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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 18872/2022

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e difeso dall'avvocato- ricorrente -controE-[OSCURATO:SOCIETA]. (già Enel DistribuzioneS.p.A), in persona del legale rappresentante pro2022tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE1020GIULIO CESARE 21/23 presso lo studio degli avvocatiNumero registro generale 25469/2019ENRICO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che Numero sezionale 1020/2022Numero di raccolta generale 18872/2022la rappresentano e difendono; Data pubblicazione 10/06/2022- controricorrente -avverso la sentenza n. 3835/2019 della CORTED'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/06/2019R.G.N. 3019/2018;udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

La Corte d’appello di Napoli ha respinto ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA], confermandola sentenza di primo grado che, al paridell’ordinanza pronunciata all’esito della fasesommaria, aveva rigettato la domanda diillegittimità del licenziamento per giusta causaintimato il 5.10.2016.2.

La Corte territoriale ha premesso che allavoratore era stato contestato di aver rimosso duecontatori di energia elettrica, recanti segni dimanomissione e quindi inidonei alla genuinamisurazione dei consumi, senza effettuare lesegnalazioni prescritte dalle procedure aziendalie senza dare comunicazione alla strutturaNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022gerarchica delle manomissioni palesemenNutmee ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022visibili.3.

I giudici di appello hanno giudicato tempestivoil licenziamento intimato con lettera del05.10.2016, sul rilievo che l'intervallo di circaquattro mesi trovasse giustificazione nel fatto chei due contatori erano stati sostituitirispettivamente nel marzo e nel maggio 2016 e chela mancata segnalazione della loro manomissione eraemersa a seguito dei controlli eseguiti dopoqualche tempo sui gruppi di misura sostituiti,oltre che nella complessità dell'organizzazioneaziendale.4.

Hanno escluso che la lettera di licenziamentofosse priva della specificazione dei motivi inquanto la stessa faceva riferimento ai fattidescritti nella lettera di contestazione,richiamata e allegata in modo da costituire parteintegrante del provvedimento di recesso qualemotivazione dello stesso.5.

Hanno ritenuto sussistente la condottaaddebitata al lavoratore in base alle seguenticonsiderazioni: era pacifica la circostanza che imisuratori fossero stati sostituiti dal ricorrentee che presentassero manomissioni atte ad impedireNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022il controllo e la verifica dei consumi; Nuimle ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022lavoratore nel corso del giudizio, cambiandoversione rispetto a quanto dichiarato in sede digiustificazioni alla contestazione disciplinare,aveva sostenuto che i danni si erano verificatidopo la sostituzione dei contatori; era quindionere del reclamante allegare e provare che i dannierano stati provocati da circostanze fortuitesuccessive alla sostituzione, quali cadute o altrieventi accidentali, e non da manomissioni ad operadi terzi; tali prove non erano state fornite dallavoratore; non risultava quindi verosimile laricostruzione effettuata nel ricorso in opposizioneed era invece credibile e affidabile la confessioneresa dal ricorrente al momento dell'audizione, nelcorso della quale aveva depositato note debitamentesottoscritte.6.

La Corte di merito ha ritenuto la sanzioneespulsiva proporzionata alla gravità della condottasul rilievo che l’omessa segnalazione della rotturadolosa dei tenoni di chiusura dei misuratori, equindi della inidoneità di questi a registrare iconsumi, fosse idonea a ledere in modo irreparabileil rapporto fiduciario tra le parti.

Ha consideratoirrilevante la mancata prova del grave pregiudizioNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022in danno dell'azienda, richiesto dall'art.

Nu2m5e ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022c.c.n.l. quale condizione di punibilità nel casodi “mancate segnalazioni di guasti alle macchinee/o impianti o di irregolarità del servizio”,poiché nella fattispecie oggetto di causa non siera di fronte ad una irregolarità oppure ad unguasto, bensì ad una dolosa manomissione, idoneaad impedire la registrazione dei consumi, quindiad un'ipotesi ben più grave e tale da far venirmeno la fiducia dell'azienda nei confronti dellavoratore; ipotesi contemplata dall'art. 25, lett.f) del c.c.n.l. tra quelle punibili con illicenziamento con preavviso.7.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato a novemotivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito concontroricorso, illustrato da successiva memoria.Considerato che:8.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ., per non avere la Corteesaminato la questione, oggetto del primo motivodi reclamo (debitamente trascritto), relativa allaNumero registro generale 25469/2019tempestività del licenziamento rispetto al momento Numero sezionale 1020/2022Numero di raccolta generale 18872/2022in cui erano state rese le giustificazioni, in sede Data pubblicazione 10/06/2022di audizione con l'assistenza del rappresentantesindacale.

La sentenza impugnata ha unicamenteanalizzato l'arco temporale tra i fatti di rilievodisciplinare e la successiva contestazione,ritenendo tempestiva quest'ultima.9.

Con il secondo motivo, e in via subordinata, èdenunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ., l’omesso esame della identicaquestione relativa alla tempestività dellicenziamento, prospettandosi l’ammissibilitàdella stessa, nonostante la cd. doppia conforme,in mancanza di sovrapponibilità delle pronunce diprimo e secondo grado sul punto (solo la sentenzadi primo grado conterrebbe una statuizione sulpunto).10.

Con il terzo motivo di ricorso si addebita allasentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2, l. n.604 del 1966, modificato dalla l. n. 92 del 2012,a causa della mancata specificazione dei motivinella lettera di licenziamento.

Si rileva come lasocietà, nella lettera di recesso, si fosselimitata a richiamare la contestazione disciplinareNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022e ad affermare che le giustificazioni dNuemle ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022lavoratore non erano neppure in parte fondate,senza spiegare in alcun modo le ragioni.11.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione degliartt. 112 e 132, comma 2, cod. proc. civ., permotivazione perplessa e obiettivamenteincomprensibile.

La Corte d'appello, in base a unragionamento induttivo, ha ritenuto che ilricorrente avesse sostituito due contatori conevidenti segni di manomissione esterna e che fossepertanto responsabile in via disciplinare, ciò dopoaver addossato al lavoratore, con evidenteinversione degli oneri di prova, il compito didedurre e provare che i danni riportati dai duecontatori erano stati provocati da circostanzefortuite e accidentali, anziché da manomissioni adopera di terzi, e dopo aver ritenuto non necessarial'istruttoria sollecitata dal ricorrente in quantoinidonea a superare le incongruenze risultantidalla versione dal medesimo resa.12.

Con il quinto motivo è denunciata, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., lanullità della sentenza per violazione degli artt.Numero registro generale 25469/2019421 e 437 cod. proc. civ., poiché la sussistenza Numero sezionale 1020/2022Numero di raccolta generale 18872/2022della giusta causa si fonda su un'unica prova Data pubblicazione 10/06/2022diretta, costituita dai rilievi fotografici deicontatori di energia elettrica.

Tale documentazionefotografica è stata prodotta in versione visibilesolo in appello e su invito della Corteterritoriale.

Essa è priva di efficaciadimostrativa in quanto proviene dallo stesso datoredi lavoro, è riferita ad un momento successivo aquello di esecuzione degli interventi e non è statasottoposta ai necessari approfondimentispecialistici.13.

Con il sesto motivo si censura la sentenzad’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per violazione o falsaapplicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art.420 cod. proc. civ., dell'art. 5, l. n. 604 del1966, anche con riguardo ai principi del giustoprocesso di cui all'art. 111 Cost.14.

Si sostiene che le risultanze processualiimponevano alla Corte territoriale di riformare lasentenza di primo grado, previa ammissione deimezzi istruttori articolati dal ricorrente, cosìda non privarlo del diritto alla prova e dellatutela giurisdizionale, risultando sbrigativa edNumero registro generale 25469/2019incomprensibile la decisione di mancata ammissione Numero sezionale 1020/2022Numero di raccolta generale 18872/2022della prova testimoniale in quanto inidonea a Data pubblicazione 10/06/2022superare le incongruenze indicate in sentenza.15.

Con il settimo motivo è dedotta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., lanullità della sentenza per violazione dell'art. 25,lett. g), c.c.n.l. e dell’art. 30, l. n. 183 del2010.16.

Si sostiene che la Corte di merito abbia erratonell’aver ricondotto il fatto contestato all’art.25, lett. g) c.c.n.l., espressamente richiamatonella lettera di licenziamento, che consente lasanzione espulsiva in presenza di un grave dannosubito dalla società a causa della mancatasegnalazione, nella specie non provato; mentre ifatti contestati dovevano essere ricondotti allaprevisione dell’art. 25, lett. e) c.c.n.l. chepunisce con la sanzione conservativa il lavoratoreche “non provveda tempestivamente alle dovutesegnalazioni o incombenze in caso di guasti allemacchine e agli impianti o di irregolaritànell’andamento del servizio”.17.

Con l’ottavo motivo è denunciata, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., laviolazione o falsa applicazione degli artt. 2118 eNumero registro generale 25469/20192119 cod. civ. e dell’art. 2106 cod. civ., per la Numero sezionale 1020/2022Numero di raccolta generale 18872/2022sproporzione del recesso rispetto ai fatti Data pubblicazione 10/06/2022addebitati.

Il ricorrente ha perduto il lavoro dopo37 anni di servizio, a causa di due errori sumigliaia di interventi, inidonei a mettere indubbio la buona fede del medesimo.

La Corte dimerito non ha adeguatamente valutato tutti glielementi rilevanti ai fini della proporzionalitàe, in particolare, la concreta gravità dei fattiaddebitati, la portata oggettiva e soggettiva deimedesimi e l'intensità del profilo intenzionale.18.

Con il nono motivo è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazionedell’art. 92 cod. proc. civ., per avere la Corted’appello condannato il lavoratore al pagamentodelle spese di lite, anziché compensare le stesse,in base alla sentenza della Corte Cost. n. 77 del2018.19.

I primi due motivi di ricorso, da trattareunitariamente in quanto afferiscono alla medesimaquestione, non possono trovare accoglimento.20.

La Corte d’appello ha motivatamente escluso undifetto di tempestività del licenziamento rispettoai fatti commessi (“dal momento dei fatti -[…]perfezionati in data 14 maggio 2016- a quello delNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022licenziamento sono trascorsi poco più di quattNurmoe ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022mesi durante i quali la società ha dovuto svolgerecontrolli, incrociare i dati, contestare i fatti evalutare la congruità delle giustificazioni. […]Il lasso di tempo intercorso appare del tuttocongruo in ragione dell'organizzazione aziendale,della delicatezza dei controlli e delle valutazionida compiere, implicanti anche verifiche dicarattere tecnico.

Correttamente quindi è stataritenuta tempestiva la contestazione del 5.8.2016ed il successivo licenziamento comunicato con notadel 5.10.2016 giacché lo spazio temporale cosìdelimitato appare idoneo a contemperare, da un latol'esigenza di un'adeguata ponderazione dei fattinell'interesse dello stesso lavoratore, dall'altroquella di consentire al lavoratore un'adeguatadifesa”); ha quindi esaminato sia il segmentotemporale tra la commissione dei fatti e lacontestazione disciplinare e sia il segmentosuccessivo intercorso tra le giustificazioni resedal lavoratore e la decisione datoriale di recesso;con valutazione non suscettibile di censura inquesta sede di legittimità, ha ritenuto congruo,per le ragioni specificamente esposte, ilcomplessivo intervallo temporale, e quindi ciascunNumero registro generale 25469/2019segmento di esso.

Non vi è perciò spazio per Numero sezionale 1020/2022Numero di raccolta generale 18872/2022configurare il vizio di omessa pronuncia in Data pubblicazione 10/06/2022violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., né quellodi omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc. civ.21.

Anche il terzo motivo è infondato.22.

Questa Corte ha chiarito (v.

Cass. n. 6678 del2019; n. 16795 del 2020) che, in tema dilicenziamento individuale, la novella dell'art. 2,comma 2, della l. n. 604 del 1966 per operadell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, siè limitata a rimuovere l'anomalia della possibilitàdi intimare un licenziamento scritto immotivato,introducendo la contestualità dei motivi, ma nonha mutato la funzione della motivazione, che restaquella di consentire al lavoratore di comprendere,nei termini essenziali, le ragioni del recesso; neconsegue che nella comunicazione del licenziamentoil datore di lavoro ha l'onere di specificarne imotivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddettamodifica legislativa, a esporre in modo analiticotutti gli elementi di fatto e di diritto alla basedel provvedimento.23.

Nel caso di specie, la Corte di merito haritenuto che il richiamo nella lettera diNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022licenziamento ai fatti addebitati, come descritNutmie ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022nella lettera di contestazione, fosse idoneo a farcomprendere le ragioni del recesso e talevalutazione appare conforme ai principi sopraesposti.24.

Si esaminano ora, per ragioni di prioritàlogica e congiuntamente, il settimo e l’ottavomotivo di ricorso che sono fondati e devono trovareaccoglimento.25.

La Corte d’appello, in base all’accertamentofattuale svolto, ha ritenuto integrato l’addebitocontestato e cioè l’omessa segnalazione, da partedel lavoratore, delle manomissioni visibili sui duecontatori sostituiti.26.

Ai fini della valutazione di gravità dellacondotta e di proporzionalità del licenziamento,ha esaminato le disposizioni del contrattocollettivo ed ha escluso la sussumibilità dellafattispecie concreta nelle previsioni concernentile “mancate segnalazioni di guasti alle macchinee/o impianti o di irregolarità del servizio”,osservando che, nel caso di specie, al lavoratoreera stata contestata l’omessa segnalazione (non diguasti o irregolarità bensì) di una dolosamanomissione idonea ad inficiare la registrazioneNumero registro generale 25469/2019dei consumi, che costituiva ipotesi ben più grave Numero sezionale 1020/2022Numero di raccolta generale 18872/2022e tale “da far venir meno radicalmente la fiducia Data pubblicazione 10/06/2022dell’Azienda nei confronti del lavoratore”.27.

Come costantemente affermato da questa Corte,la scala valoriale recepita dai contratticollettivi costituisce uno dei parametri cuioccorre fare riferimento per riempire di contenutola clausola generale dell'art. 2119 cod. civ. (v.Cass. n. 9396 del 2017; n. 18715 del 2016) e ilpotere del giudice di valutare la legittimità dellicenziamento disciplinare, quanto allaproporzionalità della sanzione, anche attraversole previsioni contenute nei contratti collettivi,trova un fondamento normativo nella legge n. 183del 2010, che all'art. 30 comma 3 ha previsto che:"nel valutare le motivazioni poste a base dellicenziamento, il giudice tiene conto delletipizzazioni di giusta causa e di giustificatomotivo presenti nei contratti collettivi di lavorostipulati dai sindacati comparativamente piùrappresentativi ovvero nei contratti individualidi lavoro ove stipulati con l'assistenza e laconsulenza delle commissioni di certificazione dicui al titolo VIII del decreto legislativo 10Numero registro generale 25469/2019settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni" Numero sezionale 1020/2022Numero di raccolta generale 18872/2022(v. da ultimo Cass. n. 11665 del 2022).

Data pubblicazione 10/06/202228.

Al giudice è demandato di interpretare la fontenegoziale e verificare la sussumibilità del fattocontestato nella previsione collettiva anchegravità della condotta (v.

Cass. n. 11665 del 2022cit.).29.

Nella fattispecie oggetto di causa, l’art. 25del contratto collettivo applicato contempla trale condotte punibili con sanzione conservativaquella del lavoratore che “non provvedatempestivamente alle dovute segnalazioni oincombenze in caso di guasti alle macchine e agliimpianti o di irregolarità nell’andamento delservizio”.

La medesima condotta di mancatasegnalazione è considerata punibile con la sanzionedel licenziamento con preavviso ove arrechi “gravepregiudizio all’Azienda”.

Incorre, invece, nellicenziamento senza preavviso il lavoratore che“arrechi all’Azienda grave nocumento morale e/omateriale o che compia, in connessione con losvolgimento del rapporto di lavoro, atti checostituiscano delitto a termini di legge”; traquesti, a titolo esemplificativo, graveNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022insubordinazione ai superiori, furto nell’AziendNuam,e ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022trafugamento di schizzi, disegni, progetti diimpianti ecc., danneggiamento volontario dimateriale di proprietà dell’Azienda, abbandono delposto di lavoro da cui possa derivare pregiudizioalla incolumità delle persone o alla sicurezzadegli impianti, assunzione di comportamenti chepossano provocare grave pregiudizio alla incolumitàdelle persone o alla sicurezza degli impianti.30.

Nella scala valoriale adottata dal contrattocollettivo di categoria, la condotta negligente dellavoratore che abbia omesso le dovute segnalazioniè sanzionata con il licenziamento (con preavviso)a condizione che abbia provocato un “gravepregiudizio all’Azienda”.31.

La sentenza impugnata ha ritenuto che ilcarattere doloso della manomissione non segnalatafacesse venir meno l’affidamento nella correttezzadell’operato del dipendente, e quindi giustificassela massima sanzione espulsiva, in tal modotrasferendo sul lavoratore le caratteristichenegative di una condotta attribuibileesclusivamente a terzi.

A causa di tale errore diprospettiva, i giudici di appello hanno escluso lasussumibilità della condotta del lavoratore nelleNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022previsioni contrattuali relative alla omesNusmae ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022segnalazione di guasti e irregolarità ed hannogiudicato irrilevante sia l’elemento soggettivodella condotta del lavoratore, di negligenza, e sial’assenza di un grave pregiudizio per la società.32.

Tale errore di impostazione porta a ritenereintegrato il vizio di violazione delle norme didiritto denunciate e del contratto collettivo subspecie di errore di sussunzione, per avere la Corteterritoriale negato la riconducibilità dellacondotta contestata alle previsioni contrattualirelative alla omessa segnalazione di guasti eirregolarità dando peso dirimente ad un elementoestraneo alla condotta del lavoratore (lamanomissione dei contatori ad opera di terzi) edoscurare, fino a renderli del tutto irrilevanti, irequisiti che le parti collettive hanno individuatocome significativi dei diversi livelli diinadempimento da parte dei lavoratori.33.

Per le ragioni esposte sono fondati il settimoe l’ottavo motivo di ricorso che devono pertantotrovare accoglimento, risultando infondati i primitre motivi di ricorso ed assorbiti i residuimotivi.

La sentenza impugnata deve essere cassataNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022in relazione ai motivi accolti, con rinvio alNulmae ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022medesima Corte d’appello, in diversa composizione,che procederà ad un nuovo esame della fattispecieoggetto di causa, valutando la sussumibilità dellastessa nelle previsioni del contratto collettivo aprescindere dal rilievo della condotta dolosa delterzo.

La Corte di rinvio provvederà, inoltre, allaregolazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il settimo e l’ottavo motivo diricorso, rigetta il primo, il secondo e il terzomotivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassala sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte d’appello di Napoli,in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato- ricorrente -controE-[OSCURATO:SOCIETA]. (già Enel DistribuzioneS.p.A), in persona del legale rappresentante pro2022tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE1020GIULIO CESARE 21/23 presso lo studio degli avvocatiNumero registro generale 25469/2019ENRICO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che Numero sezionale 1020/2022Numero di raccolta generale 18872/2022la rappresentano e difendono; Data pubblicazione 10/06/2022- controricorrente -avverso la sentenza n. 3835/2019 della CORTED'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/06/2019R.G.N. 3019/2018;udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA], confermandola sentenza di primo grado che, al paridell’ordinanza pronunciata all’esito della fasesommaria, aveva rigettato la domanda diillegittimità del licenziamento per giusta causaintimato il 5.10.2016.2. La Corte territoriale ha premesso che allavoratore era stato contestato di aver rimosso duecontatori di energia elettrica, recanti segni dimanomissione e quindi inidonei alla genuinamisurazione dei consumi, senza effettuare lesegnalazioni prescritte dalle procedure aziendalie senza dare comunicazione alla strutturaNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022gerarchica delle manomissioni palesemenNutmee ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022visibili.3. I giudici di appello hanno giudicato tempestivoil licenziamento intimato con lettera del05.10.2016, sul rilievo che l'intervallo di circaquattro mesi trovasse giustificazione nel fatto chei due contatori erano stati sostituitirispettivamente nel marzo e nel maggio 2016 e chela mancata segnalazione della loro manomissione eraemersa a seguito dei controlli eseguiti dopoqualche tempo sui gruppi di misura sostituiti,oltre che nella complessità dell'organizzazioneaziendale.4. Hanno escluso che la lettera di licenziamentofosse priva della specificazione dei motivi inquanto la stessa faceva riferimento ai fattidescritti nella lettera di contestazione,richiamata e allegata in modo da costituire parteintegrante del provvedimento di recesso qualemotivazione dello stesso.5. Hanno ritenuto sussistente la condottaaddebitata al lavoratore in base alle seguenticonsiderazioni: era pacifica la circostanza che imisuratori fossero stati sostituiti dal ricorrentee che presentassero manomissioni atte ad impedireNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022il controllo e la verifica dei consumi; Nuimle ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022lavoratore nel corso del giudizio, cambiandoversione rispetto a quanto dichiarato in sede digiustificazioni alla contestazione disciplinare,aveva sostenuto che i danni si erano verificatidopo la sostituzione dei contatori; era quindionere del reclamante allegare e provare che i dannierano stati provocati da circostanze fortuitesuccessive alla sostituzione, quali cadute o altrieventi accidentali, e non da manomissioni ad operadi terzi; tali prove non erano state fornite dallavoratore; non risultava quindi verosimile laricostruzione effettuata nel ricorso in opposizioneed era invece credibile e affidabile la confessioneresa dal ricorrente al momento dell'audizione, nelcorso della quale aveva depositato note debitamentesottoscritte.6. La Corte di merito ha ritenuto la sanzioneespulsiva proporzionata alla gravità della condottasul rilievo che l’omessa segnalazione della rotturadolosa dei tenoni di chiusura dei misuratori, equindi della inidoneità di questi a registrare iconsumi, fosse idonea a ledere in modo irreparabileil rapporto fiduciario tra le parti. Ha consideratoirrilevante la mancata prova del grave pregiudizioNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022in danno dell'azienda, richiesto dall'art. Nu2m5e ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022c.c.n.l. quale condizione di punibilità nel casodi “mancate segnalazioni di guasti alle macchinee/o impianti o di irregolarità del servizio”,poiché nella fattispecie oggetto di causa non siera di fronte ad una irregolarità oppure ad unguasto, bensì ad una dolosa manomissione, idoneaad impedire la registrazione dei consumi, quindiad un'ipotesi ben più grave e tale da far venirmeno la fiducia dell'azienda nei confronti dellavoratore; ipotesi contemplata dall'art. 25, lett.f) del c.c.n.l. tra quelle punibili con illicenziamento con preavviso.7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato a novemotivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito concontroricorso, illustrato da successiva memoria.Considerato che:8. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ., per non avere la Corteesaminato la questione, oggetto del primo motivodi reclamo (debitamente trascritto), relativa allaNumero registro generale 25469/2019tempestività del licenziamento rispetto al momento Numero sezionale 1020/2022Numero di raccolta generale 18872/2022in cui erano state rese le giustificazioni, in sede Data pubblicazione 10/06/2022di audizione con l'assistenza del rappresentantesindacale. La sentenza impugnata ha unicamenteanalizzato l'arco temporale tra i fatti di rilievodisciplinare e la successiva contestazione,ritenendo tempestiva quest'ultima.9. Con il secondo motivo, e in via subordinata, èdenunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ., l’omesso esame della identicaquestione relativa alla tempestività dellicenziamento, prospettandosi l’ammissibilitàdella stessa, nonostante la cd. doppia conforme,in mancanza di sovrapponibilità delle pronunce diprimo e secondo grado sul punto (solo la sentenzadi primo grado conterrebbe una statuizione sulpunto).10. Con il terzo motivo di ricorso si addebita allasentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2, l. n.604 del 1966, modificato dalla l. n. 92 del 2012,a causa della mancata specificazione dei motivinella lettera di licenziamento. Si rileva come lasocietà, nella lettera di recesso, si fosselimitata a richiamare la contestazione disciplinareNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022e ad affermare che le giustificazioni dNuemle ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022lavoratore non erano neppure in parte fondate,senza spiegare in alcun modo le ragioni.11. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione degliartt. 112 e 132, comma 2, cod. proc. civ., permotivazione perplessa e obiettivamenteincomprensibile. La Corte d'appello, in base a unragionamento induttivo, ha ritenuto che ilricorrente avesse sostituito due contatori conevidenti segni di manomissione esterna e che fossepertanto responsabile in via disciplinare, ciò dopoaver addossato al lavoratore, con evidenteinversione degli oneri di prova, il compito didedurre e provare che i danni riportati dai duecontatori erano stati provocati da circostanzefortuite e accidentali, anziché da manomissioni adopera di terzi, e dopo aver ritenuto non necessarial'istruttoria sollecitata dal ricorrente in quantoinidonea a superare le incongruenze risultantidalla versione dal medesimo resa.12. Con il quinto motivo è denunciata, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., lanullità della sentenza per violazione degli artt.Numero registro generale 25469/2019421 e 437 cod. proc. civ., poiché la sussistenza Numero sezionale 1020/2022Numero di raccolta generale 18872/2022della giusta causa si fonda su un'unica prova Data pubblicazione 10/06/2022diretta, costituita dai rilievi fotografici deicontatori di energia elettrica. Tale documentazionefotografica è stata prodotta in versione visibilesolo in appello e su invito della Corteterritoriale. Essa è priva di efficaciadimostrativa in quanto proviene dallo stesso datoredi lavoro, è riferita ad un momento successivo aquello di esecuzione degli interventi e non è statasottoposta ai necessari approfondimentispecialistici.13. Con il sesto motivo si censura la sentenzad’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per violazione o falsaapplicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art.420 cod. proc. civ., dell'art. 5, l. n. 604 del1966, anche con riguardo ai principi del giustoprocesso di cui all'art. 111 Cost.14. Si sostiene che le risultanze processualiimponevano alla Corte territoriale di riformare lasentenza di primo grado, previa ammissione deimezzi istruttori articolati dal ricorrente, cosìda non privarlo del diritto alla prova e dellatutela giurisdizionale, risultando sbrigativa edNumero registro generale 25469/2019incomprensibile la decisione di mancata ammissione Numero sezionale 1020/2022Numero di raccolta generale 18872/2022della prova testimoniale in quanto inidonea a Data pubblicazione 10/06/2022superare le incongruenze indicate in sentenza.15. Con il settimo motivo è dedotta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., lanullità della sentenza per violazione dell'art. 25,lett. g), c.c.n.l. e dell’art. 30, l. n. 183 del2010.16. Si sostiene che la Corte di merito abbia erratonell’aver ricondotto il fatto contestato all’art.25, lett. g) c.c.n.l., espressamente richiamatonella lettera di licenziamento, che consente lasanzione espulsiva in presenza di un grave dannosubito dalla società a causa della mancatasegnalazione, nella specie non provato; mentre ifatti contestati dovevano essere ricondotti allaprevisione dell’art. 25, lett. e) c.c.n.l. chepunisce con la sanzione conservativa il lavoratoreche “non provveda tempestivamente alle dovutesegnalazioni o incombenze in caso di guasti allemacchine e agli impianti o di irregolaritànell’andamento del servizio”.17. Con l’ottavo motivo è denunciata, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., laviolazione o falsa applicazione degli artt. 2118 eNumero registro generale 25469/20192119 cod. civ. e dell’art. 2106 cod. civ., per la Numero sezionale 1020/2022Numero di raccolta generale 18872/2022sproporzione del recesso rispetto ai fatti Data pubblicazione 10/06/2022addebitati. Il ricorrente ha perduto il lavoro dopo37 anni di servizio, a causa di due errori sumigliaia di interventi, inidonei a mettere indubbio la buona fede del medesimo. La Corte dimerito non ha adeguatamente valutato tutti glielementi rilevanti ai fini della proporzionalitàe, in particolare, la concreta gravità dei fattiaddebitati, la portata oggettiva e soggettiva deimedesimi e l'intensità del profilo intenzionale.18. Con il nono motivo è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazionedell’art. 92 cod. proc. civ., per avere la Corted’appello condannato il lavoratore al pagamentodelle spese di lite, anziché compensare le stesse,in base alla sentenza della Corte Cost. n. 77 del2018.19. I primi due motivi di ricorso, da trattareunitariamente in quanto afferiscono alla medesimaquestione, non possono trovare accoglimento.20. La Corte d’appello ha motivatamente escluso undifetto di tempestività del licenziamento rispettoai fatti commessi (“dal momento dei fatti -[…]perfezionati in data 14 maggio 2016- a quello delNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022licenziamento sono trascorsi poco più di quattNurmoe ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022mesi durante i quali la società ha dovuto svolgerecontrolli, incrociare i dati, contestare i fatti evalutare la congruità delle giustificazioni. […]Il lasso di tempo intercorso appare del tuttocongruo in ragione dell'organizzazione aziendale,della delicatezza dei controlli e delle valutazionida compiere, implicanti anche verifiche dicarattere tecnico. Correttamente quindi è stataritenuta tempestiva la contestazione del 5.8.2016ed il successivo licenziamento comunicato con notadel 5.10.2016 giacché lo spazio temporale cosìdelimitato appare idoneo a contemperare, da un latol'esigenza di un'adeguata ponderazione dei fattinell'interesse dello stesso lavoratore, dall'altroquella di consentire al lavoratore un'adeguatadifesa”); ha quindi esaminato sia il segmentotemporale tra la commissione dei fatti e lacontestazione disciplinare e sia il segmentosuccessivo intercorso tra le giustificazioni resedal lavoratore e la decisione datoriale di recesso;con valutazione non suscettibile di censura inquesta sede di legittimità, ha ritenuto congruo,per le ragioni specificamente esposte, ilcomplessivo intervallo temporale, e quindi ciascunNumero registro generale 25469/2019segmento di esso. Non vi è perciò spazio per Numero sezionale 1020/2022Numero di raccolta generale 18872/2022configurare il vizio di omessa pronuncia in Data pubblicazione 10/06/2022violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., né quellodi omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc. civ.21. Anche il terzo motivo è infondato.22. Questa Corte ha chiarito (v. Cass. n. 6678 del2019; n. 16795 del 2020) che, in tema dilicenziamento individuale, la novella dell'art. 2,comma 2, della l. n. 604 del 1966 per operadell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, siè limitata a rimuovere l'anomalia della possibilitàdi intimare un licenziamento scritto immotivato,introducendo la contestualità dei motivi, ma nonha mutato la funzione della motivazione, che restaquella di consentire al lavoratore di comprendere,nei termini essenziali, le ragioni del recesso; neconsegue che nella comunicazione del licenziamentoil datore di lavoro ha l'onere di specificarne imotivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddettamodifica legislativa, a esporre in modo analiticotutti gli elementi di fatto e di diritto alla basedel provvedimento.23. Nel caso di specie, la Corte di merito haritenuto che il richiamo nella lettera diNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022licenziamento ai fatti addebitati, come descritNutmie ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022nella lettera di contestazione, fosse idoneo a farcomprendere le ragioni del recesso e talevalutazione appare conforme ai principi sopraesposti.24. Si esaminano ora, per ragioni di prioritàlogica e congiuntamente, il settimo e l’ottavomotivo di ricorso che sono fondati e devono trovareaccoglimento.25. La Corte d’appello, in base all’accertamentofattuale svolto, ha ritenuto integrato l’addebitocontestato e cioè l’omessa segnalazione, da partedel lavoratore, delle manomissioni visibili sui duecontatori sostituiti.26. Ai fini della valutazione di gravità dellacondotta e di proporzionalità del licenziamento,ha esaminato le disposizioni del contrattocollettivo ed ha escluso la sussumibilità dellafattispecie concreta nelle previsioni concernentile “mancate segnalazioni di guasti alle macchinee/o impianti o di irregolarità del servizio”,osservando che, nel caso di specie, al lavoratoreera stata contestata l’omessa segnalazione (non diguasti o irregolarità bensì) di una dolosamanomissione idonea ad inficiare la registrazioneNumero registro generale 25469/2019dei consumi, che costituiva ipotesi ben più grave Numero sezionale 1020/2022Numero di raccolta generale 18872/2022e tale “da far venir meno radicalmente la fiducia Data pubblicazione 10/06/2022dell’Azienda nei confronti del lavoratore”.27. Come costantemente affermato da questa Corte,la scala valoriale recepita dai contratticollettivi costituisce uno dei parametri cuioccorre fare riferimento per riempire di contenutola clausola generale dell'art. 2119 cod. civ. (v.Cass. n. 9396 del 2017; n. 18715 del 2016) e ilpotere del giudice di valutare la legittimità dellicenziamento disciplinare, quanto allaproporzionalità della sanzione, anche attraversole previsioni contenute nei contratti collettivi,trova un fondamento normativo nella legge n. 183del 2010, che all'art. 30 comma 3 ha previsto che:"nel valutare le motivazioni poste a base dellicenziamento, il giudice tiene conto delletipizzazioni di giusta causa e di giustificatomotivo presenti nei contratti collettivi di lavorostipulati dai sindacati comparativamente piùrappresentativi ovvero nei contratti individualidi lavoro ove stipulati con l'assistenza e laconsulenza delle commissioni di certificazione dicui al titolo VIII del decreto legislativo 10Numero registro generale 25469/2019settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni" Numero sezionale 1020/2022Numero di raccolta generale 18872/2022(v. da ultimo Cass. n. 11665 del 2022). Data pubblicazione 10/06/202228. Al giudice è demandato di interpretare la fontenegoziale e verificare la sussumibilità del fattocontestato nella previsione collettiva anchegravità della condotta (v. Cass. n. 11665 del 2022cit.).29. Nella fattispecie oggetto di causa, l’art. 25del contratto collettivo applicato contempla trale condotte punibili con sanzione conservativaquella del lavoratore che “non provvedatempestivamente alle dovute segnalazioni oincombenze in caso di guasti alle macchine e agliimpianti o di irregolarità nell’andamento delservizio”. La medesima condotta di mancatasegnalazione è considerata punibile con la sanzionedel licenziamento con preavviso ove arrechi “gravepregiudizio all’Azienda”. Incorre, invece, nellicenziamento senza preavviso il lavoratore che“arrechi all’Azienda grave nocumento morale e/omateriale o che compia, in connessione con losvolgimento del rapporto di lavoro, atti checostituiscano delitto a termini di legge”; traquesti, a titolo esemplificativo, graveNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022insubordinazione ai superiori, furto nell’AziendNuam,e ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022trafugamento di schizzi, disegni, progetti diimpianti ecc., danneggiamento volontario dimateriale di proprietà dell’Azienda, abbandono delposto di lavoro da cui possa derivare pregiudizioalla incolumità delle persone o alla sicurezzadegli impianti, assunzione di comportamenti chepossano provocare grave pregiudizio alla incolumitàdelle persone o alla sicurezza degli impianti.30. Nella scala valoriale adottata dal contrattocollettivo di categoria, la condotta negligente dellavoratore che abbia omesso le dovute segnalazioniè sanzionata con il licenziamento (con preavviso)a condizione che abbia provocato un “gravepregiudizio all’Azienda”.31. La sentenza impugnata ha ritenuto che ilcarattere doloso della manomissione non segnalatafacesse venir meno l’affidamento nella correttezzadell’operato del dipendente, e quindi giustificassela massima sanzione espulsiva, in tal modotrasferendo sul lavoratore le caratteristichenegative di una condotta attribuibileesclusivamente a terzi. A causa di tale errore diprospettiva, i giudici di appello hanno escluso lasussumibilità della condotta del lavoratore nelleNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022previsioni contrattuali relative alla omesNusmae ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022segnalazione di guasti e irregolarità ed hannogiudicato irrilevante sia l’elemento soggettivodella condotta del lavoratore, di negligenza, e sial’assenza di un grave pregiudizio per la società.32. Tale errore di impostazione porta a ritenereintegrato il vizio di violazione delle norme didiritto denunciate e del contratto collettivo subspecie di errore di sussunzione, per avere la Corteterritoriale negato la riconducibilità dellacondotta contestata alle previsioni contrattualirelative alla omessa segnalazione di guasti eirregolarità dando peso dirimente ad un elementoestraneo alla condotta del lavoratore (lamanomissione dei contatori ad opera di terzi) edoscurare, fino a renderli del tutto irrilevanti, irequisiti che le parti collettive hanno individuatocome significativi dei diversi livelli diinadempimento da parte dei lavoratori.33. Per le ragioni esposte sono fondati il settimoe l’ottavo motivo di ricorso che devono pertantotrovare accoglimento, risultando infondati i primitre motivi di ricorso ed assorbiti i residuimotivi. La sentenza impugnata deve essere cassataNumero registro generale 25469/2019Numero sezionale 1020/2022in relazione ai motivi accolti, con rinvio alNulmae ro di raccolta generale 18872/2022Data pubblicazione 10/06/2022medesima Corte d’appello, in diversa composizione,che procederà ad un nuovo esame della fattispecieoggetto di causa, valutando la sussumibilità dellastessa nelle previsioni del contratto collettivo aprescindere dal rilievo della condotta dolosa delterzo. La Corte di rinvio provvederà, inoltre, allaregolazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il settimo e l’ottavo motivo diricorso, rigetta il primo, il secondo e il terzomotivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassala sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte d’appello di Napoli,in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18872/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris