CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23001/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FABRIZIOVANORIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 17 novembre 2025, la Corte diappello di Torino ha integralmente confermato la sentenza del 24 ottobre 2024del Tribunale di Torino di condanna di [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai delittidi bancarotta fraudolenta per operazioni dolose e bancarotta documentalesemplice.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] – in qualità di presidente del consigliodi amministrazione dal 4 maggio 2012 (data di trasformazione in società dicapitali) alla data di fallimento della società BNT – aveva sistematicamenteomesso il versamento delle imposte, con formazione di un debito nei confrontidell’Erario di circa 500.000,00 euro.Inoltre, lo stesso imputato – nella qualità prima ricordata – aveva tenutoin maniera incompleta le scritture obbligatorie, non provvedendo poi allapresentazione dei bilanci a partire dal 2016.2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorsol’imputato, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguentimotivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione.Invero, il ricorrente rivestiva un mero ruolo di rappresentanzaistituzionale, tenuto conto della circostanza che lo stesso aveva solo lagestione del settore commerciale della società, dal momento che la gestionefinanziaria e contabile della società fallita era affidata, per effetto di appositadelega gestoria, ad [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello in maniera erronea avrebbe dedotto la sussistenzadel dolo dalla mera qualifica formale e dall’entità del debito tributario, senzaindividuare alcun elemento dal quale desumere concretamente la conoscenzaeffettiva della situazione debitoria.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta erronea applicazione dellalegge penale.Nel caso di specie, difetterebbero tanto l’elemento soggettivo quantoquello oggettivo del delitto di bancarotta per operazioni dolose, dal momentoche il mancato pagamento degli oneri tributari e fiscali era conseguenza di unaimprevista situazione di difficoltà derivante dalla crisi di settore, dall’esistenzadi crediti incagliati e conseguente mancanza di liquidità.2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta erronea applicazione della leggepenale.Nel caso di specie, difetterebbero tanto l’elemento soggettivo quantoquello oggettivo del delitto di bancarotta documentale semplice.Invero, la gestione finanziaria e contabile della società fallita eraaffidata, per effetto di apposita delega gestoria, ad [OSCURATO:PERSONA].In ogni caso il 21 novembre 2025 è spirato il termine di prescrizione deldelitto in parola.2.4. Con il quarto motivo deduce carenza di motivazione in ordine alladosimetria delle sanzioni accessorie.3. Con requisitoria scritta del 23 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Con memoria difensiva del 7 aprile 2026, la difesa insisteva perl’accoglimento del ricorso, chiedendo di rimettere alla Corte costituzionaledell’art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134/2021, in combinato disposto conl’art. 1, comma 2, l. n. 3/2019, nella parte in cui secondo il diritto vivente nonprevedono che l’abrogazione dell’art. 159, comma 2, cod. pen. operi conefficacia retroattiva anche per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31dicembre 2019.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso risulta infondato e deve essere quindi rigettato ed analogasorte deve essere riservata alla memoria difensiva del 7 aprile 2026.2. Va premesso che il contesto processuale è quello della c.d. doppiaconforme sulla responsabilità, ove la sentenza di appello, nella sua strutturaargomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiamia quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delleprove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n.37295 del 12/6/19, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/11, Valerio, Rv.252615).Quanto all'ordinario vizio di mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione, è affermazione ricorrente quella secondo cui "l'illogicità dellamotivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen.,è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quantol'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un "orizzontecircoscritto", dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi,per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazionealle acquisizioni processuali" (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).E il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità odecisività, nel senso che la parte deducente ha l'onere di dare conto delleconseguenze del vizio denunziato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Sono inammissibili tutte le doglianze che"attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore e di puntualità,la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitino unadiversa comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenzino ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dellaelemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/3/15, O., Rv. 262965).3. Il primo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente dalmomento che sono diretti ad escludere la sussistenza in capo al ricorrente diprofili di responsabilità penale, per essere lo stesso privo di poteri di gestionecontabile, per effetto della delega attribuita ad altro socio, e devono essererigettati in quanto infondati.Si deve, al riguardo, rilevare che in tema di reati societari, la previsione dicui all'art. 2381 cod. civ. - introdotta con il d.lgs. n. 6 del 2003 che ha modificatoanche l'art. 2392 cod. civ. - riduce gli oneri e le responsabilità degli amministratoriprivi di delega.È stato, in proposito, evidenziato come la riforma della disciplina dellesocietà (di cui al d.lgs. n. 6 del 2003) abbia posto a carico di ciascunamministratore (con o senza delega) l'obbligo di agire informato (art. 2381,comma sesto, cod. civ.) e del presidente del consiglio di amministrazione l'obbligodi ragguaglio informativo (art. 2381, comma primo, cod. civ.: "Provvede affinchéadeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite atutti i consiglieri"), prevedendo, altresì, l'obbligo degli amministratori delegati diriferire, con prestabilita periodicità, al consiglio di amministrazione e al collegiosindacale "sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibileevoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni ocaratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate" (art. 2381, commaquinto, cod. civ.).Letta tale disposizione in combinato disposto con quella di cui alnovellato art. 2392, comma primo, cod. civ., ne viene che anche gli amministratoriprivi di deleghe sono responsabili verso la società ma nei limiti delle attribuzioniloro proprie, quali stabilite dalla disciplina normativa: dunque, non sono piùsottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in unaresponsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, marispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimiin virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali dasollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla naturadell'incarico e dalle loro specifiche competenze (Sez. 1 civ., n. 17441 del31/08/2016, Rv. 641165), tanto in forza del loro dovere di agire informati ex art.2381, comma sesto, cod. civ., che implica la possibilità di chiedere agli organidelegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dellasocietà, ma non riconosce loro un'autonoma potestà di indagine.3.1. Le considerazioni del ricorrente circa il ruolo attribuibile anche agli altrisoci componenti del consiglio di amministrazione per effetto delle deleghe ripartitenon valgono ad esonerare da responsabilità il ricorrente stesso, il quale per leggerimane investito dei poteri tipici assunti nella qualità rivestita.Infatti, nelle società di capitale l'amministratore si identifica con i soggettieffettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda, equindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio diamministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio diamministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni; con la precisazioneche nell'eventualità di una ripartizione di funzioni nell'ambito del consiglio diamministrazione ex art. 2381 cod. civ. gli altri componenti rispondono anch'essidel fatto illecito allorché abbiano dolosamente omesso di vigilare o, una voltavenuti a conoscenza di atti illeciti o dell'inidoneità del delegato, non sianointervenuti (Sez. 3, n. 12370 del 09/03/2005, Bincoletto, Rv. 231076).In ordine a tale profilo, la sentenza impugnata ha posto in risalto come ilricorrente, quale presidente del consiglio di amministrazione ed anche socio,fosse stato in condizione di rendersi conto del progressivo mancato pagamentodegli oneri fiscali, avendo, fondato la società, avendo prestato garanzie personaliin favore della società fallita, interrompendo a partire dal 2017 la erogazione deicompensi agli amministratori, procedendo personalmente alla richiesta difallimento ed adoperandosi affinché la curatela potesse recuperare una parte diliquidità.Inoltre, non può essere obliterata la circostanza che la formazione delbilancio costituisce attività non suscettibile di delega, ai sensi degli artt. 2381,comma quarto, e 2423 cod. civ., cosicché tutti gli amministratori, con osenza delega, sono direttamente e personalmente coinvolti nel dovere di fedelerappresentazione, imposto dalla legge.Al riguardo, la Corte di appello, con motivazione priva di aporie ma anzifondata sulla corretta lettura degli elementi probatori, ha evidenziato che sino al2016 sono stati redatti e depositati i bilanci, ricognitivi delle posizioni debitorie cheerano perfettamente a conoscenza del ricorrente.Né assumono rilievo i principi affermati da Sez. 5, n. 14199 del 18/03/2025,Pesci, n.m., richiamati nel ricorso, a mente dei quali: gli amministratorisenza delega, alla luce della riforma del diritto societario, non hanno più ungenerale obbligo di vigilanza sulla gestione attuata dagli organi delegati, attesoche l'art. 2392, comma 2, c.c. non prevede più che siano "solidalmenteresponsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione", ma chelo siano solo ove, "a conoscenza di fatti pregiudizievoli", non abbiano "fatto quantopotevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenzedannose". Né ciò vale meno per il presidente del consiglio di amministrazione, ilquale, salvo diversa previsione dello statuto, ai sensi dell'art. 2381, comma 1, c.c.,"convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina ilavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordinedel giorno vengano fornite a tutti i consiglieri": ovvero può ben essere, ove pure(in ipotesi) per colpa, ignaro delle specifiche condotte illecite poste in essere daaltri amministratori, a maggior ragione laddove, come nella specie, essendoviamministratori delegati, sia a loro demandata ogni concreta gestione dell'attivitàsocietaria, ivi inclusa, in particolare, quella finanziaria.Nel caso di specie, al ricorrente erano stati conferiti tutti i poteri di ordinariae straordinaria amministrazione in relazione ai rapporti con le banche oltreall’intera gestione del settore commerciale, e quindi a conoscenza delle rimesse aifornitori, ed anche alle banche, a danno delle ragioni fiscali.Le deleghe conferite all’imputato costituiscono ulteriori elementi da cuidesumere la consapevolezza della situazione patrimoniale e debitoria della società.In definitiva, in tale situazione fattuale la Corte territoriale ha chiaritoperché possa affermarsi che il [OSCURATO:PERSONA] sia concretamente venuto a conoscenza chei debiti verso l'Erario erano sistematicamente pretermessi a vantaggio di altricreditori, nel periodo in cui per come prima riferito aveva un concreto poteregestorio in tema di rapporti proprio con gli istituti di credito.3.2. Analoghe considerazioni valgono per la bancarotta documentalesemplice, dal momento che il ricorrente in qualità di Presidente del consiglio diamministrazione, ed in considerazione dei poteri gestori attribuiti, aveva l'obbligodi verificare l'effettiva e corretta tenuta delle scritture contabili, potendo esserechiamato a rispondere penalmente dell'attività e delle omissioni altrui che nonhanno tenuto, in assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e le scritturecontabili prescritte dalla legge.Principio che opera nel caso di inquadrabilità della condotta in reati punibiliper dolo o colpa (bancarotta semplice), come nell’odierna vicenda.3.3. Inammissibile la dedotta prescrizione al 21 novembre 2025 del delittodi bancarotta documentale semplice.Nell'operare il calcolo della prescrizione deve tenersi conto del principiorecentemente affermato da Sez. U, n. 20989, del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c/Polichetti, Rv. 288175-01, secondo cui la disciplina della sospensione del corsodella prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n.103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa,ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.Premesso che i reati oggetto di giudizio sono stati commessi il 21 maggio2018, ne consegue che nel computo del termine di prescrizione deve tenersi contodel periodo di sospensione previsto in pendenza del giudizio di appello dall'art. 159cod. pen., vigente ratione temporis, stabilito nel massimo in un anno e sei mesi.Nel caso di specie, la difesa non ha computato il termine dal 22 gennaio2025 (deposito della motivazione della sentenza di primo grado) al 17 novembre2025 (dispositivo della sentenza di appello).Computando l'ulteriore periodo di sospensione dei termini riconosciuto aseguito della proposizione del ricorso in cassazione, l'effetto estintivo non risultamaturato neppure alla data della presente pronuncia.Manifestamente infondata è la doglianza agitata con la memoria difensivadel 7 aprile 2026, relativa alla asserita illegittimità costituzionale, chiedendo disollevare il relativo incidente, della disciplina così delineato.Invero, la Corte cost. con la sentenza n. 38 del 2026 ha ritenuto chel'interpretazione delle Sezioni unite non si pone in contrasto con la Cartacostituzionale, né assume rilievo la constatazione della difesa che l’odiernoincidente costituzionale interesserebbe norme differenti, per la semplice ragioneche in ogni caso verrebbe sempre in rilievo l'efficacia nel tempo delle modificheapportate alla disciplina con la successiva legge n. 134 del 2021: le Sezioni unitehanno preso atto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 159, secondo comma, cod.pen., a opera della riforma del 2021; ma al tempo stesso hanno tenuto ferma, inesito a un percorso argomentativo certo non incompatibile con la lettera di alcunadisposizione, l'applicabilità della disciplina in vigore al tempo dei fatti commessi,ritenendo che la disciplina sopravvenuta avesse inteso confinare la propriaefficacia ai fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020.4. Infondato il secondo motivo.L'art. 223 l. fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casidi bancarotta fraudolenta c.d. "impropria", addebitabile a componenti degli organigestori e di controllo delle società di capitali dichiarate fallite: amministratori,direttori generali, sindaci e liquidatori.In particolare, all'interno del n. 2, si rinviene la fattispecie del fallimentocagionato con dolo (caratterizzata dal fatto che l'evento del reato entra nel fuocodel dolo dell'agente) e quella del fallimento da operazioni dolose, in cui il dolo devesorreggere i comportamenti che hanno condotto la società al fallimento.4.1. In una prima e generale analisi, si può osservare che l'articolo 223,comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, l. fall. incrimina come reato doloso ognicomportamento di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori checostituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge eche abbia cagionato (o contribuito a determinare) il fallimento.Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportareun depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddovela nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimonialediscendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo(distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto dimaggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societariaimplicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esitodivisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] Spa, Rv.247313).La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che le "operazioni dolose"possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possonoconsistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per lasalute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condottaomissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesseper l'impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento diimposte e contributi previdenziali, da parte dell'amministratore, costituiscecomportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace dideterminare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria dellasocietà, tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n. 12426 del29/11/2013, dep. 21014, Beretta, Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014,Belleri, Rv. 260492, in motivazione).L'incriminazione di cui si tratta non intende, però, sanzionare l'evasionefiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di tali comportamenti, ossiala causazione o l'aggravamento del dissesto della società, e sempre che leviolazioni fiscali e/o previdenziali possano qualificarsi come vere eproprie operazioni dolose, siano cioè espressione di specifiche e selettive sceltegestionali preordinate alla sistematica omissione dei relativi adempimenti (cosìSez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, Francescato, non mass.).Deve rifuggirsi, inoltre, dalla tentazione di affidarsi a un rigidoautomatismo: il mancato versamento dei tributi o degli oneri previdenziali, cheabbiamo condotto la società al dissesto, non integra, per ciò solo, il reato, essendonecessario, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la prevedibilità del dissestocome effetto della condotta antidoverosa (così Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024,cit.).4.2. Il delitto di bancarotta fraudolenta rappresentato dalla causazione"dolosa" del fallimento concentra la volizione e rappresentazione sull'evento delreato, disinteressandosi della condotta prodromica; invece, nella diversa ipotesidella bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, il dolo, nella caratterizzazionetipica voluta dal legislatore, si sposta sui comportamenti che hanno condotto lasocietà al fallimento, quale evento non voluto.La matrice dolosa della condotta è imperniata sulle operazioni prodromicheal dissesto; mentre l'evento non cade nel fuoco del dolo, neppure nella forma deldolo eventuale (atteggiamento psicologico che richiede "oltre all'accettazione delrischio o del pericolo" anche "l'accettazione, sia pure in forma eventuale, deldanno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultatodesiderato", così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermareche il dolo deve colpire le operazioni - nel senso che è necessaria laconsapevolezza e volontà dell'amministratore di porre in essere la complessaazione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici incontrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società-ma non anche ildissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015,Lubrina, Rv. 265510; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207;Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] Spa, Rv. 247315).In sintesi, occorre la consapevolezza di realizzare un'operazione che,concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in undetermini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condottaantidoverosa.Nelle pronunce di questa Corte è ricorrente l'affermazione per cui dalsistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di unaconsapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società,consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confrontidell'erario e degli enti previdenziali, con ogni conseguenza ipotizzabile in terminidi dissesto dell'impresa a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese allariscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni (Sez. 5, n. 30735del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, DeMattia e altri, Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri,Rv. 270046).Nei casi indicati, dunque, le specifiche connotazionidelle operazioni dolose offrono fondamento al giudizio di prevedibilitàdell'emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza, dell'attivazione delleiniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e,quindi, nel dissesto della società (cfr. tra le ultime Sez. V, n. 21484 del09/05/2025, Mancuso, non mass.).Se ne trae il convincimento che, ai fini della configurabilità del delitto dibancarotta fraudolenta da operazioni dolose, deve sussistere non solo un rapportodi causalità materiale, ma anche un rapporto di causalità psichica, e cioè l'agentedeve potersi rappresentare il dissesto (non voluto) secondo l'ordinario svolgersi econcatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibiledelle operazioni dolosamente compiute; in tal modo si richiede una partecipazionepsichica dell'agente al fatto e quindi un coefficiente di colpevolezza che tiene ilreato indenne da dubbi di costituzionalità.4.3. Tanto premesso, la sentenza impugnata, per quel che attieneall'imputazione in discorso, ha preso le mosse dalla sistematicitàdell'inadempimento degli obblighi tributari per un tempo significativo (pari alquadriennio 2012/2015), dando conto della misura elevata del debito non onorato(circa 520.000,00 euro), correlando tale inadempimento a una consapevole sceltadi proseguirne l'attività con detto risparmio di spesa (con attivo realizzato di80.000,00 euro), precisando che le asserite difficoltà economiche connesse allacrisi del settore, crediti incagliati erano allegazioni avanzate, in maniera assertiva,ma non documentate.Inoltre, con riferimento alla bancarotta impropria per operazioni dolose,ulteriore elemento da cui desumere la consapevolezza della situazionepatrimoniale e debitoria della società, il ruolo del ricorrente di responsabilecommerciale, e quindi a conoscenza delle rimesse ai fornitori, e verosimilmenteanche alle banche, a danno delle ragioni fiscali.Il mancato versamento delle imposte non può che dirsi esteso e sistematicoe la conseguente, comportando una indebita diminuzione dell'asse attivo non certogiustificabile in termini di interesse per l'impresa.Pertanto, tale circostanza era indice della prevedibilità del dissesto, tenutoconto che - a fronte dell'aumento esponenziale delle passività erariali - il fallimentoera l'unica conseguenza ipotizzabile.Non ricorrono, dunque, i vizi denunciati ed anzi il ricorso non si confrontain toto con il piano argomentativo appena compendiato, segnatamente in ordineal deficit di prova di quanto dedotto al fine di dimostrare l'assenza del dolo, profilorispetto al quale non è stato denunciato il travisamento della prova con lanecessaria specificità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360).5. Manifestamente infondato il quarto motivo.Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione nonmanifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quellidi cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sulla determinazione della penae delle pene accessorie, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014,semplicemente "adeguata" al caso la decisione presa.La decisione censurata ha fornito, in merito, una motivazione congrua,evidenziando da un lato la gravità dei reati, tenuto conto della protrazionetemporale e della incidenza sul passivo fallimentare, dall’altro l’abdicazione degliobblighi gravanti sul ricorrente.Tale motivazione, evidentemente riferita alla gravità complessiva del fattoed alla condotta del [OSCURATO:PERSONA], ai fini del complessivo trattamento sanzionatorio, iviincluse le pene accessorie, è, per quanto detto, incensurabile in questa sede.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente