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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 24319/2026

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entato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controE.B. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 85/2025depositata il 06/06/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleCarmelo Celentano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E FATTI PERTINENTI1.

Con ricorso depositato il 1° settembre 2023, E.B. si èrivolta al Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro,esponendo di aver prestato servizio come docente alle dipendenze delMinistero dell’istruzione, in forza di contratti di lavoro a tempo determinatoNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026fino al termine delle attività didattiche, stipulati per gli anni scolastici2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 20121/2022.Su queste basi, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla Cartaelettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delleistituzioni scolastiche (cd.

Carta del docente), dell’importo nominale di euro500 annui per ciascun anno scolastico, destinata all’acquisto di beni e serviziformativi, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.107.La domanda è stata fondata sulla circostanza che la Carta del docente,prevista per i soli docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato,doveva tuttavia dirsi ormai spettante anche ai docenti con contratto a tempodeterminato, alla luce di quanto statuito dalla Corte di cassazione con lasentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023.2.

Con sentenza n. 525 del 12 dicembre 2024, il Tribunale diCaltanissetta ha accolto la domanda solo parzialmente, in misuraproporzionale al numero delle ore del contratto di lavoro a tempodeterminato svolte come supplente, di durata inferiore a nove oresettimanali, e ha condannato di conseguenza il Ministero dell’istruzione aerogare in favore della ricorrente l’importo della Carta del docenteproporzionalmente determinato per gli anni 2019/2020, 2020/2021,2021/2022, reputando fondata l’eccezione di prescrizione per l’anno2018/2019.3.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello principale ilMinistero dell’istruzione e del merito, chiedendo il rigetto della domanda,contestando che la Carta del docente potesse essere erogata in favore didocente supplente con un orario a tempo parziale, di durata inferiore a noveore settimanali.

La docente, a sua volta, ha proposto appello incidentale,chiedendo l’accoglimento integrale della domanda.Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/20264.

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 85/2025,pubblicata il 6 giugno 2025, ha accolto l’appello incidentale della docente,così disattendendo l’appello principale dell’amministrazione.La Corte d’appello ha osservato che, pacificamente, negli anni scolasticidi interesse la docente era stata destinataria di incarichi di supplenza finoal termine delle attività didattiche ex art. 4, comma 2, della legge n. 124del 1999, sebbene con orario settimanale inferiore a quello minimo svoltodai docenti di ruolo con contratto a tempo parziale.

Nondimeno, avutoriguardo alla finalità formativa della Carta docente, il beneficio non potevaessere correlato alla prestazione lavorativa ma andava riconosciuto perintero, ancorché tale conclusione potesse rivelarsi suscettibile di revisioneper effetto delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 572, della legge 30dicembre 2024, n. 207.5.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre il Ministerodell’istruzione e del merito sulla base di due motivi.5.1.

In particolare, l’amministrazione ricorrente denuncia con il primomotivo la violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 1, comma 121, dellalegge n. 107/2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nellaparte in cui la Corte territoriale ha riconosciuto alla docente il diritto alla c.d.Carta docente pur se il servizio era stato reso sulla base di contratti persupplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e per pocheore settimanali (pari a sei ore per l’anno scolastico 2019/2020, quattro oreper l’anno scolastico 2020/2021, due ore per l’anno scolastico 2021/2022).Con il secondo mezzo il Ministero lamenta l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello haomesso di considerare, pur risultando dai documenti depositati ed essendostato oggetto di specifico motivo di appello da parte dell’amministrazioneche i servizi resi dalla docente durante le annualità oggetto della domandagiudiziale avevano avuto una durata di poche ore settimanali.Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/20265.2.

La docente resiste con controricorso.5.3.

Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto ilrigetto del ricorso.5.4.

Alla pubblica udienza del 16 giugno 2026 il Pubblico Ministero haconcluso riportandosi alle conclusioni già depositate.[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] GIUDIZIO6.

La controversia ha per oggetto il diritto del docente della scuola concontratto di lavoro a tempo determinato e orario parziale a ottenere la Cartadel docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015,anche negli anni scolastici in cui presti la propria attività lavorativa conorario settimanale inferiore alle nove ore, misura inferiore al 50% dell’orarionormale di cattedra per gli istituti d’istruzione secondaria.A venire in rilievo sono dunque sia la Direttiva 99/70/CE del Consigliodel 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoroa tempo determinato, sia la Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parzialeconcluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.[OSCURATO:PERSONA] 99/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativaall’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempodeterminato.6.1.

Quanto alla Direttiva 99/70/CE, essa ha come scopo (art. 1 delladirettiva) di attuare l’accordo quadro sui contratti a tempo determinato, chefigura nell’allegato, concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioniintercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE), accordo che asua volta si propone l’obiettivo di: a) migliorare la qualità del lavoro a tempodeterminato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b)creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivantidall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempodeterminato (clausola 1 dell’accordo).Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026La clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata Principio di nondiscriminazione, prevede poi: «1.

Per quanto riguarda le condizioni diimpiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati inmodo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabiliper il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempodeterminato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

2. Se del caso,si applicherà il principio del “pro rata temporis”.

3. Le disposizioni perl’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previaconsultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le normecomunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.

4. I criteridel periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavorodovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia perquelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia diperiodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».[OSCURATO:PERSONA] 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale conclusodall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.6.2.

Quanto alla Direttiva 97/81/CE, essa ha come scopo (art. 1 delladirettiva) di attuare l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale conclusoil 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale(UNICE, CEEP e CES), riportato nell’allegato, accordo che a sua volta sipropone: a) di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confrontidei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempoparziale; b) di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su basevolontaria e di contribuire all’organizzazione flessibile dell’orario di lavoro inmodo da tener conto dei bisogni degli imprenditori e dei lavoratori (clausola1 dell’accordo).Anche la clausola 4 dell’accordo quadro del 6 giugno 1997 è intitolataPrincipio di non discriminazione e prevede: «1.

Per quanto attiene allecondizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essereNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pienocomparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che untrattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.

2. Doveopportuno, si applica il principio “pro rata temporis”.

3. Le modalità diapplicazione della presente clausola sono definite dagli Stati membri e/odalle parti sociali, tenuto conto della legislazione europea e delle leggi, deicontratti collettivi e delle prassi nazionali.

4. Quando ragioni obiettive logiustificano, gli Stati membri, dopo aver consultato le parti socialiconformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, e/ole parti sociali possono, se del caso, subordinare l’accesso a condizioni diimpiego particolari ad un periodo di anzianità, ad una durata del lavoro o acondizioni salariali.

I criteri di accesso dei lavoratori a tempo parziale acondizioni di impiego particolari dovrebbero essere riesaminatiperiodicamente tenendo conto del principio di non-discriminazione previstoalla clausola 4.1.».[OSCURATO:PERSONA] NELGIUDIZIO E [OSCURATO:PERSONA] GIUDICECOMUNE7.

Le disposizioni del diritto nazionale rilevanti nel giudizio sono leseguenti.IL LAVORO A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SCUOLA8.

Per quanto riguarda la Direttiva 99/70/CE, essa è stata attuata neldiritto italiano dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazionedella direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempodeterminato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), il quale, nel suo testooriginario, non dedicava disposizioni specifiche al lavoro dei docentiscolastici a tempo determinato.In seguito, l’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv.,con modif., dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto nell’art. 10 delNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026d.lgs. n. 368 del 2001 un comma 4-bis, il cui testo era il seguente: «4-bis.Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 1,della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all’articolo4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 6, comma5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusidall’applicazione del presente decreto diretto a escludere dal suo campo diapplicazione i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimentodelle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità digarantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anchein caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapportodi lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato.

In ogni caso non siapplica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto».A seguito dell’abrogazione del d.lgs. n. 368 del 2001, la disciplinagenerale dei contratti a tempo determinato è confluita nel d.lgs. 15 giugno2015, n. 81, il cui art. 29, comma 2, lett. c) ribadisce tuttavia che essa nonsi applica ai contratti a tempo determinato stipulati con il personale docenteed ATA per il conferimento delle supplenze, in quanto già disciplinati daspecifiche normative.8.1.

Per il personale docente della scuola, dunque, è rimasta applicabilela disciplina speciale, contenuta nell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, il quale prevede, per quanto di interesse: «1.

Alla copertura dellecattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti edisponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmentetali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con ilpersonale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediantel’utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai postimedesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo,si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesadell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personaledocente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamentoNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembree fino al termine dell’anno scolastico si provvede mediante il conferimentodi supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Siprovvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino altermine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamentoche non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversida quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee».Benché speciale, secondo la giurisprudenza di questa Corte dicassazione tale disciplina deve essere comunque interpretata alla luce dellalettera e dello spirito della Direttiva 99/70/CE.Ne consegue che, anche rispetto al personale supplente, trovanoapplicazione, a determinate condizioni, il principio di non discriminazione dicui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva (v. tra le altre,in materia di progressioni stipendiali, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 22558 del07/11/2016, Sez.

L, Ordinanza n. 8945 del 06/04/2017, Sez.

L, Sentenzan. 20918 del 05/08/2019, Sez.

L, Sentenza n. 6132 del 07/03/2025; inmateria di anzianità di servizio ad altri fini, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 31149del 28/11/2019) e il divieto di abusiva reiterazione dei contratti a terminedi cui alla clausola 5 dello stesso accordo quadro (v. tra le altre, Cass. Sez.L, Sentenza n. 22552 del 07/11/2016, Sez.

L, Sentenza n. 3472 del12/02/2020 Sez.

L, Sentenza n. 18698 del 09/06/2022, Sez.

L, Ordinanzan. 3908 del 21/02/2026).IL LAVORO A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SCUOLA9.

Per quanto riguarda invece la Direttiva 97/81/CE, relativa al lavoro atempo parziale, essa ha trovato attuazione nel diritto nazionale attraversoil decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale conclusodall’UNICE, dal CEEP e dalla CES) e successivamente nel d.lgs. 15 giugno2015, n. 81, agli artt. 4 e seguenti.Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026Ai fini che interessano nel presente giudizio, la norma di maggioreimportanza è quella contenuta nell’art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2015, il qualeregola il trattamento del lavoratore a tempo parziale e stabilisce:«1.

Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento menofavorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.

2. Illavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempopieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo èriproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Icontratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, delperiodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella delperiodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunioin relazione all'articolazione dell'orario di lavoro».

In tal modo, la disciplinain materia è stata innovata rispetto al regime previgente (art. 4, comma 2,lett. a), d.lgs. n. 61 del 2000, che prevedeva che il lavoratore a tempoparziale beneficiasse dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pienocomparabile per alcuni determinati istituti, espressamente indicati, fra cuil’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore dilavoro e riservava l’applicazione del principio del pro rata ad istitutiprettamente economici), stabilendo di regola il riproporzionamento per tuttii trattamenti economici e normativi.

Tuttavia, come già affermato da questaCorte di cassazione (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025), larilevata divergenza non induce a dubitare della conformità dell’ordinamentointerno al diritto eurounitario, in quanto la diversa formulazione utilizzatanell’art. 7 citato non risulta di per sé eccentrica rispetto alla clausolagenerale contenuta in proposito nell’accordo quadro, risolvendosi, in ultimaanalisi, la verifica del rispetto del principio di non discriminazione nelriscontro dell’ammissibilità del criterio del pro rata, quale specificazionedelle ragioni oggettive che giustificano il diverso trattamento del lavoratorea termine, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE (CGUE3 marzo 2021, C-841/19, JL, §§ da 42 a 44).Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026In tal modo sono stati recepiti nel diritto nazionale i principi ricavabilidalla clausola 4 della Direttiva 97/81/CE, ossia il principio di nondiscriminazione e il principio del pro rata temporis.Neanche tale normativa dedica uno specifico riferimento al lavoro deidocenti della scuola.Nondimeno, l’art. 12 del d.lgs. n. 81 del 2015, stabilisce: «Art. 12.Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche.

1. Ai sensidell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ledisposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamentedisposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6,e 10, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni specialiin materia».9.1.

Rispetto al personale docente della scuola, occorre distinguere trapersonale di ruolo e supplenti.9.1.1.

Per quanto concerne i docenti di ruolo, il riferimento normativo èdato dall’art. 491 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materiadi istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale prevede,al comma 1, che «[f]ino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui aldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,l'orario obbligatorio di servizio dei docenti è determinato secondo quantoprevisto dai commi seguenti» e al comma 6 che «[i]l rapporto di lavoro atempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni contenute negliarticoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554».Tale ultimo rinvio deve dirsi tuttavia ormai superato, poiché lacontrattazione collettiva ha nel frattempo regolato il rapporto di lavoro deidocenti a tempo parziale.Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026In particolare, il lavoro a tempo parziale dei docenti di ruolo trovatuttora la propria disciplina nell’art. 39 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009 del 29 novembre 2007, il quale stabilisce:«1.

L’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempoparziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapportia tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno diciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e,comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazioneorganica medesima.

2. Per il reclutamento del personale a tempo parzialesi applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.3.

Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve,inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione,anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, edassicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascunaclasse o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamentididattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono lacattedra a tempo parziale.

4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con iMinistri dell’Economia e della [OSCURATO:PERSONA], sono determinati, i criterie le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1,nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere dinorma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessaordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organicheprovinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso acattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventualisituazioni di soprannumero accertate.

5. I criteri e le modalità di cui alcomma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sonopreventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cuiall’art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.

6. Ilrapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deveNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.

7. Il tempoparziale può essere realizzato: con articolazione della prestazione di servizioridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); conarticolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, odi determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale); con articolazionedella prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicatealle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs.25.02.2000, n. 61.

8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parzialeè escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi caratterecontinuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzionidell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Nell’applicazione deglialtri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto dellaridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, siapplicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattualidettate per il rapporto a tempo pieno.

9. Al personale interessato èconsentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico,l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alleesigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto.

10. Iltrattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempoparziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.

11. I dipendenti atempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e difestività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

I lavoratori atempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionatoalle giornate di lavoro prestate nell’anno.

12. Il trattamento previdenziale edi fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 9 delD.lgs. n.61/2000.

13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempopieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previstidal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanatain applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98».Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026Successivamente, la contrattazione collettiva ha accorpato il compartoScuola propriamente detto al comparto Università e ricerca e gli artt. 56-58del CCNL relativo al comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del19 aprile 2018 e gli artt. 107-109 del CCNL relativo al comparto istruzionee ricerca per il triennio 2019-2021 del 18 gennaio 2024, hanno riformulatola disciplina sul lavoro a tempo parziale e disapplicato le norme collettiveprecedenti.Ciò è tuttavia avvenuto limitatamente al lavoro nell’Università e nellaricerca.Per il personale della scuola, inclusi i docenti, la disciplina sul lavoro atempo parziale contenuta nell’art. 39 del CCNL 2006-2009 non è mutata edè rimasta applicabile (ai sensi dell’art. 1, CCNL 18 gennaio 2024, triennio2019-2021), incluse le ordinanze ministeriali che vi hanno dato attuazione,anche nell’arco temporale durante il quale la docente ha prestato l’attivitàlavorativa per cui è causa.Pertanto, in tale arco temporale, i docenti di ruolo non potevanoottenere un part time inferiore al 50 % dell’orario a tempo pieno, che, pergli istituti di istruzione secondaria, è fissato in misura pari a 18 oresettimanali (art. 28, comma 5, CCNL 2006-2009, espressamente fatto salvodall’art. 28 del CCNL 2016-2018; art. 43, comma 5, CCNL triennio 2019-2021, che ha disapplicato le precedenti disposizioni dettando una disciplinaanaloga).9.1.2.

Del tutto diversa è la disciplina dei supplenti, il cui orario dilavoro è calibrato sulle esigenze di scopertura oraria della singola scuola,per ciascun anno scolastico che viene in considerazione (art. 4 della leggen. 124 del 1999).Per i docenti con contratto a tempo determinato il limite del 50 %dell’orario a tempo pieno fissato dalla contrattazione collettiva non opera,in quanto i supplenti, se pure possono essere chiamati a coprire cattedre eposti di insegnamento secondo l’orario dei docenti di ruolo (art. 4, commaNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/20261 e comma 2, primo periodo), possono anche essere destinatari di incarichitemporanei per la copertura delle ore di insegnamento che non concorronoa costituire cattedre o posti orario (art. 4, comma 2, secondo periodo, ecomma 3).In tali ultime ipotesi, l’orario di lavoro dei supplenti non è determinatosecondo le regole generali e non soggiace al limite del 50% di quello atempo pieno, dovendosi adattare alle specifiche esigenze del singolo istitutoscolastico.[OSCURATO:PERSONA] elettronica del docente: evoluzione normativa egiurisprudenziale10. [OSCURATO:PERSONA] elettronica del docente è un beneficio introdotto dall’art. 1,comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistemanazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizionilegislative vigenti), il cui testo originario prevedeva:«121.

Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e divalorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limitedi spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e laformazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine egrado. [OSCURATO:PERSONA], dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun annoscolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utiliall’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, perl’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione dellecompetenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministerodell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laureamagistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profiloprofessionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, perl’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchéper iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del pianoNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale diformazione di cui al comma 124.

La somma di cui alla Carta non costituisceretribuzione accessoria né reddito imponibile».11.

In relazione a tale testo originario, che limitava l’erogazione dellaCarta elettronica ai docenti di ruolo, questa Corte ha affermato, con la citatasentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, i seguenti principi.11.1. [OSCURATO:PERSONA] del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della l. n.107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non diruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico didocenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancatoriconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistemascolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza otransitati in ruolo) possono chiedere l’adempimento in forma specifica equindi l’attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per unvalore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, aisensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data dimaturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gliinsegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o percancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni,da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi ancheequitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, adesempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti delvalore della carta, salva l’allegazione e la prova specifica di un pregiudiziomaggiore (Cass. n. 29961 del 2023).11.2.

Con altre successive pronunce, questa Corte ha poi esteso ilbeneficio della Carta del docente anche al personale educativo (Cass., Sez.L, Sentenza n. 32104 del 31/10/2022, Sez.

L, Ordinanza n. 9895 del11/04/2024, Sez.

L, Ordinanza n. 27872 del 29/10/2024).11.3.

L’affermazione di tali principi è avvenuta sul presupposto che, aifini dell’erogazione della Carta del docente, i docenti di ruolo e i supplentiNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026siano lavoratori tra loro comparabili, alla luce anche di quanto affermatodalla Corte di giustizia nella sentenza 18 maggio 2022, Ministerodell’istruzione, causa C-450/21.In tale sentenza, la Corte di giustizia ha affermato che, ove il docente atempo determinato risulti svolgere un’attività lavorativa, che abbia la stessanatura di quella svolta dal docente di ruolo e che richieda le stessecompetenze professionali, un diverso trattamento nella erogazione dellaCarta del docente non è giustificato, non ravvisandosi alcuna ragioneoggettiva per tale disparità (punti 43-48).In particolare, la Corte di giustizia ha affermato: «45 Secondo unagiurisprudenza costante della Corte, la nozione di “ragioni oggettive”richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dallasussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapportodi impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in basea criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità rispondaa una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risultinecessaria a tal fine.

Tali elementi possono risultare, segnatamente, dallaparticolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono staticonclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti allemedesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità dipolitica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C 72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degliimpiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a talirequisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, aisensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro.

Infatti, ammettere chela mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente agiustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinatoe lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi delladirettiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare ilNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempodeterminato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C 72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stessoche la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risultagiustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può esseregiustificata dall’obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti atempo indeterminato».La Corte di giustizia ne ha dunque tratto le seguenti conclusioni: «48Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre risponderealle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4,punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essaosta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente atempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempodeterminato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziariodell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazionecontinua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, medianteuna carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e ditesti, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utiliall’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, perl’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione dellecompetenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale,specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsipost lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, perrappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostreed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e perl’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare11.4.

Più di recente, la Corte di giustizia ha ribadito tali principi in dueoccasioni.Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/202611.4.1.

Anzitutto, nella sentenza del 3 luglio 2025, Lalfi, causa C-268/24, la Corte di giustizia ha affermato che la clausola 4, punto 1,dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta non soltanto a unanormativa nazionale che esclude dalla Carta del docente i supplenti annuali,come affermato da questa Corte di cassazione nella sentenza n. 29961 del2023, ma anche a una normativa nazionale, come interpretata da un giudicenazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica ai docentinon di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che taleesclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di taledisposizione.Nella sentenza Lalfi, la Corte di giustizia non ha invece preso esplicitaposizione sul problema del principio del pro rata temporis applicato allaCarta elettronica del docente, limitandosi a prendere atto (punto 75) delfatto che «la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principalenon sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto alpunto 2 della clausola 4 dell’accordo quadro e richiamato dal giudice delrinvio, dal momento che l’importo dell’indennità annuale concessa sottoforma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durataeffettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato».11.4.2.

Ancor più di recente, poi, nella sentenza del 29 gennaio 2026,Bariello, causa C-654/24 (punti 41-43), la Corte di giustizia, pur precisandoche, per i docenti a tempo determinato ormai usciti dal sistema scolastico,l’erogazione della Carta del docente può essere sostituita dal riconoscimentodi un diritto al risarcimento del danno subito a causa di tale mancataconcessione, ha affermato che ciò deve avvenire alle stesse condizioniapplicabili anche ai docenti assunti a tempo indeterminato che chiedono laconcessione a posteriori della medesima carta e purché inoltre le modalitàprocedurali che disciplinano l’esercizio di detto diritto al risarcimentorispettino i principi di equivalenza e di effettività (punto 69).Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/202612.

L’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 è stato modificatoin tre occasioni.Benché tali modifiche siano tutte posteriori alla sentenza della Corte dicassazione n. 29961 del 2023 e al periodo interessato dall’odierno giudizio,di esse occorre tenere conto per comprendere la volontà del legislatoreall’indomani dell’estensione della Carta del docente ai docenti a tempodeterminato.Le modifiche sono state apportate: a) dall’art. 14, comma 4-bis, deldecreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni, dallalegge 7 ottobre 2024, n. 143; b) dall’art. 1, comma 572, lett. a), b), c),della legge 30 dicembre 2024, n. 207; c) dall’art. 6-bis, comma 1, lett. a)della legge 5 giugno 2025, n. 79.Il testo risultante dalle modifiche e attualmente vigente è il seguente:«121.

Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarnele competenze professionali e di favorire l’esercizio della funzione docente,è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Cartaelettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, deldocente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile,del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attivitàdidattiche nonché del personale educativo. [OSCURATO:PERSONA], dell’importo fino a euro500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquistodi libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di rivistecomunque utili all’aggiornamento professionale, per l’iscrizione a corsi persvolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclounico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o amaster universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioniteatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell’editoriaaudiovisiva, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoliNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026dal vivo, per l’acquisto di strumenti musicali, per l’acquisto di servizi ditrasporto di persone nonché per iniziative coerenti con le attività individuatenell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Pianonazionale di formazione di cui al comma 124.

A decorrere dall’annoscolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per l’acquisto dihardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazionedella stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale.

Coloro chehanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026possono utilizzarla per l’acquisto di hardware e software nell’anno scolastico2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale.

La somma di cuialla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

Adecorrere dall’anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministrodell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, adottato entro il 30 gennaio di ogni anno, sono definiti i criteri e lemodalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l’importonominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personaleeducativo di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123.

Perl’anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteridefiniti con il decreto di cui al comma 122.».Rispetto alle questioni oggetto del presente giudizio, le modificherilevanti riguardano: a) l’estensione soggettiva della Carta ai docenti concontratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e ai docenticon contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, nonchéal personale educativo; b) l’ammontare della Carta non è determinato inmisura fissa annuale, pari a 500 euro, ma ne è previsto un importo «fino a500 euro»; c) i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonchél’importo nominale sono definiti annualmente con decreto ministeriale sullabase del numero degli aventi diritto e delle risorse stanziate.Le questioni oggetto del presente giudizioNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/202613.

Come si è visto, l’odierna controricorrente è stata titolare, negli anniinteressati dal presente giudizio, di incarichi di supplenza a tempodeterminato fino al termine delle attività didattiche, con orario lavorativoperò inferiore alle 18 ore settimanali.14.

Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, descritta nei paragrafiprecedenti, il fatto che la controricorrente sia stata docente con contratto atempo determinato non può essere di ostacolo al riconoscimento in suofavore della Carta del docente.I supplenti fino al termine delle attività didattiche svolgono infatti lastessa attività lavorativa dei docenti di ruolo, hanno le stesse competenzeprofessionali di questi ultimi e necessitano della stessa formazione lororiservata.In quanto lavoratori a tempo determinato, essi sono pertantocomparabili a quelli di ruolo, senza che sussistano ragioni oggettive chegiustifichino nei loro confronti, rispetto alla Carta del docente, un diversotrattamento.15.

L’odierna controricorrente è stata tuttavia, negli anni considerati,una docente a tempo determinato con orario di lavoro a tempo parziale.Neanche tale circostanza sarebbe di per sé ostativa al riconoscimentoin suo favore della Carta del docente.In base alla clausola 4 della Direttiva 97/81/CE e all’art. 7 del d.lgs. n.81 del 2015, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere untrattamento meno favorevole di un lavoratore a tempo pieno comparabile.Nondimeno, come si è visto, nella disciplina del rapporto di lavoro deidocenti della scuola esiste una differenziazione rispetto all’orario di lavoro:i docenti di ruolo non possono, in base alla contrattazione collettiva e alleordinanze ministeriali tempo per tempo vigenti, usufruire di un orario dilavoro a tempo parziale inferiore al 50% dell’orario complessivo, che è paria 18 ore settimanali; per i supplenti, invece, non esiste questo limite, inquanto il loro orario di lavoro è calibrato sulle esigenze di scopertura orariaNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026della singola scuola, per ciascun anno scolastico che viene inconsiderazione.Può dunque accadere che un docente con contratto a tempodeterminato espleti legittimamente la sua attività lavorativa per un numerodi ore settimanali inferiore al 50% dell’orario complessivo ordinario.È quanto accaduto nel caso dell’odierna controricorrente, la quale èstata destinataria di incarichi di supplenza di durata oraria settimanale paria sei ore per l’anno scolastico 2019/2020, quattro ore per l’anno scolastico2020/2021, due ore per l’anno scolastico 2021/2022I docenti con contratto a tempo determinato non si trovano, rispettoall’orario di lavoro, in una condizione pienamente comparabile rispetto aidocenti di ruolo.Pertanto, ove la Carta del docente venisse riconosciuta anche in favoredei docenti a tempo determinato con orario a tempo parziale inferiore al50% dell’orario complessivo, essi godrebbero di un beneficio che i docentidi ruolo possono ottenere solo svolgendo la loro attività lavorativa per unnumero di ore superiore, ciò che potrebbe evocare il rischio di“discriminazioni alla rovescia”.Inoltre, va considerato che, in base alla disciplina della Carta elettronicadel docente ratione temporis applicabile negli anni scolastici interessati dalpresente giudizio, il beneficio da erogare era pari a 500 euro annuali, senzache fosse prevista una graduazione in proporzione alle ore concretamentelavorate in rapporto all’orario complessivo ordinario dei docenti di ruolo,quali unici soggetti originariamente destinatari della misura.Pertanto, in quegli anni, un supplente che, come l’odiernacontroricorrente, avesse lavorato con un orario settimanale inferiore al 50%dell’orario complessivo avrebbe avuto diritto a percepire 500 euro annuali,vale a dire la stessa somma percepita dai supplenti e dai docenti di ruolocon orario pieno, o comunque superiore al 50% delle ore settimanali.Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/202616.

Tale differenza di disciplina dell’orario di lavoro potrebbe portare aconsiderare i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato,assegnatari di incarichi per un numero di ore settimanali inferiore al 50%dell’orario complessivo, lavoratori non comparabili con i docenti di ruolo aifini della erogazione della Carta elettronica del docente prevista dall’art. 1,comma 121, della legge n. 107 del 2015.Il problema del “pro rata temporis”17.

Un ulteriore profilo problematico riguarda l’importo della Carta deldocente da erogare in favore dei lavoratori a tempo determinato.Come si è visto, il testo originario dell’art. 1, comma 121, della legge n.107 del 2015 prevedeva che la Carta del docente venisse erogata nellamisura fissa di euro 500 annui e questa Corte, nel riconoscere il beneficioanche ai supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche non haoperato distinzioni quantitative.Per i docenti a tempo parziale, tuttavia, tanto la disciplina generaledell’art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2015, quanto la normativa collettiva sul lavoropart time dei docenti di ruolo prevedono che il trattamento economico enormativo debba essere proporzionato alla ridotta entità della prestazionelavorativa.Può dunque sorgere il dubbio che anche la Carta del docente, pur noncostituendo una retribuzione accessoria, rientri nel concetto di trattamentoeconomico e normativo proporzionale e soggiaccia al principio del pro ratatemporis, che pure la clausola 4 della direttiva 97/81/CE prevede.Del resto, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europeaha più volte affermato che la clausola 4, punto 2, dell’accordo quadroallegato alla direttiva 97/81 si applica a tutti i vantaggi pagati in denaro allavoratore quando la prestazione sia divisibile (v.

Corte giust.

Ue 5novembre 2014, C-476/12, [OSCURATO:PERSONA], punti 21e seguenti, e giurisprudenza precedente ivi richiamata).Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026A ciò deve aggiungersi che, come detto, il nuovo testo dell’art. 1, comma121 della legge n. 107 del 2015, non prevede più un importo fisso annualedella Carta del docente, ma un importo nominale variabile, che non puòsuperare i 500 euro annui e il cui esatto ammontare è determinatoannualmente con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, «sulla base delnumero dei docenti e del personale educativo di cui al primo periodo e dellerisorse di cui al comma 123».In particolare, il decreto ministeriale n. 59 del 31 marzo 2026, neldeterminare i criteri e le modalità di assegnazione della Carta per l’annoscolastico 2025/2026, ha stabilito che essa è riconosciuta al docente diruolo, al docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante edisponibile, al docente con contratto di supplenza fino al termine dellestatali di ogni ordine e grado, sia a tempo pieno che a tempo parziale,indicando in euro 383,00 il valore nominale.Pertanto, anche considerando l’incidenza dell’ampliamento della plateadei beneficiari sulla misura del beneficio, l’applicazione del principio del prorata, seppure originariamente non previsto, potrebbe valere a riequilibrareil riconoscimento della Carta in correlazione all’effettivo impegno lavorativodel destinatario.Motivi che giustificano il rinvio pregiudiziale18.

I dubbi manifestati nei paragrafi precedenti rendono necessariointerrogare la Corte di giustizia dell’Unione europea per la necessitàdell’applicazione congiunta del principio di non discriminazione secondo duediverse direttive e, dunque, in ordine all’interpretazione da dare allaclausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 97/81/CE del Consigliodel 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parzialeconcluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES e alla clausola 4 dell’accordoquadro allegato alla Direttiva 99/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempodeterminato.19.

I quesiti da porre sono i seguenti.A) Se la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 97/81/CE delConsiglio del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro atempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES e la clausola 4dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE del Consiglio del 28giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro atempo determinato, anche lette in combinato disposto tra loro, debbanoessere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale, qualequella italiana di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015,nella versione anteriore alle modifiche apportate nel 2024 e nel 2025, laquale non prevede che la Carta elettronica del docente sia erogata in favoredei docenti con contratto di lavoro a tempo determinato e orario di lavoro atempo parziale in misura inferiore al 50% dell’orario complessivosettimanale, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.B) In caso di risposta affermativa al primo quesito, se la Carta elettronicadel docente, anche negli anni anteriori alla modifica dell’art. 1, comma 121,della legge n. 107 del 2015, debba essere erogata in favore dei docenti dicui al quesito A) nella stessa misura prevista per i docenti con orario dilavoro a tempo pieno e a tempo parziale in misura superiore al 50%dell’orario complessivo settimanale, o se invece debba essere applicato ilcriterio del «pro rata temporis», con conseguente erogazione della Cartaelettronica del docente per un importo proporzionale all’orario di lavoroeffettivo.20.

La Corte di cassazione rimette alla Corte di Giustizia dell’Unioneeuropea le questioni pregiudiziali indicata sopra al paragrafo 18 e sospendeil presente giudizio nelle more della pronuncia della Corte di giustizia.21.

Ai sensi delle “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali,relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale” dellaNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026CGUE (2019/C 380/01), dispone l’anonimizzazione dell’ordinanza dirimessione in caso di diffusione.22.

Dispone la trasmissione alla CGUE di copia conforme all’originaledella presente ordinanza, di copia del fascicolo di causa, e di copia conformedella presente ordinanza con i dati delle persone fisiche anonimizzati.

P.Q.MLa Corte visto l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europeae l’art. 295, cod. proc. civ., chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione europeadi pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione deldiritto UE indicata al paragrafo 19, punti A) e B) della motivazione dellapresente ordinanza.

Dispone, nelle more della pronuncia della Corte digiustizia dell’Unione europea, la sospensione del presente giudizio.Dispone che copia conforme all’originale della presente ordinanza, nonchécopia del fascicolo di causa sia trasmessa alla Corte di Giustizia dell’Unioneeuropea.

Riserva alla sentenza definitiva ogni pronuncia in ordine a spese ecompensi professionali del presente giudizio.

Ordina, in caso di diffusione,l’anonimizzazione nei sensi di cui in motivazione, e la trasmissione allaCGUE anche di copia conforme della presente ordinanza anonimizzata.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 giugno 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controE.B. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 85/2025depositata il 06/06/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleCarmelo Celentano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E FATTI PERTINENTI1. Con ricorso depositato il 1° settembre 2023, E.B. si èrivolta al Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro,esponendo di aver prestato servizio come docente alle dipendenze delMinistero dell’istruzione, in forza di contratti di lavoro a tempo determinatoNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026fino al termine delle attività didattiche, stipulati per gli anni scolastici2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 20121/2022.Su queste basi, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla Cartaelettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delleistituzioni scolastiche (cd. Carta del docente), dell’importo nominale di euro500 annui per ciascun anno scolastico, destinata all’acquisto di beni e serviziformativi, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.107.La domanda è stata fondata sulla circostanza che la Carta del docente,prevista per i soli docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato,doveva tuttavia dirsi ormai spettante anche ai docenti con contratto a tempodeterminato, alla luce di quanto statuito dalla Corte di cassazione con lasentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023.2. Con sentenza n. 525 del 12 dicembre 2024, il Tribunale diCaltanissetta ha accolto la domanda solo parzialmente, in misuraproporzionale al numero delle ore del contratto di lavoro a tempodeterminato svolte come supplente, di durata inferiore a nove oresettimanali, e ha condannato di conseguenza il Ministero dell’istruzione aerogare in favore della ricorrente l’importo della Carta del docenteproporzionalmente determinato per gli anni 2019/2020, 2020/2021,2021/2022, reputando fondata l’eccezione di prescrizione per l’anno2018/2019.3. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello principale ilMinistero dell’istruzione e del merito, chiedendo il rigetto della domanda,contestando che la Carta del docente potesse essere erogata in favore didocente supplente con un orario a tempo parziale, di durata inferiore a noveore settimanali. La docente, a sua volta, ha proposto appello incidentale,chiedendo l’accoglimento integrale della domanda.Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/20264. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 85/2025,pubblicata il 6 giugno 2025, ha accolto l’appello incidentale della docente,così disattendendo l’appello principale dell’amministrazione.La Corte d’appello ha osservato che, pacificamente, negli anni scolasticidi interesse la docente era stata destinataria di incarichi di supplenza finoal termine delle attività didattiche ex art. 4, comma 2, della legge n. 124del 1999, sebbene con orario settimanale inferiore a quello minimo svoltodai docenti di ruolo con contratto a tempo parziale. Nondimeno, avutoriguardo alla finalità formativa della Carta docente, il beneficio non potevaessere correlato alla prestazione lavorativa ma andava riconosciuto perintero, ancorché tale conclusione potesse rivelarsi suscettibile di revisioneper effetto delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 572, della legge 30dicembre 2024, n. 207.5. Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre il Ministerodell’istruzione e del merito sulla base di due motivi.5.1. In particolare, l’amministrazione ricorrente denuncia con il primomotivo la violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 1, comma 121, dellalegge n. 107/2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nellaparte in cui la Corte territoriale ha riconosciuto alla docente il diritto alla c.d.Carta docente pur se il servizio era stato reso sulla base di contratti persupplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e per pocheore settimanali (pari a sei ore per l’anno scolastico 2019/2020, quattro oreper l’anno scolastico 2020/2021, due ore per l’anno scolastico 2021/2022).Con il secondo mezzo il Ministero lamenta l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello haomesso di considerare, pur risultando dai documenti depositati ed essendostato oggetto di specifico motivo di appello da parte dell’amministrazioneche i servizi resi dalla docente durante le annualità oggetto della domandagiudiziale avevano avuto una durata di poche ore settimanali.Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/20265.2. La docente resiste con controricorso.5.3. Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto ilrigetto del ricorso.5.4. Alla pubblica udienza del 16 giugno 2026 il Pubblico Ministero haconcluso riportandosi alle conclusioni già depositate.[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] GIUDIZIO6. La controversia ha per oggetto il diritto del docente della scuola concontratto di lavoro a tempo determinato e orario parziale a ottenere la Cartadel docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015,anche negli anni scolastici in cui presti la propria attività lavorativa conorario settimanale inferiore alle nove ore, misura inferiore al 50% dell’orarionormale di cattedra per gli istituti d’istruzione secondaria.A venire in rilievo sono dunque sia la Direttiva 99/70/CE del Consigliodel 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoroa tempo determinato, sia la Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parzialeconcluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.[OSCURATO:PERSONA] 99/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativaall’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempodeterminato.6.1. Quanto alla Direttiva 99/70/CE, essa ha come scopo (art. 1 delladirettiva) di attuare l’accordo quadro sui contratti a tempo determinato, chefigura nell’allegato, concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioniintercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE), accordo che asua volta si propone l’obiettivo di: a) migliorare la qualità del lavoro a tempodeterminato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b)creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivantidall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempodeterminato (clausola 1 dell’accordo).Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026La clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata Principio di nondiscriminazione, prevede poi: «1. Per quanto riguarda le condizioni diimpiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati inmodo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabiliper il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempodeterminato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso,si applicherà il principio del “pro rata temporis”. 3. Le disposizioni perl’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previaconsultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le normecomunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 4. I criteridel periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavorodovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia perquelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia diperiodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».[OSCURATO:PERSONA] 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale conclusodall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.6.2. Quanto alla Direttiva 97/81/CE, essa ha come scopo (art. 1 delladirettiva) di attuare l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale conclusoil 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale(UNICE, CEEP e CES), riportato nell’allegato, accordo che a sua volta sipropone: a) di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confrontidei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempoparziale; b) di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su basevolontaria e di contribuire all’organizzazione flessibile dell’orario di lavoro inmodo da tener conto dei bisogni degli imprenditori e dei lavoratori (clausola1 dell’accordo).Anche la clausola 4 dell’accordo quadro del 6 giugno 1997 è intitolataPrincipio di non discriminazione e prevede: «1. Per quanto attiene allecondizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essereNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pienocomparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che untrattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive. 2. Doveopportuno, si applica il principio “pro rata temporis”. 3. Le modalità diapplicazione della presente clausola sono definite dagli Stati membri e/odalle parti sociali, tenuto conto della legislazione europea e delle leggi, deicontratti collettivi e delle prassi nazionali. 4. Quando ragioni obiettive logiustificano, gli Stati membri, dopo aver consultato le parti socialiconformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, e/ole parti sociali possono, se del caso, subordinare l’accesso a condizioni diimpiego particolari ad un periodo di anzianità, ad una durata del lavoro o acondizioni salariali. I criteri di accesso dei lavoratori a tempo parziale acondizioni di impiego particolari dovrebbero essere riesaminatiperiodicamente tenendo conto del principio di non-discriminazione previstoalla clausola 4.1.».[OSCURATO:PERSONA] NELGIUDIZIO E [OSCURATO:PERSONA] GIUDICECOMUNE7. Le disposizioni del diritto nazionale rilevanti nel giudizio sono leseguenti.IL LAVORO A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SCUOLA8. Per quanto riguarda la Direttiva 99/70/CE, essa è stata attuata neldiritto italiano dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazionedella direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempodeterminato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), il quale, nel suo testooriginario, non dedicava disposizioni specifiche al lavoro dei docentiscolastici a tempo determinato.In seguito, l’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv.,con modif., dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto nell’art. 10 delNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026d.lgs. n. 368 del 2001 un comma 4-bis, il cui testo era il seguente: «4-bis.Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 1,della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all’articolo4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 6, comma5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusidall’applicazione del presente decreto diretto a escludere dal suo campo diapplicazione i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimentodelle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità digarantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anchein caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapportodi lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non siapplica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto».A seguito dell’abrogazione del d.lgs. n. 368 del 2001, la disciplinagenerale dei contratti a tempo determinato è confluita nel d.lgs. 15 giugno2015, n. 81, il cui art. 29, comma 2, lett. c) ribadisce tuttavia che essa nonsi applica ai contratti a tempo determinato stipulati con il personale docenteed ATA per il conferimento delle supplenze, in quanto già disciplinati daspecifiche normative.8.1. Per il personale docente della scuola, dunque, è rimasta applicabilela disciplina speciale, contenuta nell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, il quale prevede, per quanto di interesse: «1. Alla copertura dellecattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti edisponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmentetali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con ilpersonale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediantel’utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai postimedesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo,si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesadell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personaledocente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamentoNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembree fino al termine dell’anno scolastico si provvede mediante il conferimentodi supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Siprovvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino altermine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamentoche non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversida quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee».Benché speciale, secondo la giurisprudenza di questa Corte dicassazione tale disciplina deve essere comunque interpretata alla luce dellalettera e dello spirito della Direttiva 99/70/CE.Ne consegue che, anche rispetto al personale supplente, trovanoapplicazione, a determinate condizioni, il principio di non discriminazione dicui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva (v. tra le altre,in materia di progressioni stipendiali, Cass., Sez. L, Sentenza n. 22558 del07/11/2016, Sez. L, Ordinanza n. 8945 del 06/04/2017, Sez. L, Sentenzan. 20918 del 05/08/2019, Sez. L, Sentenza n. 6132 del 07/03/2025; inmateria di anzianità di servizio ad altri fini, Cass., Sez. L, Sentenza n. 31149del 28/11/2019) e il divieto di abusiva reiterazione dei contratti a terminedi cui alla clausola 5 dello stesso accordo quadro (v. tra le altre, Cass. Sez.L, Sentenza n. 22552 del 07/11/2016, Sez. L, Sentenza n. 3472 del12/02/2020 Sez. L, Sentenza n. 18698 del 09/06/2022, Sez. L, Ordinanzan. 3908 del 21/02/2026).IL LAVORO A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SCUOLA9. Per quanto riguarda invece la Direttiva 97/81/CE, relativa al lavoro atempo parziale, essa ha trovato attuazione nel diritto nazionale attraversoil decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale conclusodall’UNICE, dal CEEP e dalla CES) e successivamente nel d.lgs. 15 giugno2015, n. 81, agli artt. 4 e seguenti.Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026Ai fini che interessano nel presente giudizio, la norma di maggioreimportanza è quella contenuta nell’art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2015, il qualeregola il trattamento del lavoratore a tempo parziale e stabilisce:«1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento menofavorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento. 2. Illavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempopieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo èriproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Icontratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, delperiodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella delperiodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunioin relazione all'articolazione dell'orario di lavoro». In tal modo, la disciplinain materia è stata innovata rispetto al regime previgente (art. 4, comma 2,lett. a), d.lgs. n. 61 del 2000, che prevedeva che il lavoratore a tempoparziale beneficiasse dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pienocomparabile per alcuni determinati istituti, espressamente indicati, fra cuil’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore dilavoro e riservava l’applicazione del principio del pro rata ad istitutiprettamente economici), stabilendo di regola il riproporzionamento per tuttii trattamenti economici e normativi. Tuttavia, come già affermato da questaCorte di cassazione (Cass., Sez. L, Sentenza n. 5434 del 01/03/2025), larilevata divergenza non induce a dubitare della conformità dell’ordinamentointerno al diritto eurounitario, in quanto la diversa formulazione utilizzatanell’art. 7 citato non risulta di per sé eccentrica rispetto alla clausolagenerale contenuta in proposito nell’accordo quadro, risolvendosi, in ultimaanalisi, la verifica del rispetto del principio di non discriminazione nelriscontro dell’ammissibilità del criterio del pro rata, quale specificazionedelle ragioni oggettive che giustificano il diverso trattamento del lavoratorea termine, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE (CGUE3 marzo 2021, C-841/19, JL, §§ da 42 a 44).Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026In tal modo sono stati recepiti nel diritto nazionale i principi ricavabilidalla clausola 4 della Direttiva 97/81/CE, ossia il principio di nondiscriminazione e il principio del pro rata temporis.Neanche tale normativa dedica uno specifico riferimento al lavoro deidocenti della scuola.Nondimeno, l’art. 12 del d.lgs. n. 81 del 2015, stabilisce: «Art. 12.Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche. 1. Ai sensidell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ledisposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamentedisposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6,e 10, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni specialiin materia».9.1. Rispetto al personale docente della scuola, occorre distinguere trapersonale di ruolo e supplenti.9.1.1. Per quanto concerne i docenti di ruolo, il riferimento normativo èdato dall’art. 491 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materiadi istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale prevede,al comma 1, che «[f]ino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui aldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,l'orario obbligatorio di servizio dei docenti è determinato secondo quantoprevisto dai commi seguenti» e al comma 6 che «[i]l rapporto di lavoro atempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni contenute negliarticoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554».Tale ultimo rinvio deve dirsi tuttavia ormai superato, poiché lacontrattazione collettiva ha nel frattempo regolato il rapporto di lavoro deidocenti a tempo parziale.Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026In particolare, il lavoro a tempo parziale dei docenti di ruolo trovatuttora la propria disciplina nell’art. 39 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009 del 29 novembre 2007, il quale stabilisce:«1. L’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempoparziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapportia tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno diciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e,comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazioneorganica medesima. 2. Per il reclutamento del personale a tempo parzialesi applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve,inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione,anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, edassicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascunaclasse o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamentididattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono lacattedra a tempo parziale. 4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con iMinistri dell’Economia e della [OSCURATO:PERSONA], sono determinati, i criterie le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1,nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere dinorma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessaordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organicheprovinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso acattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventualisituazioni di soprannumero accertate. 5. I criteri e le modalità di cui alcomma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sonopreventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cuiall’art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro. 6. Ilrapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deveNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa. 7. Il tempoparziale può essere realizzato: con articolazione della prestazione di servizioridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); conarticolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, odi determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale); con articolazionedella prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicatealle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs.25.02.2000, n. 61. 8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parzialeè escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi caratterecontinuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzionidell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell’applicazione deglialtri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto dellaridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, siapplicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattualidettate per il rapporto a tempo pieno. 9. Al personale interessato èconsentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico,l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alleesigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto. 10. Iltrattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempoparziale è proporzionale alla prestazione lavorativa. 11. I dipendenti atempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e difestività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori atempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionatoalle giornate di lavoro prestate nell’anno. 12. Il trattamento previdenziale edi fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 9 delD.lgs. n.61/2000. 13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempopieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previstidal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanatain applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98».Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026Successivamente, la contrattazione collettiva ha accorpato il compartoScuola propriamente detto al comparto Università e ricerca e gli artt. 56-58del CCNL relativo al comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del19 aprile 2018 e gli artt. 107-109 del CCNL relativo al comparto istruzionee ricerca per il triennio 2019-2021 del 18 gennaio 2024, hanno riformulatola disciplina sul lavoro a tempo parziale e disapplicato le norme collettiveprecedenti.Ciò è tuttavia avvenuto limitatamente al lavoro nell’Università e nellaricerca.Per il personale della scuola, inclusi i docenti, la disciplina sul lavoro atempo parziale contenuta nell’art. 39 del CCNL 2006-2009 non è mutata edè rimasta applicabile (ai sensi dell’art. 1, CCNL 18 gennaio 2024, triennio2019-2021), incluse le ordinanze ministeriali che vi hanno dato attuazione,anche nell’arco temporale durante il quale la docente ha prestato l’attivitàlavorativa per cui è causa.Pertanto, in tale arco temporale, i docenti di ruolo non potevanoottenere un part time inferiore al 50 % dell’orario a tempo pieno, che, pergli istituti di istruzione secondaria, è fissato in misura pari a 18 oresettimanali (art. 28, comma 5, CCNL 2006-2009, espressamente fatto salvodall’art. 28 del CCNL 2016-2018; art. 43, comma 5, CCNL triennio 2019-2021, che ha disapplicato le precedenti disposizioni dettando una disciplinaanaloga).9.1.2. Del tutto diversa è la disciplina dei supplenti, il cui orario dilavoro è calibrato sulle esigenze di scopertura oraria della singola scuola,per ciascun anno scolastico che viene in considerazione (art. 4 della leggen. 124 del 1999).Per i docenti con contratto a tempo determinato il limite del 50 %dell’orario a tempo pieno fissato dalla contrattazione collettiva non opera,in quanto i supplenti, se pure possono essere chiamati a coprire cattedre eposti di insegnamento secondo l’orario dei docenti di ruolo (art. 4, commaNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/20261 e comma 2, primo periodo), possono anche essere destinatari di incarichitemporanei per la copertura delle ore di insegnamento che non concorronoa costituire cattedre o posti orario (art. 4, comma 2, secondo periodo, ecomma 3).In tali ultime ipotesi, l’orario di lavoro dei supplenti non è determinatosecondo le regole generali e non soggiace al limite del 50% di quello atempo pieno, dovendosi adattare alle specifiche esigenze del singolo istitutoscolastico.[OSCURATO:PERSONA] elettronica del docente: evoluzione normativa egiurisprudenziale10. [OSCURATO:PERSONA] elettronica del docente è un beneficio introdotto dall’art. 1,comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistemanazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizionilegislative vigenti), il cui testo originario prevedeva:«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e divalorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limitedi spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e laformazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine egrado. [OSCURATO:PERSONA], dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun annoscolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utiliall’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, perl’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione dellecompetenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministerodell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laureamagistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profiloprofessionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, perl’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchéper iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del pianoNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale diformazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisceretribuzione accessoria né reddito imponibile».11. In relazione a tale testo originario, che limitava l’erogazione dellaCarta elettronica ai docenti di ruolo, questa Corte ha affermato, con la citatasentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, i seguenti principi.11.1. [OSCURATO:PERSONA] del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della l. n.107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non diruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico didocenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancatoriconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistemascolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza otransitati in ruolo) possono chiedere l’adempimento in forma specifica equindi l’attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per unvalore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, aisensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data dimaturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gliinsegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o percancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni,da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi ancheequitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, adesempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti delvalore della carta, salva l’allegazione e la prova specifica di un pregiudiziomaggiore (Cass. n. 29961 del 2023).11.2. Con altre successive pronunce, questa Corte ha poi esteso ilbeneficio della Carta del docente anche al personale educativo (Cass., Sez.L, Sentenza n. 32104 del 31/10/2022, Sez. L, Ordinanza n. 9895 del11/04/2024, Sez. L, Ordinanza n. 27872 del 29/10/2024).11.3. L’affermazione di tali principi è avvenuta sul presupposto che, aifini dell’erogazione della Carta del docente, i docenti di ruolo e i supplentiNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026siano lavoratori tra loro comparabili, alla luce anche di quanto affermatodalla Corte di giustizia nella sentenza 18 maggio 2022, Ministerodell’istruzione, causa C-450/21.In tale sentenza, la Corte di giustizia ha affermato che, ove il docente atempo determinato risulti svolgere un’attività lavorativa, che abbia la stessanatura di quella svolta dal docente di ruolo e che richieda le stessecompetenze professionali, un diverso trattamento nella erogazione dellaCarta del docente non è giustificato, non ravvisandosi alcuna ragioneoggettiva per tale disparità (punti 43-48).In particolare, la Corte di giustizia ha affermato: «45 Secondo unagiurisprudenza costante della Corte, la nozione di “ragioni oggettive”richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dallasussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapportodi impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in basea criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità rispondaa una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risultinecessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dallaparticolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono staticonclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti allemedesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità dipolitica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C 72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degliimpiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a talirequisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, aisensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro. Infatti, ammettere chela mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente agiustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinatoe lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi delladirettiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare ilNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempodeterminato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C 72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stessoche la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risultagiustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può esseregiustificata dall’obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti atempo indeterminato».La Corte di giustizia ne ha dunque tratto le seguenti conclusioni: «48Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre risponderealle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4,punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essaosta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente atempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempodeterminato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziariodell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazionecontinua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, medianteuna carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e ditesti, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utiliall’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, perl’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione dellecompetenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale,specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsipost lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, perrappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostreed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e perl’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare11.4. Più di recente, la Corte di giustizia ha ribadito tali principi in dueoccasioni.Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/202611.4.1. Anzitutto, nella sentenza del 3 luglio 2025, Lalfi, causa C-268/24, la Corte di giustizia ha affermato che la clausola 4, punto 1,dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta non soltanto a unanormativa nazionale che esclude dalla Carta del docente i supplenti annuali,come affermato da questa Corte di cassazione nella sentenza n. 29961 del2023, ma anche a una normativa nazionale, come interpretata da un giudicenazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica ai docentinon di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che taleesclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di taledisposizione.Nella sentenza Lalfi, la Corte di giustizia non ha invece preso esplicitaposizione sul problema del principio del pro rata temporis applicato allaCarta elettronica del docente, limitandosi a prendere atto (punto 75) delfatto che «la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principalenon sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto alpunto 2 della clausola 4 dell’accordo quadro e richiamato dal giudice delrinvio, dal momento che l’importo dell’indennità annuale concessa sottoforma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durataeffettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato».11.4.2. Ancor più di recente, poi, nella sentenza del 29 gennaio 2026,Bariello, causa C-654/24 (punti 41-43), la Corte di giustizia, pur precisandoche, per i docenti a tempo determinato ormai usciti dal sistema scolastico,l’erogazione della Carta del docente può essere sostituita dal riconoscimentodi un diritto al risarcimento del danno subito a causa di tale mancataconcessione, ha affermato che ciò deve avvenire alle stesse condizioniapplicabili anche ai docenti assunti a tempo indeterminato che chiedono laconcessione a posteriori della medesima carta e purché inoltre le modalitàprocedurali che disciplinano l’esercizio di detto diritto al risarcimentorispettino i principi di equivalenza e di effettività (punto 69).Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/202612. L’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 è stato modificatoin tre occasioni.Benché tali modifiche siano tutte posteriori alla sentenza della Corte dicassazione n. 29961 del 2023 e al periodo interessato dall’odierno giudizio,di esse occorre tenere conto per comprendere la volontà del legislatoreall’indomani dell’estensione della Carta del docente ai docenti a tempodeterminato.Le modifiche sono state apportate: a) dall’art. 14, comma 4-bis, deldecreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni, dallalegge 7 ottobre 2024, n. 143; b) dall’art. 1, comma 572, lett. a), b), c),della legge 30 dicembre 2024, n. 207; c) dall’art. 6-bis, comma 1, lett. a)della legge 5 giugno 2025, n. 79.Il testo risultante dalle modifiche e attualmente vigente è il seguente:«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarnele competenze professionali e di favorire l’esercizio della funzione docente,è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Cartaelettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, deldocente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile,del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attivitàdidattiche nonché del personale educativo. [OSCURATO:PERSONA], dell’importo fino a euro500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquistodi libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di rivistecomunque utili all’aggiornamento professionale, per l’iscrizione a corsi persvolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclounico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o amaster universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioniteatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell’editoriaaudiovisiva, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoliNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026dal vivo, per l’acquisto di strumenti musicali, per l’acquisto di servizi ditrasporto di persone nonché per iniziative coerenti con le attività individuatenell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Pianonazionale di formazione di cui al comma 124. A decorrere dall’annoscolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per l’acquisto dihardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazionedella stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro chehanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026possono utilizzarla per l’acquisto di hardware e software nell’anno scolastico2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale. La somma di cuialla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Adecorrere dall’anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministrodell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, adottato entro il 30 gennaio di ogni anno, sono definiti i criteri e lemodalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l’importonominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personaleeducativo di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Perl’anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteridefiniti con il decreto di cui al comma 122.».Rispetto alle questioni oggetto del presente giudizio, le modificherilevanti riguardano: a) l’estensione soggettiva della Carta ai docenti concontratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e ai docenticon contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, nonchéal personale educativo; b) l’ammontare della Carta non è determinato inmisura fissa annuale, pari a 500 euro, ma ne è previsto un importo «fino a500 euro»; c) i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonchél’importo nominale sono definiti annualmente con decreto ministeriale sullabase del numero degli aventi diritto e delle risorse stanziate.Le questioni oggetto del presente giudizioNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/202613. Come si è visto, l’odierna controricorrente è stata titolare, negli anniinteressati dal presente giudizio, di incarichi di supplenza a tempodeterminato fino al termine delle attività didattiche, con orario lavorativoperò inferiore alle 18 ore settimanali.14. Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, descritta nei paragrafiprecedenti, il fatto che la controricorrente sia stata docente con contratto atempo determinato non può essere di ostacolo al riconoscimento in suofavore della Carta del docente.I supplenti fino al termine delle attività didattiche svolgono infatti lastessa attività lavorativa dei docenti di ruolo, hanno le stesse competenzeprofessionali di questi ultimi e necessitano della stessa formazione lororiservata.In quanto lavoratori a tempo determinato, essi sono pertantocomparabili a quelli di ruolo, senza che sussistano ragioni oggettive chegiustifichino nei loro confronti, rispetto alla Carta del docente, un diversotrattamento.15. L’odierna controricorrente è stata tuttavia, negli anni considerati,una docente a tempo determinato con orario di lavoro a tempo parziale.Neanche tale circostanza sarebbe di per sé ostativa al riconoscimentoin suo favore della Carta del docente.In base alla clausola 4 della Direttiva 97/81/CE e all’art. 7 del d.lgs. n.81 del 2015, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere untrattamento meno favorevole di un lavoratore a tempo pieno comparabile.Nondimeno, come si è visto, nella disciplina del rapporto di lavoro deidocenti della scuola esiste una differenziazione rispetto all’orario di lavoro:i docenti di ruolo non possono, in base alla contrattazione collettiva e alleordinanze ministeriali tempo per tempo vigenti, usufruire di un orario dilavoro a tempo parziale inferiore al 50% dell’orario complessivo, che è paria 18 ore settimanali; per i supplenti, invece, non esiste questo limite, inquanto il loro orario di lavoro è calibrato sulle esigenze di scopertura orariaNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026della singola scuola, per ciascun anno scolastico che viene inconsiderazione.Può dunque accadere che un docente con contratto a tempodeterminato espleti legittimamente la sua attività lavorativa per un numerodi ore settimanali inferiore al 50% dell’orario complessivo ordinario.È quanto accaduto nel caso dell’odierna controricorrente, la quale èstata destinataria di incarichi di supplenza di durata oraria settimanale paria sei ore per l’anno scolastico 2019/2020, quattro ore per l’anno scolastico2020/2021, due ore per l’anno scolastico 2021/2022I docenti con contratto a tempo determinato non si trovano, rispettoall’orario di lavoro, in una condizione pienamente comparabile rispetto aidocenti di ruolo.Pertanto, ove la Carta del docente venisse riconosciuta anche in favoredei docenti a tempo determinato con orario a tempo parziale inferiore al50% dell’orario complessivo, essi godrebbero di un beneficio che i docentidi ruolo possono ottenere solo svolgendo la loro attività lavorativa per unnumero di ore superiore, ciò che potrebbe evocare il rischio di“discriminazioni alla rovescia”.Inoltre, va considerato che, in base alla disciplina della Carta elettronicadel docente ratione temporis applicabile negli anni scolastici interessati dalpresente giudizio, il beneficio da erogare era pari a 500 euro annuali, senzache fosse prevista una graduazione in proporzione alle ore concretamentelavorate in rapporto all’orario complessivo ordinario dei docenti di ruolo,quali unici soggetti originariamente destinatari della misura.Pertanto, in quegli anni, un supplente che, come l’odiernacontroricorrente, avesse lavorato con un orario settimanale inferiore al 50%dell’orario complessivo avrebbe avuto diritto a percepire 500 euro annuali,vale a dire la stessa somma percepita dai supplenti e dai docenti di ruolocon orario pieno, o comunque superiore al 50% delle ore settimanali.Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/202616. Tale differenza di disciplina dell’orario di lavoro potrebbe portare aconsiderare i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato,assegnatari di incarichi per un numero di ore settimanali inferiore al 50%dell’orario complessivo, lavoratori non comparabili con i docenti di ruolo aifini della erogazione della Carta elettronica del docente prevista dall’art. 1,comma 121, della legge n. 107 del 2015.Il problema del “pro rata temporis”17. Un ulteriore profilo problematico riguarda l’importo della Carta deldocente da erogare in favore dei lavoratori a tempo determinato.Come si è visto, il testo originario dell’art. 1, comma 121, della legge n.107 del 2015 prevedeva che la Carta del docente venisse erogata nellamisura fissa di euro 500 annui e questa Corte, nel riconoscere il beneficioanche ai supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche non haoperato distinzioni quantitative.Per i docenti a tempo parziale, tuttavia, tanto la disciplina generaledell’art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2015, quanto la normativa collettiva sul lavoropart time dei docenti di ruolo prevedono che il trattamento economico enormativo debba essere proporzionato alla ridotta entità della prestazionelavorativa.Può dunque sorgere il dubbio che anche la Carta del docente, pur noncostituendo una retribuzione accessoria, rientri nel concetto di trattamentoeconomico e normativo proporzionale e soggiaccia al principio del pro ratatemporis, che pure la clausola 4 della direttiva 97/81/CE prevede.Del resto, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europeaha più volte affermato che la clausola 4, punto 2, dell’accordo quadroallegato alla direttiva 97/81 si applica a tutti i vantaggi pagati in denaro allavoratore quando la prestazione sia divisibile (v. Corte giust. Ue 5novembre 2014, C-476/12, [OSCURATO:PERSONA], punti 21e seguenti, e giurisprudenza precedente ivi richiamata).Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026A ciò deve aggiungersi che, come detto, il nuovo testo dell’art. 1, comma121 della legge n. 107 del 2015, non prevede più un importo fisso annualedella Carta del docente, ma un importo nominale variabile, che non puòsuperare i 500 euro annui e il cui esatto ammontare è determinatoannualmente con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, «sulla base delnumero dei docenti e del personale educativo di cui al primo periodo e dellerisorse di cui al comma 123».In particolare, il decreto ministeriale n. 59 del 31 marzo 2026, neldeterminare i criteri e le modalità di assegnazione della Carta per l’annoscolastico 2025/2026, ha stabilito che essa è riconosciuta al docente diruolo, al docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante edisponibile, al docente con contratto di supplenza fino al termine dellestatali di ogni ordine e grado, sia a tempo pieno che a tempo parziale,indicando in euro 383,00 il valore nominale.Pertanto, anche considerando l’incidenza dell’ampliamento della plateadei beneficiari sulla misura del beneficio, l’applicazione del principio del prorata, seppure originariamente non previsto, potrebbe valere a riequilibrareil riconoscimento della Carta in correlazione all’effettivo impegno lavorativodel destinatario.Motivi che giustificano il rinvio pregiudiziale18. I dubbi manifestati nei paragrafi precedenti rendono necessariointerrogare la Corte di giustizia dell’Unione europea per la necessitàdell’applicazione congiunta del principio di non discriminazione secondo duediverse direttive e, dunque, in ordine all’interpretazione da dare allaclausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 97/81/CE del Consigliodel 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parzialeconcluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES e alla clausola 4 dell’accordoquadro allegato alla Direttiva 99/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999Numero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempodeterminato.19. I quesiti da porre sono i seguenti.A) Se la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 97/81/CE delConsiglio del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro atempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES e la clausola 4dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE del Consiglio del 28giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro atempo determinato, anche lette in combinato disposto tra loro, debbanoessere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale, qualequella italiana di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015,nella versione anteriore alle modifiche apportate nel 2024 e nel 2025, laquale non prevede che la Carta elettronica del docente sia erogata in favoredei docenti con contratto di lavoro a tempo determinato e orario di lavoro atempo parziale in misura inferiore al 50% dell’orario complessivosettimanale, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.B) In caso di risposta affermativa al primo quesito, se la Carta elettronicadel docente, anche negli anni anteriori alla modifica dell’art. 1, comma 121,della legge n. 107 del 2015, debba essere erogata in favore dei docenti dicui al quesito A) nella stessa misura prevista per i docenti con orario dilavoro a tempo pieno e a tempo parziale in misura superiore al 50%dell’orario complessivo settimanale, o se invece debba essere applicato ilcriterio del «pro rata temporis», con conseguente erogazione della Cartaelettronica del docente per un importo proporzionale all’orario di lavoroeffettivo.20. La Corte di cassazione rimette alla Corte di Giustizia dell’Unioneeuropea le questioni pregiudiziali indicata sopra al paragrafo 18 e sospendeil presente giudizio nelle more della pronuncia della Corte di giustizia.21. Ai sensi delle “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali,relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale” dellaNumero registro generale 15459/2025Numero sezionale 2944/2026Numero di raccolta generale 24319/2026Data pubblicazione 31/07/2026CGUE (2019/C 380/01), dispone l’anonimizzazione dell’ordinanza dirimessione in caso di diffusione.22. Dispone la trasmissione alla CGUE di copia conforme all’originaledella presente ordinanza, di copia del fascicolo di causa, e di copia conformedella presente ordinanza con i dati delle persone fisiche anonimizzati. P.Q.MLa Corte visto l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europeae l’art. 295, cod. proc. civ., chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione europeadi pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione deldiritto UE indicata al paragrafo 19, punti A) e B) della motivazione dellapresente ordinanza. Dispone, nelle more della pronuncia della Corte digiustizia dell’Unione europea, la sospensione del presente giudizio.Dispone che copia conforme all’originale della presente ordinanza, nonchécopia del fascicolo di causa sia trasmessa alla Corte di Giustizia dell’Unioneeuropea. Riserva alla sentenza definitiva ogni pronuncia in ordine a spese ecompensi professionali del presente giudizio. Ordina, in caso di diffusione,l’anonimizzazione nei sensi di cui in motivazione, e la trasmissione allaCGUE anche di copia conforme della presente ordinanza anonimizzata.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 giugno 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24319/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris