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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 28770/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Latina che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati previsti dall'art. 385 c.p. (capo a) e dall'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 (comma b), condannandolo alla pena di mesi 8 di reclusione.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando vizi di motivazione, con il primo motivo, in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. per il reato di cui al capo a), e con il secondo motivo, in ordine alla responsabilità penale per il capo b).

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. I motivi in questione risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Quanto al primo motivo, la Corte ha fornito una puntuale e logica motivazione (foglio 2) in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto di escludere l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di evasione, evidenziando la circostanza che l'imputato, uscendo dalla sua abitazione, avesse portato con sé lo stupefacente e la rilevante somma di denaro, non risultando pertanto attendibile la giustificazione fornita (uscita momentanea finalizzata a prelevare una bicicletta in garage), ma anzi confermando la connotazione negativa della condotta dell'imputato il quale, in spregio assoluto di ogni regola, ha contestualmente violato gli obblighi imposti e commesso un reato (foglio 2).

Quanto al secondo motivo, i giudici di legittimità hanno escluso la tesi sostenuta dalla difesa della destinazione ad uso personale dello stupefacente rinvenuto, dando conto degli elementi di prova in senso contrario.

In particolare la Corte ha evidenziato che dalla perquisizione personale risultava che l'imputato fosse in possesso di cinque involucri di cocaina e della somma contante di euro 1.400,00, e poiché l'imputato era appena uscito di casa, è stato escluso che fosse alla ricerca di stupefacenti per farne uso personale ma, al contrario, che avesse violato gli obblighi imposti proprio al fine di cedere a terzi il quantitativo di cocaina.

Peraltro, il rinvenimento nella sua stanza di un bilancino di precisione e di involucri della stessa tipologia di quelli rinvenuti in • tasca all'imputato, è stato logicamente ritenuto confermativo della la destinazione a terzi anche del quantitativo di marijuana (foglio 2).

4. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Latina che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati previsti dall'art. 385 c.p. (capo a) e dall'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 (comma b), condannandolo alla pena di mesi 8 di reclusione. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando vizi di motivazione, con il primo motivo, in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. per il reato di cui al capo a), e con il secondo motivo, in ordine alla responsabilità penale per il capo b). Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. I motivi in questione risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Quanto al primo motivo, la Corte ha fornito una puntuale e logica motivazione (foglio 2) in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto di escludere l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di evasione, evidenziando la circostanza che l'imputato, uscendo dalla sua abitazione, avesse portato con sé lo stupefacente e la rilevante somma di denaro, non risultando pertanto attendibile la giustificazione fornita (uscita momentanea finalizzata a prelevare una bicicletta in garage), ma anzi confermando la connotazione negativa della condotta dell'imputato il quale, in spregio assoluto di ogni regola, ha contestualmente violato gli obblighi imposti e commesso un reato (foglio 2). Quanto al secondo motivo, i giudici di legittimità hanno escluso la tesi sostenuta dalla difesa della destinazione ad uso personale dello stupefacente rinvenuto, dando conto degli elementi di prova in senso contrario. In particolare la Corte ha evidenziato che dalla perquisizione personale risultava che l'imputato fosse in possesso di cinque involucri di cocaina e della somma contante di euro 1.400,00, e poiché l'imputato era appena uscito di casa, è stato escluso che fosse alla ricerca di stupefacenti per farne uso personale ma, al contrario, che avesse violato gli obblighi imposti proprio al fine di cedere a terzi il quantitativo di cocaina. Peraltro, il rinvenimento nella sua stanza di un bilancino di precisione e di involucri della stessa tipologia di quelli rinvenuti in • tasca all'imputato, è stato logicamente ritenuto confermativo della la destinazione a terzi anche del quantitativo di marijuana (foglio 2). 4. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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