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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29917/2023

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la seguente SENTENZA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 21/09/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore degli imputati, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 21 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 7 ottobre) ha confermato quella di primo grado, emessa dal Tribunale di Roma in datai 15 maggio 2016, che ha condannato i due imputati (oltre ad un terzo soggetto, non ricorrente) alle pene ritenute di giustizia in riferimento ai reati di rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale continuata e in concorso e lesioni aggravate a -danno di pubblici ufficiali.

2. Avverso la indicata sentenza di appello gli imputati, a mezzo del proprio difensore, hanno presentato ricorsi nei quali si deducono i seguenti motivi: A) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di rissa, difettando la prova degli elementi costitutivi di tale reato - e in particolare il presupposto della "reciproca aggressione" - e di quello di resistenza a pubblico ufficiale, essendosi gli imputati limitati, al più, ad una semplice "resistenza passiva"; B) illegittima mancata declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati, essendo trascorso tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'intervento di quella di appello un periodo superiore a sei anni e l'unico atto interruttivo intermedio essendo rappresentato dal decreto di citazione per il giudizio di appello notificato, tardivamente ai fini di interrompere la prescrizione prima del suo decorso, il 23 giugno 2022, non avendo il precedente decreto di citazione, annullato e sostituito dal successivo, esplicitato efficacia alcuna; C) mancata concessione dei benefici di legge, con particolare riguardo alla sospensione condizionale della pena negata a [OSCURATO:PERSONA] nonostante vi fossero tutti i presupposti per riconoscerla. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Il primo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dei reati per cui è intervenuta condanna, è interamente versato in fatto e dunque inammissibile.

2.1. Va evidenziato che nel caso di specie si è di fronte alla c.d.

"doppia conforme" situazione che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

2.2. Va ancora rilevato che questa Sezione ha avuto modo di precisare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935).

2.3. Infine, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601).

2.4. Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che la Corte territoriale, richiamandosi alla pronuncia del Tribunale resa in sede di giudizio abbreviato e a seguito di convalida dell'arresto, ha con motivazione certamente non illogica argomentato in ordine alla penale responsabilità dei ricorrenti per i reati loro ascritti.

In particolare, sulla base degli atti di indagine (dichiarazioni rese dall'agente operante in sede di udienza di convalida dell'arresto; SIT del gestore del bar al cui interno e nei cui pressi si sono svolti i fatti; documentazione sanitaria) è emerso (sentenza di appello, pag. 7) che tra i due Colaiacomo, da una parte, e un terzo ragazzo, dall'altra, è avvenuta "una colluttazione durata molto tempo, svolta sia dentro il bar che fuori, che ha spaventato i clienti, e che per essere sedata ha necessitato dell'intervento non solo dei carabinieri operanti ma anche del personale della stazione di [OSCURATO:PERSONA]; i tre inoltre avevano segni sul volto dei colpi, come attestato nella relazione orale richiamata da parte degli operanti e non smentita da alcun fatto".

Elementi, questi, dai quali la Corte territoriale deduce, in modo congruo, che si è trattato di una "violenza usata reciprocamente; la quale certo può essere stata scatenata dall'uno o dall'altro dei gruppi, ma integra la fattispecie applicata, in quanto si tratta di una colluttazione prolungata in cui offesa e difesa non possono più essere disgiunte e valutate separatamente come in uno scontro che dura pochi momenti".

Sul punto, la sentenza impugnata ha dunque fatto buon governo dei principi affermati in tema di rissa da questa Corte, che ha precisato come ai fini della configurabilità di tale fattispecie «sono necessarie la partecipazione di almeno tre persone e l'individuazione, nella contesa, di più centri di aggressione reciprocamente confliggenti, ciascuno dei quali può essere composto anche da una sola persona» (ex multis, Sez. 5, n. 19962 del 30/01/2019, Sterrantino, Rv. 275631 - 01).

Adeguatamente argomentate sono anche le condotte di resistenza poste in essere dai ricorrenti che, secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito (sentenza impugnata, pag. 8), usavano violenza nei confronti degli operanti, colpendoli con ripetuti calci e pugni, come evidenziato dalle certificazioni mediche relative ai predetti (due di essi venivano refertati: per contusione al ginocchio, il primo, e torocalgia traumatica, il secondo).

3. Infondato è il secondo motivo dei ricorsi con il quale si eccepisce la prescrizione dei reati.

E' vero che la sentenza di appello, emessa il 21 settembre 2022, è intervenuta oltre sei anni dopo la pronuncia di quella del Tribunale (del 21 giugno 2016).

Peraltro, nella specie prima del decorso di detto termine, rilevante ex art. 157 cod. pen., è stato emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello.

E' corretta l'indicazione dei ricorrenti secondo la quale sono stati emessi due decreti di citazione per il secondo grado; il primo di essi - tempestivo per evitare la prescrizione - reca la data del r giugno 2022 ed è stato reiterato il successivo 23 giugno (con l'indicazione "DC errato, inviato quello corretto").

E' peraltro pacifico che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente l'emissione del decreto di citazione e non anche la sua notificazione (Sez. 5, n. 25033 del 15/07/2020, PG in proc.

Bruni, Rv. 279405; Sez.

U, n. 13390 del 28/10/1998, Boschetti, Rv. 211904).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che «gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono idonei a conseguire lo scopo anche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell'interesse punitivo da parte dello Stato (fattispecie relativa alla dichiarazione di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio)»: da ultimo, v.

Sez 5, n. 40996 del 01/07/2021, Gagliardi, Rv. 282091.

Pertanto, anche volendo considerare nullo il primo decreto di citazione in appello, lo stesso ha avuto comunque l'effetto di interrompere tempestivamente la prescrizione e il relativo motivo di ricorso è dunque infondal:o.

4. Anche il terzo motivo è infondato.

Premesso che è pacifico l'errore materiale in cui è incorsa la sentenza di appello che nella parte finale di pag. 9 ha indicato l'appellante sul punto come "[OSCURATO:PERSONA]" (al quale la sospensione condizionale era stata concessa dal Tribunale), anziché il fratello [OSCURATO:PERSONA] (che non ne aveva beneficiato all'esito del giudizio di primo grado), la motivazione della Corte territoriale per ritenere insussistenti i presupposti per concedere la sospensione della pena all'imputato al quale non era stata già concessa non è illogica.

A prescindere dal procedimento per tentato incendio (sospeso per irreperibilità dell'imputato e dunque non rilevante a tali fini), nella sentenza impugnata viene dato conto di due altri procedimenti a carico del predetto imputato, uno per insolvenza fraudolenta - definito con decreto penale di condanna recante la multa di euro 250 - e l'altro, per rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza, in ordine al quale è intervenuta pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Alla luce di tali precedenti, la Corte territoriale ha ritenuto che "non sia formulabile una prognosi positiva sulla non reiterazione del reato".

Si tratta di motivazione congrua e non sindacabile in questa sede di legittimità.

Con particolare riferimento alla deduzione difensiva, secondo la quale risultando il reato oggetto del decreto penale estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. sussistevano i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, rileva il Collegio che la decisione contraria adottata dalla Corte di appello è conforme a quanto già ritenuto da questa Corte, in riferimento al procedimento di applicazione della pena su richiesta (che contempla una identica disciplina normativa: art. 445, comma 2, cod. proc. pen.).

Sul punto, si è infatti precisato che «ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce» (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377 - 01).

Rileva infine la Corte che il terzo motivo di ricorso, pur nell'intestazione riferendosi anche al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si incentra in realtà sul profilo della mancata sospensione condizionale della pena (in favore del solo Dilan, in quanto al fratello Kevin detto beneficio era già stato concesso in primo grado); in ogni caso, si tratta di motivo - ove lo si intenda riferibile anche all'art. 62 bis cod. pen. - generico e, come tale, inammissibile.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 21/09/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore degli imputati, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 21 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 7 ottobre) ha confermato quella di primo grado, emessa dal Tribunale di Roma in datai 15 maggio 2016, che ha condannato i due imputati (oltre ad un terzo soggetto, non ricorrente) alle pene ritenute di giustizia in riferimento ai reati di rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale continuata e in concorso e lesioni aggravate a -danno di pubblici ufficiali. 2. Avverso la indicata sentenza di appello gli imputati, a mezzo del proprio difensore, hanno presentato ricorsi nei quali si deducono i seguenti motivi: A) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di rissa, difettando la prova degli elementi costitutivi di tale reato - e in particolare il presupposto della "reciproca aggressione" - e di quello di resistenza a pubblico ufficiale, essendosi gli imputati limitati, al più, ad una semplice "resistenza passiva"; B) illegittima mancata declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati, essendo trascorso tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'intervento di quella di appello un periodo superiore a sei anni e l'unico atto interruttivo intermedio essendo rappresentato dal decreto di citazione per il giudizio di appello notificato, tardivamente ai fini di interrompere la prescrizione prima del suo decorso, il 23 giugno 2022, non avendo il precedente decreto di citazione, annullato e sostituito dal successivo, esplicitato efficacia alcuna; C) mancata concessione dei benefici di legge, con particolare riguardo alla sospensione condizionale della pena negata a [OSCURATO:PERSONA] nonostante vi fossero tutti i presupposti per riconoscerla. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dei reati per cui è intervenuta condanna, è interamente versato in fatto e dunque inammissibile. 2.1. Va evidenziato che nel caso di specie si è di fronte alla c.d. "doppia conforme" situazione che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2.2. Va ancora rilevato che questa Sezione ha avuto modo di precisare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935). 2.3. Infine, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601). 2.4. Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che la Corte territoriale, richiamandosi alla pronuncia del Tribunale resa in sede di giudizio abbreviato e a seguito di convalida dell'arresto, ha con motivazione certamente non illogica argomentato in ordine alla penale responsabilità dei ricorrenti per i reati loro ascritti. In particolare, sulla base degli atti di indagine (dichiarazioni rese dall'agente operante in sede di udienza di convalida dell'arresto; SIT del gestore del bar al cui interno e nei cui pressi si sono svolti i fatti; documentazione sanitaria) è emerso (sentenza di appello, pag. 7) che tra i due Colaiacomo, da una parte, e un terzo ragazzo, dall'altra, è avvenuta "una colluttazione durata molto tempo, svolta sia dentro il bar che fuori, che ha spaventato i clienti, e che per essere sedata ha necessitato dell'intervento non solo dei carabinieri operanti ma anche del personale della stazione di [OSCURATO:PERSONA]; i tre inoltre avevano segni sul volto dei colpi, come attestato nella relazione orale richiamata da parte degli operanti e non smentita da alcun fatto". Elementi, questi, dai quali la Corte territoriale deduce, in modo congruo, che si è trattato di una "violenza usata reciprocamente; la quale certo può essere stata scatenata dall'uno o dall'altro dei gruppi, ma integra la fattispecie applicata, in quanto si tratta di una colluttazione prolungata in cui offesa e difesa non possono più essere disgiunte e valutate separatamente come in uno scontro che dura pochi momenti". Sul punto, la sentenza impugnata ha dunque fatto buon governo dei principi affermati in tema di rissa da questa Corte, che ha precisato come ai fini della configurabilità di tale fattispecie «sono necessarie la partecipazione di almeno tre persone e l'individuazione, nella contesa, di più centri di aggressione reciprocamente confliggenti, ciascuno dei quali può essere composto anche da una sola persona» (ex multis, Sez. 5, n. 19962 del 30/01/2019, Sterrantino, Rv. 275631 - 01). Adeguatamente argomentate sono anche le condotte di resistenza poste in essere dai ricorrenti che, secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito (sentenza impugnata, pag. 8), usavano violenza nei confronti degli operanti, colpendoli con ripetuti calci e pugni, come evidenziato dalle certificazioni mediche relative ai predetti (due di essi venivano refertati: per contusione al ginocchio, il primo, e torocalgia traumatica, il secondo). 3. Infondato è il secondo motivo dei ricorsi con il quale si eccepisce la prescrizione dei reati. E' vero che la sentenza di appello, emessa il 21 settembre 2022, è intervenuta oltre sei anni dopo la pronuncia di quella del Tribunale (del 21 giugno 2016). Peraltro, nella specie prima del decorso di detto termine, rilevante ex art. 157 cod. pen., è stato emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello. E' corretta l'indicazione dei ricorrenti secondo la quale sono stati emessi due decreti di citazione per il secondo grado; il primo di essi - tempestivo per evitare la prescrizione - reca la data del r giugno 2022 ed è stato reiterato il successivo 23 giugno (con l'indicazione "DC errato, inviato quello corretto"). E' peraltro pacifico che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente l'emissione del decreto di citazione e non anche la sua notificazione (Sez. 5, n. 25033 del 15/07/2020, PG in proc. Bruni, Rv. 279405; Sez. U, n. 13390 del 28/10/1998, Boschetti, Rv. 211904). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che «gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono idonei a conseguire lo scopo anche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell'interesse punitivo da parte dello Stato (fattispecie relativa alla dichiarazione di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio)»: da ultimo, v. Sez 5, n. 40996 del 01/07/2021, Gagliardi, Rv. 282091. Pertanto, anche volendo considerare nullo il primo decreto di citazione in appello, lo stesso ha avuto comunque l'effetto di interrompere tempestivamente la prescrizione e il relativo motivo di ricorso è dunque infondal:o. 4. Anche il terzo motivo è infondato. Premesso che è pacifico l'errore materiale in cui è incorsa la sentenza di appello che nella parte finale di pag. 9 ha indicato l'appellante sul punto come "[OSCURATO:PERSONA]" (al quale la sospensione condizionale era stata concessa dal Tribunale), anziché il fratello [OSCURATO:PERSONA] (che non ne aveva beneficiato all'esito del giudizio di primo grado), la motivazione della Corte territoriale per ritenere insussistenti i presupposti per concedere la sospensione della pena all'imputato al quale non era stata già concessa non è illogica. A prescindere dal procedimento per tentato incendio (sospeso per irreperibilità dell'imputato e dunque non rilevante a tali fini), nella sentenza impugnata viene dato conto di due altri procedimenti a carico del predetto imputato, uno per insolvenza fraudolenta - definito con decreto penale di condanna recante la multa di euro 250 - e l'altro, per rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza, in ordine al quale è intervenuta pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Alla luce di tali precedenti, la Corte territoriale ha ritenuto che "non sia formulabile una prognosi positiva sulla non reiterazione del reato". Si tratta di motivazione congrua e non sindacabile in questa sede di legittimità. Con particolare riferimento alla deduzione difensiva, secondo la quale risultando il reato oggetto del decreto penale estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. sussistevano i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, rileva il Collegio che la decisione contraria adottata dalla Corte di appello è conforme a quanto già ritenuto da questa Corte, in riferimento al procedimento di applicazione della pena su richiesta (che contempla una identica disciplina normativa: art. 445, comma 2, cod. proc. pen.). Sul punto, si è infatti precisato che «ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce» (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377 - 01). Rileva infine la Corte che il terzo motivo di ricorso, pur nell'intestazione riferendosi anche al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si incentra in realtà sul profilo della mancata sospensione condizionale della pena (in favore del solo Dilan, in quanto al fratello Kevin detto beneficio era già stato concesso in primo grado); in ogni caso, si tratta di motivo - ove lo si intenda riferibile anche all'art. 62 bis cod. pen. - generico e, come tale, inammissibile. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i rico
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