CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28345/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA] E DELLE [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente alla condanna del ricorrente Ministero al pagamento degli interessi e il rigetto nel resto.Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha condannato il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un indennizzo di euro 305.268,99 in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], liquidato tenendo conto del solo criterio aritmetico elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione da costui subita nell'ambito di un procedimento penale, nel quale era stato arrestato per episodi di narcotraffico, reati dai quali era stato assolto, in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, per non aver commesso il fatto. 2. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero resistente, ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza, violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 314 e ss., 643 e 273, cod., proc. pen. e vizo di mancanza o apparenza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla valutazione di insussistenza di un comportamento dell'interessato ostativo all'insorgenza del diritto azionato: nella specie, il [OSCURATO:PERSONA] era risultato soggetto non incensurato, al quale erano associati numerosi alias; inoltre, l'interessato, pur professando la propria innocenza, non aveva mai chiesto perizia fonica a dimostrazione dell'asserito errore di persona. A fronte di tale quadro, la Corte territoriale si sarebbe limitata a sottolineare gli obblighi degli inquirenti, obliterando, tuttavia, il dovere di cooperazione processuale dell'indagato. Con il secondo motivo, ha dedotto inosservanza, violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., per non avere la Corte della riparazione considerato il comportamento dell'interessato rilevante quantomeno a titolo di colpa lieve, conseguentemente addivenendo a una riduzione dell'entità dell'indennizzo riconosciuto, pur avendo il Ministero resistente puntualmente dedotto in merito a tale specifico profilo. Con un terzo motivo, la difesa ha dedotto i vizi di cui all'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione al riconoscimento, da parte della Corte territoriale, degli interessi legali, pur in difetto di domanda sul punto, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione. 2Infine, con un quarto motivo, dedotti gli stessi vizi, il ricorrente ha censurato anche il criterio di attribuzione di detti interessi, per non avere la Corte territoriale comunque precisato che essi possono decorrere solo dal passaggio in giudicato della ordinanza. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del ricorrente Ministero al pagamento delgli interessi e il rigetto del ricorso nel resto. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto limitatamente alla pronuncia sugli interessi legali, nei termini che si vanno a esporre e rigettato nel resto. 2. La Corte d'appello, giudice della riparazione, ha richiamato gli esiti del giudizio di merito, rilevando come l'assoluzione dell'istante fosse conseguita all'accertato errore di persona, dovuto a omonimia, la Corte della cognizione essendo giunta a tale conclusione all'esito delle indicazioni rinvenibili nella sentenza di annullamento da parte del giudice di legittimità, ritenuta la incongruità del corredo motivazionale che aveva stigmatizzato come inattendibili le dichiarazioni rese dal chiamante KHAYAL Driss, in sede dibattimentale, anche tenuto conto dell'accertata presenza sul territorio italiano e ben prima delle propalazioni del chiamante, di un soggetto omonimo del [OSCURATO:PERSONA], ma anche considerati gli esiti di una perizia fonica, esperita proprio nel giudizio di rinvio su indicazione del giudice rimettente, che aveva escluso che la voce contenuta nei colloqui telefonici tra il citato KHAYAL e certo [OSCURATO:PERSONA] fosse quella del [OSCURATO:PERSONA], confermando l'intervenuto errore di persona. A fronte di tale epilogo, la Corte territoriale ha escluso - contravvenendo alle argomentazioni dell'Avvocatura distrettuale dello Stato - che la rappresentata inerzia del [OSCURATO:PERSONA] (il quale si era limitato ad agitare un errore di persona, senza mai richiedere una perizia fonica) o la sua collezione di alias o i suoi precedenti penali potessero costituire una condotta ostativa: costui aveva protestato la sua innocenza, avendo affermato di non conoscere il suo accusatore e di non essere stato arrestato il 18/1/2014, opponendo un caso di omonimia; a fronte di tali allegazioni, tuttavia, gli inquirenti non avevano verificato, come era agevole fare, la fondatezza degli assunti difensivi, anche solo 3confrontando le fattezze fisiche della persona arrestata il 18/1/2014 con quella presente all'interrogatorio del successivo 30/1/2014; o ancora procedendo a un confronto tra la voce della persona intercettata e quella della persona arrestata. La Corte della riparazione, infine, ha respinto la richiesta del Procuratore generale di riduzione dell'entità dell'indennizzo, formulata in ragione della minore afflittiva dell'esperienza carceraria per un soggetto, come il [OSCURATO:PERSONA], che aveva già in passatto sofferto numerose carcerazioni, ritenendola fondata su considerazioni del tutto ipotetiche e prive di qualsivoglia fondamento normativo e probatorio. 3. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati. In linea generale, va ribadito anche in questa sede che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Pertanto, è certamente corretto affermare che, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 44. Orbene, nella specie, parte ricorrente ha dedotto anche il vizio di violazione di legge, ma in realtà ha formulato censure che attaccano sostanzialmente il percorso motivazionale seguito dai giudici della riparazione, lamentando la asserita mancata considerazione di quelli che ha ritenuto comportamenti ostativi dell'interessato. Tuttavia, quelli indicati non sono stati correlati in alcun modo alla detenzione, la cui ingiustizia è la conseguenza diretta di un intervenuto errore di persona. Né parte ricorrente ha indicato elementi, pretermessi dalla Corte della riparazione, alla stregua dei quali potesse cogliersi tale indefettibile collegamento tra il comportamento dell'interessato e la patita detenzione, essendosi, invece, limitata a configurare la possibilità di un rimprovero per l'inerzia dell'arrestato circa la scelta del mezzo idoneo ad accertarne l'estraneità ai fatti, sebbene da questi sostenuta in sede di interrogatorio anche con argomenti specifici, ben evidenziati dalla Corte della riparazione (in particolare, la mancata conoscenza del suo accusatore e la circostanza di non essere stato arrestato il 18/1/2014). Quanto ai precedenti e agli alias eventualmente annoverati dall'interessato, non emerge nel ricorso alcun riferimento alla pretermissione di dati, da parte del giudice della riparazione, idonei a collegare tali circostanze (da intendersi, con ogni evidenza - almeno nella intenzione del ricorrente - quali comportamenti gravemente imprudenti/negligenti del [OSCURATO:PERSONA]) con il quadro indiziario sulla scorta del quale la misura custodiale era stata emessa e mantenuta. Sul punto, poi, giovi anche considerare che la non incensuratezza del soggetto richiedente l'indennizzo non può mai da sola assurgere a comportamento ostativo, dovendo essa essere raffrontata a un comportamento positivo, anche extraprocessuale, come la frequentazione con soggetti parimenti pregiudicati, dal quale si evinca una sua contiguità al mondo del crimine, avuto riguardo alla fattispecie oggetto del titolo cautelare, in forza del quale egli ha subito una ingiusta carcerazione preventiva. Nella specie, tuttavia, la ingiustizia della detenzione è derivata unicamente da un errore dell'autorità rispetto al quale l'eventuale comportamento gravemente colposo e sinergico dell'interessato non poteva certamente essere rappresentato dalla condizione di pregiudicato, anche con alias. A tale principio la Corte della riparazione si è attenuta, mettendo in risalto le allegazioni difensive e la concreta possibilità di una 5loro verifica, intervenuta tuttavia solo in esito al giudizio di rinvio, seguito all'annullamento in sede di legittimità. 5. Il terzo motivo è fondato. Già da tempo questa Corte e questa stessa Sezione, hanno chiarito che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale sulla somma attribuita all'istante - non già moratori, bensì corrispettivi - vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - avente natura non risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile (sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Ministero [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238677; sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251595). Anche successivamente il principio è stato ribadito, specificandosi che tali interessi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (sez. 4, n. 1856 del 7/1/2016, Ministero della [OSCURATO:PERSONA] delle finanze, Rv. 265580). Nella specie, la parte istante non ne aveva fatto domanda (come da istanza in atti), cosicchè la relativa statuizione è stata pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dalla norma sopra richiamata. 6. Dalla fondatezza di tale motivo discende l'assorbimento del successivo e l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennizzo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza P.Q.M