CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 giugno 2024
Cassazione n. 20473/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14345/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1185/2021 depositata il 24/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha stipulato un contratto di consulenza professionale, dunque di prestazione d'opera, con lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] STA, finalizzato al recupero crediti da somministrazione di energia elettrica. Inizialmente, le parti, per definire le modalità dell'incarico, hanno concluso un contratto quadro dal quale sono scaturiti successivamente singoli mandati volti al recupero dei singoli crediti. Per tale scopo lo studio legale ha depositato ricorsi per decreto ingiuntivo nei confronti dei clienti morosi nel pagamento verso [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2.- L'incarico inizialmente conferito allo studio legale è stato successivamente ridimensionato nel senso che la società ha revocato il mandato conferito per alcune posizioni ed ha confermato l'incarico soltanto per 26 circa degli iniziali crediti da recuperare. 1.3.- Insorta, tuttavia, controversia sull'ammontare dei compensi, la società, opponendosi al decreto ingiuntivo proposto dallo studio legale, ha eccepito l'annullabilità dei contratti di prestazione d'opera per mancanza dell'informativa circa la possibilità di esperire la mediazione, e dunque per violazione dell’ articolo 4 della legge numero 28 del 2010. Il Tribunale di Savona ha rigettato l’opposizione osservando come, da un lato, per il decreto ingiuntivo non è prevista la mediazione, e dunque neanche l’obbligo di relativa informazione, per altro verso, la società aveva manifestato interesse a che i decreti ingiuntivi venissero celermente depositati, e di questo si doleva piuttosto che della mancata informazione circa l'informativa sulla mediazione. 1.4.-La Corte di appello di Genova ha riformato questa decisione. Ha, invece, ritenuto che l'informazione circa la possibilità di esperire la mediazione deve essere fornita dall'avvocato alla parte anche quando la mediazione non è obbligatoria e che la conseguenza dell'annullabilità si caratterizza come sanzione per il comportamento negligente del difensore piuttosto che come sanzione per un vizio della volontà in cui incorre o è fatta incorrere la parte. 1.5.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] STA con un motivo di ricorso illustrato da memoria. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ne chiede il rigetto con controricorso. Considerato che come si può desumere da quanto esposto, la controversia, avendo ad oggetto la validità di un contratto d’opera professionale, rientra nella competenza tabellare della seconda sezione di questa Corte; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Seconda sezione civile di questa Corte, cui co