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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025

Cassazione n. 40916/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, diretti a contestare la mancata applicazione delle generiche e la motivazione adottata nel confermare la recidiva non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo alle attenuanti atipiche, l'appello non conteneva censure devolute alla Corte sul tema malgrado la specifica reiezione delle stesse disposta in primo grado mentre, in relazione alla recidiva, la decisione grava non merita censure perché, senza incorrere in violazioni di legge, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 15 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, diretti a contestare la mancata applicazione delle generiche e la motivazione adottata nel confermare la recidiva non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo alle attenuanti atipiche, l'appello non conteneva censure devolute alla Corte sul tema malgrado la specifica reiezione delle stesse disposta in primo grado mentre, in relazione alla recidiva, la decisione grava non merita censure perché, senza incorrere in violazioni di legge, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 40916/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris