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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06438/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto pluriaggravato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla valutazione dell'attendibilità dei testimoni e della persona offesa.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità dell'imputato svolgendo censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e in larga parte anche generiche in quanto prive del doveroso confronto con le argomentazioni sviluppate dalla Corte.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Così deciso in Ro il 12/1/2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto pluriaggravato. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla valutazione dell'attendibilità dei testimoni e della persona offesa. 3. Il ricorso è inammissibile, atteso che il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità dell'imputato svolgendo censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e in larga parte anche generiche in quanto prive del doveroso confronto con le argomentazioni sviluppate dalla Corte. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro il 12/1/2022 I
Sentenza Cassazione n. 06438/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris