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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 novembre 2021

Cassazione n. 44706/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato.

Lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso e si associa alle conclusioni del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 22 dicembre 2020, confermava quella del Tribunale di Firenze del 14 luglio 2016, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 388, comma 4, cod. pen. - commesso il 3 settembre 2013 - e lo aveva condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 120,00 di multa.

2. Il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, deducendo la nullità del giudizio di appello per l'omessa notifica del decreto di citazione all'imputato perché effettuato al difensore ex art. 161 comma 4, cod. proc. pen. sul presupposto erroneo della irreperibilità dell'imputato presso il domicilio eletto, essendo stata tentata la notificazione presso un indirizzo diverso da quello risultante dall'elezione di domicilio.

In particolare, la notificazione è stata eseguita a mezzo dell'ufficio postale in via Landucci n. 34 con esito negativo per irreperibilità del destinatario, anziché in via Landucci n. 24, ove l'imputato aveva eletto regolare elezione di domicilio presso la propria residenza.

In tal modo per violazione della citazione in giudizio dell'appellante ne deriva la nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. del giudizio di appello celebrato in assenza dell'imputato e della conseguente sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della questione dedotta.

Dalla documentazione in atti risulta effettivamente che il decreto di citazione per l'udienza di appello è stato notificato al difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a seguito dell'attestata irreperibilità dell'imputato presso un luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio.

Tuttavia, per giurisprudenza pacifica la notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello presso lo studio del difensore di fiducia, invece che presso il domicilio eletto, in quanto eseguita in forme diverse da quelle prescritte, ma in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario, dà luogo ad una nullità a regime intermedio, che, quindi, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, perché soggetta alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 stesso codice (Sez.

U, n.7697 del 24/11/2016, Amato, Rv. 269028; Sez. 2, n. 45990 del 07/11/2007, Spitaleri, Rv. 238509).

Trattandosi di una nullità concernente un atto preliminare allo svolgimento dell'udienza verificatosi nel giudizio di appello essa doveva essere dedotta entro il termine di cui all'art.180 cod. proc. pen., ovvero prima della deliberazione della sentenza conclusiva di quel grado di giudizio, con evidente tardività della relativa eccezione, proposta solo con il ricorso per cassazione (Sez. 2 n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002).

Tale preclusione opera anche nel procedimento camerale cartolare svoltosi a norma dell'art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, che disciplina il giudizio di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, essendo onere del difensore dedurla nelle conclusioni scritte in difetto di richiesta di discussione orale.Dagli atti emerge che nelle proprie conclusioni scritte il difensore si è limitato a richiedere la verifica della ritualità della notificazione eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod, proc. pen., quindi senza eccepire la nullità ma incorrendo nello stesso errore percettivo avendo indicato come corretta l'elezione di domicilio in via Landucci n. 34.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato. Lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso e si associa alle conclusioni del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 22 dicembre 2020, confermava quella del Tribunale di Firenze del 14 luglio 2016, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 388, comma 4, cod. pen. - commesso il 3 settembre 2013 - e lo aveva condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 120,00 di multa. 2. Il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, deducendo la nullità del giudizio di appello per l'omessa notifica del decreto di citazione all'imputato perché effettuato al difensore ex art. 161 comma 4, cod. proc. pen. sul presupposto erroneo della irreperibilità dell'imputato presso il domicilio eletto, essendo stata tentata la notificazione presso un indirizzo diverso da quello risultante dall'elezione di domicilio. In particolare, la notificazione è stata eseguita a mezzo dell'ufficio postale in via Landucci n. 34 con esito negativo per irreperibilità del destinatario, anziché in via Landucci n. 24, ove l'imputato aveva eletto regolare elezione di domicilio presso la propria residenza. In tal modo per violazione della citazione in giudizio dell'appellante ne deriva la nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. del giudizio di appello celebrato in assenza dell'imputato e della conseguente sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della questione dedotta. Dalla documentazione in atti risulta effettivamente che il decreto di citazione per l'udienza di appello è stato notificato al difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a seguito dell'attestata irreperibilità dell'imputato presso un luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio. Tuttavia, per giurisprudenza pacifica la notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello presso lo studio del difensore di fiducia, invece che presso il domicilio eletto, in quanto eseguita in forme diverse da quelle prescritte, ma in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario, dà luogo ad una nullità a regime intermedio, che, quindi, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, perché soggetta alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 stesso codice (Sez. U, n.7697 del 24/11/2016, Amato, Rv. 269028; Sez. 2, n. 45990 del 07/11/2007, Spitaleri, Rv. 238509). Trattandosi di una nullità concernente un atto preliminare allo svolgimento dell'udienza verificatosi nel giudizio di appello essa doveva essere dedotta entro il termine di cui all'art.180 cod. proc. pen., ovvero prima della deliberazione della sentenza conclusiva di quel grado di giudizio, con evidente tardività della relativa eccezione, proposta solo con il ricorso per cassazione (Sez. 2 n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002). Tale preclusione opera anche nel procedimento camerale cartolare svoltosi a norma dell'art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, che disciplina il giudizio di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, essendo onere del difensore dedurla nelle conclusioni scritte in difetto di richiesta di discussione orale.Dagli atti emerge che nelle proprie conclusioni scritte il difensore si è limitato a richiedere la verifica della ritualità della notificazione eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod, proc. pen., quindi senza eccepire la nullità ma incorrendo nello stesso errore percettivo avendo indicato come corretta l'elezione di domicilio in via Landucci n. 34. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 44706/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris