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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08074/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 17/02/2015, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla commissione di quattro rapine aggravate e del reato di lesioni aggravate, in anni sei di reclusione ed euro 1.372 di multa., confermando nel resto la sentenza di primo grado.

La Corte di cassazione rilevava che il Tribunale di Rimini aveva applicato allo Spezzano l'aggravante speciale di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., individuando così, come pena base, quella di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di multa; aveva, quindi, operato su tale pena base - prima di quantificare il trattamento sanzionatorio per gli altri reati avvinti dalla continuazione - un aumento di 2/3 per la recidiva reiterata pluriaggravata, pervenendo ad una pena di anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 1.720,00 di multa.

Risultava evidente la violazione di legge, dal momento che il quarto comma dell'art. 63 cod. pen. prevede che, in caso di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, debba trovare applicazione la sola circostanza per la quale è prevista la pena più grave; potendo, peraltro, il giudice operare un aumento ai sensi dell'ultima parte della disposizione, che, però, non può eccedere la misura "ordinaria" di 1/3.

La Corte di appello, in sede di rinvio, nella motivazione, preso atto dell'errore giuridico, ha determinato la pena base, per il più grave reato sub capo A) del procedimento riunito, in anni quattro e mesi sei ed euro 1.032,00 di multa; ha aumentato per la recidiva nella misura di 1/3 (pari ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 340 di multa) fino alla pena di anni sei di reclusione ed euro 1.372,00 di multa; ha confermato gli aumenti per la continuazione come già determinati dal primo giudice (e quindi nella misura complessiva di mesi sei di reclusione ed euro 780,00 di multa), i quali non erano stati oggetto di annullamento.

Nel dispositivo, la Corte d'appello ha così testualmente statuito: " Ridetermina la pena in anni sei di reclusione ed euro 1.372,00 di multa".

Con ordinanza del 6 luglio 2021, la Corte di appello procedeva alla correzione dell'errore materiale e integrava il dispositivo nel senso che dopo le parole "ridetermina la pena" e prima delle parole "in anni sei di reclusione ed euro 1.372,00 di multa" sia inserita la parola "base". 2.Avverso il provvedimento in epigrafe, lo Spezzani - a mezzo del proprio difensore - propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt.127 e 130 cod. proc. pen., per aver la Corte territoriale proceduto alla correzione dell'errore materiale senza la fissazione dell'udienza di cui all'art 127 cod. proc. pen.Inoltre, la Suprema Corte annullava la precedente sentenza emessa dalla Corte d'appello in quanto sulla pena base individuata in anni quattro mesi sei era stato operato un aumento per la recidiva reiterata in misura eccedente 1/3.

Pertanto la pena base sulla quale la Corte avrebbe dovuto applicare l'aumento per la recidiva doveva essere indicata nella misura di anni quattro e mesi sei di reclusione.

Invero, ed erroneamente, la Corte bolognese rideterminava la pena base in anni sei di reclusione ed euro 1.372,00 di multa, quando invece, a seguito dell'aumento di 1/3 per la recidiva, avrebbe dovuto individuare la pena finale in anni sei ed euro 1.372,00 di multa (il successivo aumento di sei mesi totali per i reati in continuazione non è stato oggetto di annullamento).

Non si comprende, quindi, nè la pena base individuata, né la pena finale a seguito dell'aumento per la recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e l'ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso.

2. Preliminarmente, deve osservarsi che costituisce ius receptum il principio giurisprudenziale secondo il quale non può essere oggetto di autonoma impugnazione l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, in applicazione del principio generale contenuto nell'art.586 cod. proc. pen., posto che il primo provvedimento ha funzione accessoria e meramente integrativa rispetto al secondo (ex multis: Sez. 6, n. 2323 del 15/10/2014-dep. 19/01/2015-, R., Rv. 261868 - 01).

Quindi, correttamente l'impugnazione è stata proposta dalla difesa avverso la sentenza, denunciando sostanzialmente la violazione di legge.

3. Occorre, poi, sottolineare che, in tema di procedimento di correzione dell'errore materiale, l'art.130 cod. proc. pen. richiama l'art. 127 cod. proc. pen., che prevede che debba essere istaurato il contraddittorio fissando la data dell'udienza in camera di consiglio e avvisando le parti almeno dieci giorni prima.

Quest'ultima disposizione è prevista a pena di nullità.

L'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta, però, una nullità di ordine generale ex art.178 cod. proc. pen. (ex multis Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230; Sez. 1, n. 20984 del 23.06.2020, Zampollo, Rv. 279219), che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01.; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247).

4. Ebbene, nel caso di specie, appare evidente come il provvedimento di correzione non riguardi un errore materiale privo di incidenza sul contenuto del dispositivo perché ha ad oggetto una statuizione - quella del trattamento sanzionatorio -, la quale, al pari di quella sulla responsabilità, non può che derivare dal pieno contraddittorio e nel rispetto dei diritti della difesa, in ciò risiedendo il concreto interesse della parte a dedurre la violazione della legge processuale in questa sede e a partecipare alla procedura camerale attivata su sollecitazione del Pubblico ministero. 5.Nel caso di specie, contestando la correzione apportata, la difesa ha rappresentato un interesse concreto alla partecipazione all'udienza camerale al fine di interloquire sulla correttezza della stessa.

Effettivamente, la Corte territoriale ha rideterminato erroneamente la pena base in anni sei di reclusione ed euro 1.372,00 di multa, quando, invece, a seguito dell'aumento di 1/3 per la recidiva, avrebbe dovuto individuare la pena finale in anni sei ed euro 1.372,00 di multa, in ragione dell'annullamento disposto dalla Suprema Corte.

6. L'ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata.

Dispone trasmettersi gli atti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 17/02/2015, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla commissione di quattro rapine aggravate e del reato di lesioni aggravate, in anni sei di reclusione ed euro 1.372 di multa., confermando nel resto la sentenza di primo grado. La Corte di cassazione rilevava che il Tribunale di Rimini aveva applicato allo Spezzano l'aggravante speciale di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., individuando così, come pena base, quella di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di multa; aveva, quindi, operato su tale pena base - prima di quantificare il trattamento sanzionatorio per gli altri reati avvinti dalla continuazione - un aumento di 2/3 per la recidiva reiterata pluriaggravata, pervenendo ad una pena di anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 1.720,00 di multa. Risultava evidente la violazione di legge, dal momento che il quarto comma dell'art. 63 cod. pen. prevede che, in caso di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, debba trovare applicazione la sola circostanza per la quale è prevista la pena più grave; potendo, peraltro, il giudice operare un aumento ai sensi dell'ultima parte della disposizione, che, però, non può eccedere la misura "ordinaria" di 1/3. La Corte di appello, in sede di rinvio, nella motivazione, preso atto dell'errore giuridico, ha determinato la pena base, per il più grave reato sub capo A) del procedimento riunito, in anni quattro e mesi sei ed euro 1.032,00 di multa; ha aumentato per la recidiva nella misura di 1/3 (pari ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 340 di multa) fino alla pena di anni sei di reclusione ed euro 1.372,00 di multa; ha confermato gli aumenti per la continuazione come già determinati dal primo giudice (e quindi nella misura complessiva di mesi sei di reclusione ed euro 780,00 di multa), i quali non erano stati oggetto di annullamento. Nel dispositivo, la Corte d'appello ha così testualmente statuito: " Ridetermina la pena in anni sei di reclusione ed euro 1.372,00 di multa". Con ordinanza del 6 luglio 2021, la Corte di appello procedeva alla correzione dell'errore materiale e integrava il dispositivo nel senso che dopo le parole "ridetermina la pena" e prima delle parole "in anni sei di reclusione ed euro 1.372,00 di multa" sia inserita la parola "base". 2.Avverso il provvedimento in epigrafe, lo Spezzani - a mezzo del proprio difensore - propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt.127 e 130 cod. proc. pen., per aver la Corte territoriale proceduto alla correzione dell'errore materiale senza la fissazione dell'udienza di cui all'art 127 cod. proc. pen.Inoltre, la Suprema Corte annullava la precedente sentenza emessa dalla Corte d'appello in quanto sulla pena base individuata in anni quattro mesi sei era stato operato un aumento per la recidiva reiterata in misura eccedente 1/3. Pertanto la pena base sulla quale la Corte avrebbe dovuto applicare l'aumento per la recidiva doveva essere indicata nella misura di anni quattro e mesi sei di reclusione. Invero, ed erroneamente, la Corte bolognese rideterminava la pena base in anni sei di reclusione ed euro 1.372,00 di multa, quando invece, a seguito dell'aumento di 1/3 per la recidiva, avrebbe dovuto individuare la pena finale in anni sei ed euro 1.372,00 di multa (il successivo aumento di sei mesi totali per i reati in continuazione non è stato oggetto di annullamento). Non si comprende, quindi, nè la pena base individuata, né la pena finale a seguito dell'aumento per la recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e l'ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso. 2. Preliminarmente, deve osservarsi che costituisce ius receptum il principio giurisprudenziale secondo il quale non può essere oggetto di autonoma impugnazione l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, in applicazione del principio generale contenuto nell'art.586 cod. proc. pen., posto che il primo provvedimento ha funzione accessoria e meramente integrativa rispetto al secondo (ex multis: Sez. 6, n. 2323 del 15/10/2014-dep. 19/01/2015-, R., Rv. 261868 - 01). Quindi, correttamente l'impugnazione è stata proposta dalla difesa avverso la sentenza, denunciando sostanzialmente la violazione di legge. 3. Occorre, poi, sottolineare che, in tema di procedimento di correzione dell'errore materiale, l'art.130 cod. proc. pen. richiama l'art. 127 cod. proc. pen., che prevede che debba essere istaurato il contraddittorio fissando la data dell'udienza in camera di consiglio e avvisando le parti almeno dieci giorni prima. Quest'ultima disposizione è prevista a pena di nullità. L'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta, però, una nullità di ordine generale ex art.178 cod. proc. pen. (ex multis Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230; Sez. 1, n. 20984 del 23.06.2020, Zampollo, Rv. 279219), che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01.; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247). 4. Ebbene, nel caso di specie, appare evidente come il provvedimento di correzione non riguardi un errore materiale privo di incidenza sul contenuto del dispositivo perché ha ad oggetto una statuizione - quella del trattamento sanzionatorio -, la quale, al pari di quella sulla responsabilità, non può che derivare dal pieno contraddittorio e nel rispetto dei diritti della difesa, in ciò risiedendo il concreto interesse della parte a dedurre la violazione della legge processuale in questa sede e a partecipare alla procedura camerale attivata su sollecitazione del Pubblico ministero. 5.Nel caso di specie, contestando la correzione apportata, la difesa ha rappresentato un interesse concreto alla partecipazione all'udienza camerale al fine di interloquire sulla correttezza della stessa. Effettivamente, la Corte territoriale ha rideterminato erroneamente la pena base in anni sei di reclusione ed euro 1.372,00 di multa, quando, invece, a seguito dell'aumento di 1/3 per la recidiva, avrebbe dovuto individuare la pena finale in anni sei ed euro 1.372,00 di multa, in ragione dell'annullamento disposto dalla Suprema Corte. 6. L'ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti
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