CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 26354/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se44ite le conclusioni del PG 5.7o ) )k\- &••-, (3 `\\(..9,NrA Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto ministeriale di proroga di due anni del provvedimento di applicazione del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41- bis I. n. 354 del 1975. Ha ritenuto che le informazioni riportate nel decreto siano idonee a fondare l'apprezzamento in ordine all'attuale pericolo di ripresa del collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con la consorteria mafiosa di riferimento. Dallo spessore criminale di Focoso, come delineato dalle informazioni contenute nel decreto, discende l'estrema pericolosità dello stesso, e la probabilità che, ove rimesso in regime penitenziario ordinario, possa con maggiore disinvoltura e senza alcun limite effettivo, impartire ordini e svolgere in pieno il suo ruolo di rilievo in relazione alle perduranti attività criminali svolte nel territorio controllato dal gruppo di appartenenza. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. La motivazione non ha operato i necessari riferimenti alla effettiva posizione del ricorrente, in particolare nella individuazione di una consorteria ancora attiva sul territorio di cui fosse necessario prevenire i possibili contatti con Focoso. L'ordinanza non ha per nulla considerato quanto dedotto dalla difesa, ossia l'assenza di indici dimostrativi dell'esistenza e operatività della cd. famiglia di Siculiana. L'assenza di un contesto criminoso con cui relazionarsi fa venire meno il pericolo che il detenuto mantenga o riprenda dei contatti socialmente allarmanti. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Va anzitutto ricordato che il controllo di legittimità del provvedimento applicativo e di proroga del regime differenziato attiene soltanto ai vizi di violazione di legge, con la conseguenza che eventuali difetti di motivazione restano fuori dall'ambito del sindacato della Corte di cassazione. In sede di legittimità occorre verificare se il Tribunale abbia considerato i vari profili di rilevanza e in particolare, proprio ai fini della proroga, "l'attuale capacità del condannato di k mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis" dell'art. 41-bis ord. pen. e quindi sulla base di "un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l'altro, sulla posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un clan camorristico ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiari con l'esponente di vertice)" - Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912 -. 3. In forza delle premesse appena indicate si rileva che il Tribunale, contrariamente a quanto affermato in ricorso, ha dato conto del requisito della permanenza del gruppo associativo di riferimento, perché ha ricordato che nel decreto di proroga del Ministro della giustizia si è attestato che il gruppo è ancora attivo, presente sul territorio e conserva capacità operativa. Ai fini dell'apprezzamento del pericolo di relazioni del detenuto con il gruppo di appartenenza, ha sufficientemente delineato il profilo criminale del ricorrente, ricordando i dati che ne compongono una biografia allarmante e che danno prova di una spiccata pericolosità, con la conseguente probabilità che, ove rimesso in regime penitenziario ordinario, riprenda contatti con il gruppo di riferimento, in particolare, impartendo ordini e svolgendo in pieno il ruolo di rilievo. 4. Il Tribunale ha pertanto fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale, "ai fini della proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41-bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti" - Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221 -. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca