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., si sia fondata sul presupposto che l'indagato abbia eletto il domicilio presso il difensore di ufficio, nell'ipotesi in cui tale elezione sia avvenuta all'atto della sua identificazione da parte della polizia giudiziaria, con corrispondente nomina del difensore di ufficio. La normativa in tema di garanzie di conoscenza e partecipazione del procedimento e la giurisprudenza della Corte EDU (in particolare, le sentenze Somogyi c. Italia del 18 maggio 2004 e Sejdovic c. Italia del 10 novembre 2004, cfr. anche Corte EDU, Huzuneanu c. Italia, del 1 settembre 2016), costituiscono i due fattori determinati che hanno portato le Sezioni Unite a ritenere l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non indicativa della concreta e reale conoscenza del procedimento, che sola potrebbe legittimare una notifica non a mani proprie del decreto di citazione a giudizio. Hanno, infatti, affermato le Sezioni Unite che "Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa" (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). 1.2. Va, altresì, ricordato che, come statuito in altra pronuncia del Massimo consesso di legittimità, l'effettiva conoscenza del processo deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" ( Sez.. U, n. 28912 del 28/02/2019 Cc. (dep. 03/07/2019 ), Innaro, Rv. 275716). 1.3. A tali coordinate non si è attenuta la Corte di appello di Ancona che, a fronte della notifica, correttamente eseguita, della vocatio in judidum presso il difensore di ufficio, ha del tutto omesso di verificare (non essendovi traccia nella sentenza di tale accertamento) la sussistenza di concreti indici rivelatori della raggiunta conoscenza del processo da parte dell'imputato, tanto più che nel giudizio l'imputato è rimasto sempre assente. E' vero che nelle fasi di merito la difesa dell'imputato è stata assicurata dal difensore nominato, ab ,rnitio, di ufficio, ma tanto non è sufficiente, alla luce del richiamato approdo giurisprudenziale, a rassicurare in merito alla effettiva conoscenza del processo in capo all'imputato. La conseguenza è che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rinviare l'udienza e disporre, ai sensi dell'art. 420 -quater, comma 1, cod. proc. pen., la notifica dell'avviso all'imputato, personalmente, a mezzo della polizia giudiziaria. La mancata osservanza di quest'ultima previsione avrebbe comportato il dovere della Corte d'appello, investita di specifica censura sul punto, di dichiarare, ai sensi dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., la nullità della sentenza di primo grado e di trasmettere gli atti al primo giudice. 2. Ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. b), all'annullamento delle sentenze di secondo e primo grado, segue la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Ancona per l'ulteriore corso. Cos