CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 settembre 2022
Cassazione n. 17378/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della Corte di Appello di Salerno. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Emilio SAGARIA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 12 settembre 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Salerno ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso, in data 10 giugno 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in relazione al reato di cui all'ad 648-bis cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione la violazione degli artt. 309 e 324, cod. proc. pen.A giudizio della difesa l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame deve esser annullata in quanto emessa dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dagli artt. 309 e 324 cod. proc. pen. La richiesta di riesame sarebbe pervenuta al Tribunale di Salerno in data 19 luglio 2022 mentre gli atti sarebbero pervenuti in data 6 agosto 2022. Il Tribunale di Salerno ha deciso solo in data 12 settembre 2022 e, quindi, dopo la scadenza del termine di legge atteso che il provvedimento doveva essere depositato entro il 10 settembre 2022. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 648-bis cod. pen., l'omessa e manifesta illogicità della motivazione in ordine al fumus commissi delicti del reato di riciclaggio ed il travisamento delle prove. Il Tribunale ha erroneamente indicato il SAGARIA come amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., carica in realtà ricoperta dal coindagato Pasquale GIORDANO, omettendo di considerare che il ricorrente è accusato di aver commesso condotte illecite nella qualità di rappresentante legale della società [OSCURATO:SOCIETA]. I giudici del riesame hanno affermato, con motivazione apodittica e sganciata dalle risultanze indiziarie, che la società [OSCURATO:SOCIETA]. è stata costituita al solo fine di commettere le ipotizzate condotte di riciclaggio, non specificando quali attività di ostacolo all'individuazione della provenienza del bene sarebbero state poste in essere dal SAGARIA. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, risulta che gli atti richiesti all'ufficio inquirente a seguito dell'istanza di riesame sono stati depositati presso la Cancelleria il 6 settembre 2022 e in pari data veniva fissata l'udienza del 12 settembre 2022 per la trattazione dell'impugnazione. Risulta, pertanto, rispettato il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame delle misure cautelari reali, per unanime giurisprudenza ritenuto perentorio e non prorogabile (Sez. 3, n. 26593 del 19/05/2009, Rv. 244331; Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Rv. 261856 -01; da ultimo Sez. 3, n. 41778 del 01/10/2021, Cucchetti, non massimata). 3. Il secondo motivo di ricorso è avanzato per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di riesame.Appare necessario, preliminarmente, ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. 3.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01 e Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 3.2. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale. La difesa valorizza gli errori materiali in cui sono incorsi i giudici del riesame (vedi pag. 19 laddove il SAGARIA è stato qualificato come legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Giordano PASQUALE è stato indicato come soggetto ricorrente), senza confrontarsi con l'ampia motivazione dell'ordinanza impugnata che, da pag. 20 a pag. 25, ha specificamente analizzato la posizione del prevenuto e della [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento all'addebito di riciclaggio sub 8) e 9), dando conto della carica societaria rivestita dal ricorrente dal 22 settembre 2017, in perfetta coincidenza con il lasso temporale della contestazione; illustrando gli elementi che depongono per la fittizietà dei rapporti economici asseritamente intercorsi tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. e argomentando l'inserimento della stessa nel sistema elusivo e fraudolento ordito al fine di occultare i proventi illeciti del delitto di truffa. 3.3. I giudici della cautela hanno diffusamente motivato il fumus del delitto di riciclaggio sia sotto il profilo della condotta materiale che del coefficiente psicologico, segnalando che il ricorrente aveva piena consapevolezza del meccanismo fraudolento messo in atto in considerazione della carenza di attività sociale, della mancanza di documentazione a riscontro dei costi legittimanti le prestazioni oggetto di analisi e delle laconiche ed inverosimili dichiarazioni rese dallo stesso SAGARIA in ordine alle operazioni commerciali di cui al capo di imputazione, elementi ritenuti univocamente diretti a dimostrare che la società [OSCURATO:SOCIETA]. era utilizzata come mero contenitore del danaro di provenienza delittuosa.Il provvedimento impugnato non appare, pertanto, affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del provvedimento impugnato risulta scevra da vizi logici manifesti e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente" e, quindi, non è sindacabile in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor