CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14761/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] (già TERSIASPA), in persona del rappresentante in atti indicato, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3721/24, depositatail 24/05/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il15/04/2025;Numero registro generale 963/2025Numero sezionale 230/2026Numero di raccolta generale 14761/2026Data pubblicazione 18/05/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]