CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13652/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore-intimato–avverso la sentenza n. 557/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 24/1/2019;Numero registro generale 27283/2019Numero sezionale 3546/2026Numero di raccolta generale 13652/2026Data pubblicazione 11/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 28/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOLuca [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazionedella sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributariaregionale della Campania aveva accolto l'appello del Comune di Praianoavverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Salerno n.4643/2017 con cui era stato accolto il ricorso avverso l'avviso diaccertamento ICI 2011 in ordine ad un immobile di proprietà delcontribuente.Il Comune è rimasto intimato.Il ricorrente da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnataper erronea dichiarazione di contumacia dell’appellato, pur essendosiquest’ultimo ritualmente costituito in giudizio in via telematica.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnatain quanto recante affermazioni inconciliabili avendo la Commissionetributaria regionale da una parte ritenuto verosimile che il coniuge delcontribuente avesse la dimora abituale in Praiano, nell’abitazione oggettodi tassazione, pur essendo residente anagraficamente a Roma, e dall’altrache non fosse stata provata la sussistenza dei presupposti per ottenerel’agevolazione fiscale destinata all’abitazione principale del nucleofamiliare.1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n.504 del 1992, come modificato dalla legge n. 296 del 2006 (Finanziaria2007), dell’art. 1, comma 173, nonché degli articoli 2967 e 2729 c.c.,quanto al riconoscimento dell’applicazione dell’aliquota ridotta ICI per lecd. abitazioni principali, deducendo che la sentenza impugnata non avevaNumero registro generale 27283/2019Numero sezionale 3546/2026Numero di raccolta generale 13652/2026Data pubblicazione 11/05/2026riconosciuto la detrazione in favore del contribuente sebbene in tema diI.C.I., ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le «abitazioniprincipali» dall'art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un'unità immobiliarepossa essere riconosciuta abitazione principale anche se costituisca laresidenza anagrafica di uno solo dei due coniugi e non anche dei suoifamiliari.1.3. Il terzo motivo, fondato, può essere esaminato e deciso conpriorità, giacché fondato su una ragione più liquida, che consente dimodificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze dicelerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111Cost. (cfr. Cass. n. 12002/2014; conf. Cass. n. 23531/2016).1.4. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 112 del 2025, ha inverodichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n.504/1992 (norma istitutiva dell’ICI), nella parte in cui subordinal’esenzione per abitazione principale alla dimora abituale non solo delcontribuente, ma anche dei suoi familiari.1.5. In linea con la precedente sentenza n. 209/2022 in tema di IMU,la Consulta ha quindi chiarito che l’esenzione si fonda su criteri oggettivi epersonali riferiti al possessore, e non al nucleo familiare.1.6. A seguito della pronuncia del Giudice delle leggi sopra richiamata,è stato così chiarito che, anche in tema di esenzione ICI per l’abitazioneprincipale, va escluso che la nozione di abitazione principale presuppongala dimora abituale del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficiospetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente, anche se ilconiuge (o, nella specie, gli altri componenti del nucleo familiare) abbianola dimora abituale in diverso Comune.1.7. Poste tali premesse, le censure formulate dal contribuente trovanofondamento, dovendo ritenersi legittima l'esenzione dall'ICI perl'abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione delnucleo familiare sia all'interno dello stesso territorio comunale sia inComuni diversi (come quella in esame, avendo il contribuente dimoraabituale e residenza anagrafica in Praiano ed il coniuge a Roma).Numero registro generale 27283/2019Numero sezionale 3546/2026Numero di raccolta generale 13652/2026Data pubblicazione 11/05/20261.8. Ne consegue l’erroneità della pronuncia impugnata laddoveesclude la sussistenza dell’esenzione in oggetto sul rilievo che non fossestato dimostrato che il coniuge del contribuente «avesse dimora abitualein Praiano pur se residente in Roma».2. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato va accolto il terzo motivo,assorbiti i rimanenti motivi3. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e lacassazione della sentenza impugnata4. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia,alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito,ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorsointroduttivo del contribuente.5. Poiché la decisione della Corte Costituzionale, in base al quale si èdecisa la causa, è stata emessa dopo la proposizione del ricorso incassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le speseprocessuali delle fasi di merito e di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; compensa trale parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 28.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])