CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30803/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a carico diScotti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 27/01/2026 del Tribunale di Vercelli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Loy, cheha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vercelli, in riforma della sentenzadel Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di Varallo, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazioneperché il fatto non sussiste.2. La parte civile [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, haproposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguitoillustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e manifestaillogicità della motivazione con riferimento ai punti decisivi valorizzati dal [OSCURATO:PERSONA] e alla valutazione della prova assunta a seguito di rinnovazionedell’istruzione dibattimentale. Ritiene il ricorrente che il Tribunale abbia attribuitovalore decisivo alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], sentito nel giudizio di appello,nonostante che questi abbia semplicemente dichiarato di non ricordare se fossepresente e nonostante che sia la persona offesa sia il teste [OSCURATO:PERSONA] avesseroinvece confermato i fatti. [OSCURATO:SOCIETA] ha inoltre concentrato la sua attenzione sulfatto che il teste [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato che l’imputato si era riferito allapersona offesa chiamandolo “terrone di merda”, cosa però non affermata dalBasile, traendone un elemento di contraddittorietà fra le testimonianze matrascurando che si tratta di frase estranea all’imputazione. Erroneamente, inoltre,il Tribunale ha omesso sia di valutare la situazione di grave tensione fra le partisia di analizzare la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] coordinandola con tutte le altre.Conclusivamente, la motivazione non ha rispettato il principio giurisprudenzialesecondo cui, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice è soggettoad obbligo di motivazione rafforzata.2.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge processuale, inquanto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale che ha portato all’audizionedel teste [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta senza previa valutazione della sua decisività einfatti, avrebbe potuto sollecitare l’assunzione della testimonianza già in primogrado.2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, conriferimento al principio di correlazione fra le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e lacomunicazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha infatti affermato che il teste haconfermato la comunicazione del datore di lavoro secondo la quale egli era assenteil giorno dei fatti, quando il [OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente dichiarato di non ricordaree dunque, sul punto, ha reso una dichiarazione del tutto neutra che, come tale,non può costituire alcun positivo riscontro.2.4 Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riguardoalle regole sulla formazione della prova, affermando che il giudice di appello, nelsentire il teste [OSCURATO:PERSONA], ha posto domande suggestive dapprima citando l’episodiooggetto di contestazione e poi precisando che il datore di lavoro aveva comunicatol’assenza per ferie del teste medesimo proprio nel giorno dei fatti. Il teste ha poiconfermato la sua assenza per ferie ma non sulla base di un ricordo diretto, cheha ammesso di non avere, bensì per effetto di una semplice adesione al datoriferito dal giudice. Non vi è inoltre traccia, nella comunicazione di [OSCURATO:PERSONA], dellacausa dell’assenza e dunque il giudice ha errato nell’esplicitare il riferimento alleferie che il teste, a sua volta, ha poi erroneamente recepito.2.5 Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge conriguardo alla valutazione di una prova documentale, in quanto il giudice hamenzionato la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] circa l’assenza del [OSCURATO:PERSONA] senza spiegarein alcun modo le ragioni per cui l’abbia ritenuta attendibile. [OSCURATO:SOCIETA] ha inoltreacquisito il documento, proveniente da un soggetto privato e formato su richiestadella difesa dell’imputato, senza procedere all’audizione come teste della personache l’aveva redatto e nonostante che vi fosse espressa opposizione della partecivile.2.6 Con il sesto e ultimo motivo il ricorrente deduce l’inutilizzabilità dellasuddetta prova documentale in quanto acquisita nell’ambito di indagini difensiveespressamente riferite all’art. 391 quater cod. proc. pen., mentre tale disposizioneha ad oggetto documenti provenienti dalla pubblica amministrazione e non già daprivati. Trattandosi inoltre non di un documento preesistente ma di unadichiarazione formata su richiesta della difesa, avrebbe dovuto procedersi alla suaacquisizione mediante assunzione di informazioni secondo le forme previste a penadi inammissibilità dall’art. 391 bis comma 6 cod. proc. pen.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria difensiva con cui hachiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.La sentenza impugnata sottolinea innanzitutto la contraddizione fra letestimonianze rispettivamente rese da [OSCURATO:PERSONA] e dal ricorrente in meritoalla pronuncia, da parte dello [OSCURATO:PERSONA] del, termine “terrone” (che il primo confermae il secondo nega); nel contempo, il Tribunale valorizza la circostanza che il testeDaniele [OSCURATO:PERSONA], sentito ai sensi dell’art. 603, comma 1 cod. proc. pen., nonabbia confermato di aver udito la frase riportata in imputazione, benché fossestato indicato come presente ai fatti proprio dal teste [OSCURATO:PERSONA]; ha inoltreevidenziato che risulta documentalmente provata l’assenza dal lavoro del Pomerannel giorno dei fatti.Rileva la Corte che si tratta di argomenti puntuali e logici, sui quali il giudicedi appello fonda la propria conclusione in merito all’assenza di prova certa del fattoevocato in imputazione. Si osserva che tale conclusione, contrariamente a quantoeccepito dal ricorrente, si fonda infatti su un puntuale e coordinato raffronto fra ledichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che sull’interpretazione di esse allaluce della suddetta prova documentale; e si tratta di conclusione che apparecongruamente argomentata con riguardo ad un elemento centrale della vicenda,ossia il numero e l’identità dei soggetti presenti in occasione delle frasi oggetto dicontestazione. Anche il contrasto delle testimonianze sulla pronuncia della parola“terrone” appare valorizzato in termini corretti dal Tribunale: il ricorrente nesostiene l’irrilevanza in quanto non si tratta di profilo contemplato in imputazione,ma il Tribunale lo valorizza comunque come ulteriore punto di frattura fra le duetestimonianze e, dunque, come elemento che concorre per parte sua a indebolirela prova dei fatti.Non si può dunque ritenere che il Tribunale abbia motivato in termini lacunosie illogici. Al contrario, la sentenza dà atto adeguatamente delle ragioni che hannocondotto al rovesciamento della decisione di primo grado, attraverso un’analisidelle prove e dei motivi di appello esauriente e del tutto priva di elementi dimanifesta illogicità o contraddittorietà.3. Quanto al secondo motivo, anch’esso appare manifestamente infondato.Il semplice fatto che la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] non fosse contemplatanelle richieste istruttorie avanzate dalle parti in primo grado non ne impedival’assunzione in grado di appello: il giudice di appello può infatti disporre anched’ufficio la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale purché la ritengaassolutamente necessaria (art. 603, comma 3 cod. proc. pen.) e tale potere,proprio perché sottratto alla sollecitazione delle parti, non presuppone chel’assunzione della prova sia stata preventivamente richiesta nel corso del giudiziodi primo grado. Quest’ultima condizione non è contemplata dalla norma e ad essa,pertanto, non è in alcun modo subordinato l’esercizio di tale potere officioso delgiudice. A questo si aggiunga che nella sentenza impugnata il Tribunale illustra imotivi per cui la prova è stata ritenuta decisiva, precisando che la documentazioneallegata dalla difesa dell’imputato dava atto dell’assenza del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dilavoro il giorno dei fatti e che questa circostanza, ponendosi in contraddizione conle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], rendeva indispensabile l’assunzione dellatestimonianza. Si tratta anche in questo caso di argomentazione logica e puntuale,che come tale esclude, ad un tempo, il vizio di motivazione dedotto dal ricorrentee la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen.4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.Il ricorrente osserva che il teste [OSCURATO:PERSONA], al contrario di quanto si legge insentenza, non ha escluso con certezza di essere stato presente sul luogo di lavoroil giorno dei fatti ma ha solo affermato di non ricordare la circostanza. Secondo ilricorrente, dunque, è errata l’affermazione del Tribunale secondo cui il Pomeranha confermato il documento che ne attesta l’assenza in relazione al giorno dei fatti.Si tratta di argomento che non incide in alcun modo sulla tenuta dellamotivazione, essendo evidente già sul piano logico che l’affermazione del teste dinon ricordare, se non conferma positivamente l’attestazione del datore di lavorosulla sua assenza, tuttavia neanche ne costituisce una smentita. Appare del tuttologico, pertanto, che il giudice ne abbia tratto un elemento di conferma, sia pureindiretta, della prova documentale prodotta dalla difesa dello [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente,del resto, non spiega per quali ragioni tale supposto (e di fatto insussistente)errore interpretativo vizierebbe la motivazione della sentenza, in quanto eglistesso definisce “neutra” la testimonianza sul punto del [OSCURATO:PERSONA]: dunque, insostanza, nel ricorso si riconosce che la testimonianza non contiene né una positivasmentita dell’attestazione sull’assenza dal lavoro nel giorno dei fatti né, tantomeno, un elemento dal quale potrebbe trarsi la prova della presenza del [OSCURATO:PERSONA].Si noti inoltre che il motivo di ricorso risulta anche incompleto in quantoomette di porre in correlazione tale passo della motivazione con l’altro in cui ilTribunale, pronunciandosi direttamente sulla sussistenza del fatto, afferma che ilteste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non ricordare nulla della frase incriminata. A fortioridunque non è ravvisabile alcun vizio logico nel ragionamento del giudice,apparendo evidente che i due elementi (l’assenza del [OSCURATO:PERSONA] dal luogo di lavoroe la mancanza di prova circa la percezione, da parte sua, della frase de qua) sonostati valorizzati dalla sentenza come idonei a corroborarsi a vicenda.5. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato.La lettura dei verbali stenotipici materialmente allegati al ricorso rivela chenon vi è stata nessuna effettiva suggestione nei confronti del teste. [OSCURATO:SOCIETA],in prima battuta, si è infatti limitato a chiedere se il teste fosse al corrente diun’occasione in cui lo [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato della persona offesa senza però farecenno al fatto storico contestato all’imputato. Sempre dal verbale emerge che larisposta del [OSCURATO:PERSONA] è stata negativa e tale circostanza, dando atto di una totalemancanza di suggestione, sterilizza il successivo, effettivo riferimento del giudiceal fatto storico per cui si procede. Peraltro, anche la risposta a tale secondadomanda è stata nuovamente, e coerentemente, negativa e quindi ritiene la Corteche, nel complesso, non si ponga alcun problema di condizionamento deltestimone e di lesione della genuinità della sua risposta.Il ricorrente contesta inoltre l’effetto suggestivo che avrebbe prodotto ilriferimento del giudice, nel corso della testimonianza, alle ferie del [OSCURATO:PERSONA], anchetenuto conto che tale circostanza non compariva nell’attestazione in meritoall’assenza dal lavoro. Si tratta però di dato che, anche in questo caso, appare deltutto neutro, in quanto non c’è dubbio che il thema probandum fosse nel caso dispecie l’assenza del teste dal lavoro nel giorno dei fatti e non la causa di taleassenza. La conferma, da parte del teste, del dato relativo alle ferie risultapertanto del tutto insignificante sotto il profilo della tenuta dell’apparatoargomentativo della sentenza, che, come si ribadisce, motiva congruamente inmerito al punto centrale della testimonianza e cioè l’assenza nel giorno dei fatti.6. Si rileva la manifesta infondatezza anche del quinto motivo di ricorso, cherisulta altresì generico.Risulta dalla sentenza impugnata che l’attestazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.sull’assenza dal lavoro del teste [OSCURATO:PERSONA] è stata prodotta dalla difesa dello Scottidurante il giudizio di appello. Non c’è dubbio, inoltre, che il documento sia statoformato proprio in vista e in funzione del processo, come rivela la sua stessadatazione: esso, come parimenti si legge nella sentenza impugnata, reca infatti ladata del 26 maggio 2025 quando la pronuncia del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] è del precedente21 maggio. E’ altrettanto vero, però, che secondo lo stesso ricorrente il datodunque da atti a loro volta preesistenti in quanto già nella disponibilità del datoredi lavoro (pagina 12 del ricorso). Ne consegue che è corretto qualificarel’attestazione prodotta in giudizio come prova documentale, in quanto meramentericognitiva e riproduttiva di un registro ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sorto al di fuoridel processo e indipendentemente da esso, sulla veridicità del cui contenuto nonsono state sollevate contestazioni. Sul punto è anche opportuno richiamare ilprecedente di questa Corte (Sez. 3, n. 3397 del 23/11/2016, Rv. 269180–01)secondo il quale costituisce prova documentale ai sensi dell'art. 234 cod. proc.pen., che può legittimamente essere inserita nel fascicolo del dibattimento,il documento che riproduca, unitamente ad altri dati, dichiarazioni di scienza (inapplicazione del principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di meritoche non aveva acquisito taluni documenti contenenti dichiarazioni sul presuppostoche queste ultime potessero essere assunte soltanto attraversol'esame testimoniale oppure con il consenso delle parti). Si tratta, pertanto, didocumento pienamente utilizzabile ai fini della decisione.Il motivo è, sotto un altro profilo, inammissibile per genericità. Il ricorrente,infatti, non provede a spiegare specificamente, come sarebbe stato suo onere, leragioni per le quali l’asserita inutilizzabilità del documento de quo avrebbe dovutocondurre ad un esito decisionale diverso. Si rammenta sul punto la giurisprudenzadelle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui è onere della parte che eccepiscel'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso pergenericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì laincidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da poterseneinferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. Un., n.23868 del 23/4/2009 RV 243416-01). Ora, il ricorrente si limita a dedurrel’assenza di un esame critico del documento, il suo mancato raffronto con le proveorali acquisite nel corso del processo e l’impossibilità di comprendere il peso cheesso abbia assunto nel ragionamento del giudice. Tali osservazioni, che appaionoictu oculi del tutto generiche, sono comunque palesemente infondate, in quantoviceversa, come si è già specificato, emerge dalla sentenza che il documento èstato posto a confronto con le testimonianze e che il Tribunale ha provveduto adun reciproco esame di tutte le prove valutandole le une alla luce delle altre. Inparticolare, il ricorrente non si confronta con il passo della motivazione in cui,come si ripete, il Tribunale ha valorizzato la duplice circostanza della mancataconferma dei fatti da parte del teste [OSCURATO:PERSONA] e del suo vuoto di memoria in ordinealla presenza sul luogo di lavoro; nel ricorso, appunto, non vengono in alcun modomesse in luce le ragioni per cui l’eventuale inutilizzabilità del documento dovrebbeincidere decisivamente su tale affermazione del giudice di merito e privare dunquedel suo fondamento il giudizio finale sull’insussistenza del reato.7. Quanto al sesto motivo, infine, se ne rileva anche in questo caso lamanifesta infondatezza. Se si può concordare con la difesa del ricorrentesull’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 391 quater cod. proc. pen. (che siriferisce alla richiesta del difensore di documentazione alla pubblicaamministrazione), è altrettanto vero che nel caso di specie si tratta della meraacquisizione di un documento da un privato. Ne consegue che non appareapplicabile neanche la disciplina degli artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen., datoche questa si riferisce, imponendo particolari garanzie formali, solo alla ricezionedi dichiarazioni e all’assunzione di informazioni, ossia all’attività di audizione disoggetti in grado di riferire circostanze utili alle investigazioni.8. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 23/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]