Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14811/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

al prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giovanardi ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) edal prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –controComune di Carmignano di Brenta (81000410282), in persona del suoSindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 1058/2022, depositata il 15 settembre 2022,della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto;Numero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 15aprile 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, el’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il Comune di Carmignano di Brenta;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte diCassazione rigetti il ricorso.1. – Con sentenza n. 1058/2022, depositata il 15 settembre 2022,la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., così confermandola decisione di primo grado che, a sua volta, aveva disattesol’impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi dal Comune diCarmignano di Brenta per il recupero a tassazione dell’ICI, e dell’IMU,dovute dalla contribuente per gli anni dal 2011 al 2013, ed in relazioneal possesso di aree edificabili.1.1 – Il giudice del gravame ha rilevato che:- l’assunta inedificabilità delle aree confondeva «la nozione tecnicadi edificazione con quella (rilevante ai fini ICI/IMU) di “merapotenzialità edificatoria” che riguarda anche le zone destinate a servizipubblici o di interesse pubblico nelle quali sono preventivabili interventidi parte privata.»;- difatti, inapplicabile, nella fattispecie, la sopravvenuta leggeregionale n. 14 del 4 aprile 2019, le superfici edificabili in contestazionericadevano [per effetto della «Variante al [OSCURATO:PERSONA] (P.R.G.C.), approvata con Delibera della Giunta RegionaleVeneto n. 2889 del 3/10/2003] nella [OSCURATO:PERSONA] la realizzazione di interventi edilizi, in particolare servizi edNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026PUA da realizzare mediante interventi convenzionati e che indichi anchele aree da cedere gratuitamente al demanio comunale»;- in particolare nella ZTO F/SP1 erano previsti interventi «finalizzatiall’uso collettivo di beni privati e demaniali ed in particolare: 1) allaformazione di una cassa di espansione idraulica per le piene con ritornocentenario; 2) alla creazione di servizi per il tempo libero compresi inecessari parcheggi; (Aree adibite a servizi ed attrezzature per il tempolibero); 3) di aree soggette ad attività di restauro ambientale; (Aree direstauro ambientale) 4) di aree demaniali per le quali sono previstiinterventi di rinaturalizzazione; (Aree d’intervento naturalistico); 5) diaree in cui è consentita l’attività agricola (Zona agricola); 6) allarealizzazione di un percorso naturalistico per la fruizione pedonaledell’area stessa.»;- venivano (così) in considerazione aree edificabili rispetto alle qualiil vincolo idrogeologico poteva assumere rilievo «sulla determinazionedella base imponibile -in ossequio a quanto previsto dall’art. 5, co. 5,d.lgs. n. 504/1992 -»;- l’atto impositivo risultava congruamente motivato in quanto«nella tabella contenuta nell’allegato A all’avviso di accertamento sonostate riportate, come specificato in testa al citato prospetto, “le partitein possesso del contribuente suddiviso per identificativo catastale, ovesono indicati i Mq. edificabili, la zona territoriale di ubicazione, cosìcome individuato dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il valorevenale in comune commercio delle aree».2. - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre per la cassazione dellasentenza sulla base di sette motivi.Il Comune di Carmignano di Brenta resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità dellaNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 36, e dell’art. 132 cod. proc. civ.Assume, in sintesi, la ricorrente che erroneamente, ed in difetto dispecifica motivazione, la gravata sentenza aveva fatto riferimento allanozione di potenzialità edificatoria quando a detta nozione nonavrebbero potuto ricondursi «i sei tipi di intervento citati».1.1 – Col secondo motivo, e sempre ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente ripropone la denuncia dinullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 132 cod. proc. civ., assumendo, insintesi, che la gravata sentenza si era limitata a riepilogare «i sei tipidi intervento previsti dal Piano regolatore» (nella ZTO F), con ciò senzamotivare sulla loro riconducibilità al concetto di edificabilità dei suoli esenza «rispondere alle pregnanti argomentazioni della società» cheaveva partitamente motivato in punto di insussistenza (anche) di unamera potenzialità edificatoria.2. – I due motivi – che vanno congiuntamente esaminati siccomedisarticolano profili di censura riconducibili ad una medesima questionegiuridica di fondo – sono destituiti di fondamento e vanno senz’altrodisattesi.2.1 - Come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionaledel sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabilein Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazionedi legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;Numero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass.Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n.8053).La Corte ha è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersiapparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez.U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019,n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n.9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez.

U., 3novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16599).2.2 – La gravata sentenza – sia pur riproducendo l’integralecontenuto della disposizione dello strumento urbanistico chedisciplinava la zona territoriale omogenea nella fattispecieregolamentata, ed anche per profili non direttamente pertinenti allafattispecie in contestazione, - ha, ad ogni modo, reso evidente la ratiodecidendi cui ha correlato il rigetto del gravame, in punto di edificabilitàdelle aree.Né nel dedotto vizio di nullità può ridondare la (pur) prospettataviolazione di legge ovvero l’omesso esame di argomenti difensivi.3. – Il settimo motivo, - il cui esame va anteposto in ragione dellasua pregiudizialità logico giuridica, - reca, ai sensi dell’art. 360, primoNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026comma, n. 3, cod. proc. civ., la denuncia di violazione e falsaapplicazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art.7, ed alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, sull’assunto che (solo) nelledifese spiegate nel primo grado di giudizio (all’atto della costituzione)controparte aveva dato conto delle ragioni che deponevano per lacorrettezza del valore attribuito alle aree edificabili (in € 12,00 al mq.),così inammissibilmente integrando la motivazione degli atti impositiviove, per l’appunto, alcunché era stato esposto a riguardo del come talevalore era stato determinato e, in specie, in punto di «elementi fattualipresi in considerazione (nulla si dice su come abbia inciso ai fini dellavalutazione del valore dell’area la zona di ubicazione del terreno,l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso, gli eventuali oneri dasostenere, i prezzi medi rilevati con riferimento ad aree aventicaratteristiche analoghe)».4. – Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento.4.1 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), e di IMU,la Corte ha rilevato che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deveritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato postoin grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenzialie, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta;in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre allapuntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizionecreditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioniadducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fasecontenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazionedell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e laloro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 20novembre 2024, n. 29845; Cass., 23 ottobre 2024, n. 27441; Cass.,24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8Numero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass.,15 novembre 2004, n. 21571).Non sussiste, dunque, la denunciata integrazione postuma degli attidi imposizione; come rilevato dal giudice del gravame dovendosi averriguardo all’obiettivo contenuto degli avvisi di accertamento, in quantoex se idoneo a dar conto della pretesa impositiva, laddove le deduzioniin contestazione involgono piuttosto il profilo litigioso che attiene alriscontro probatorio della pretesa e (così) al piano dell’onere dellaprova che, per l’appunto, va tenuto distinto dal requisito di strutturadell’atto prescritto a pena di nullità (v.

Cass., 25 marzo 2024, n. 8016;Cass., 10 giugno 2024, n. 16096; Cass., 14 maggio 2024, n. 13305).5. – Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza perviolazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 112cod. proc. civ., sull’assunto, in sintesi, che il giudice del gravame – nelrilevare la natura edificabile delle aree in contestazione – aveva datoconto del Piano per l’[OSCURATO:PERSONA] (P.A.I.), così esaminandolo,epperò omettendo di pronunciarsi sul secondo motivo di appello ov’eraesposto che l’edificabilità delle aree doveva ritenersi «preclusa daglistrumenti di pianificazione gerarchicamente superiori al PianoRegolatore Comunale, ai quali il [OSCURATO:PERSONA] deve conformarsi.»e, dunque, dalle disposizioni del Piano di Assetto del TerritorioIntercomunale “[OSCURATO:PERSONA]” (P.A.T.I.) e dal P.A.T. (Piano perl’Assetto del Territorio comunale).6. – Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento.6.1 – Premesso che, come già rilevato con riferimento ai primi duemotivi di ricorso, la gravata sentenza rende esplicita la ratio decidendiche ne risulta posta a fondamento, la violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. non è, nella fattispecie, configurabile venendo in considerazioneargomenti difensivi – in buona sostanza incentrati su disposizioni diNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026strumenti di pianificazione – laddove l’eccezione in senso proprio, cuipuò raccordarsi il vizio di omessa pronuncia, involgeva la dedottainedificabilità dei suoli, eccezione questa che il giudice ha, perl’appunto, esaminato disattendendola.Vengono (così) in rilievo meri argomenti difensivi la cui omessaconsiderazione – così come del resto dalla stessa ricorrente esposto neisuccessivi motivi di ricorso – può integrare il (diverso) vizio diviolazione di legge, e atteso che l’eccezione di parte sarebbe stata (intesi) malamente disattesa proprio in ragione dell’omessaconsiderazione di un (più ampio) contesto regolatorio di disciplina dellafattispecie concreta; con conseguente riconduzione dell’implicitorigetto dell’eccezione di inedificabilità – qual conseguente al profilo didiritto ritenuto assorbente – al vizio di violazione di legge.7. – Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. b), assumendo che,secondo le vincolanti disposizioni del P.A.I., le aree in contestazionenon potevano ritenersi suscettibili di edificazione.Premesso che, nella fattispecie, viene in considerazione il «PianoStralcio per l’[OSCURATO:PERSONA] dei bacini idrografici dei fiumiISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE», cosìcome adottato dalla «Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione», e che le aree riprese a tassazionericadono nella zona «F – [OSCURATO:PERSONA]», di cui alle mappe allegate alP.A.I., deduce, in particolare, la ricorrente che, secondo le norme dil’appunto, nella nozione di area fluviale (art. 2) e che da dette norme(artt. 8, 13 e 14) si può, in effetti, desumere che:Numero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026- l’area ripresa a tassazione «presenta situazioni di rischio elevate»e ogni nuovo intervento non deve «interferire con le opere idraulicheesistenti e … aumentare le condizioni di pericolo delle aree»;- possono ritenersi consentiti (solo) «interventi restrittivi mirati alsolo assetto morfodinamico della zona fluviale, preposta per ilcontenimento delle piene del fiume Brenta, che da Bassano del Grappafino al ponte di Fontaniva» nonché la realizzazione di «strutture … ditrascurabile ingombro, funzionali all’utilizzo agricolo dei suoli nelle areefluviali»;- a riguardo delle stesse opere già esistenti nell’area (cd.«preesistenze nelle aree fluviali»; art. 14), le disposizioni attuativeconsentono interventi «di difesa e/o di mitigazione del rischio necessariad assicurare l’incolumità delle persone» ovvero finalizzati alla«razionale gestione del patrimonio edilizio esistente», interventi,dunque, volti alla mera demolizione o di manutenzione (che noncomporti «l’incremento delle unità abitative, del carico insediativo,della superficie o del volume dell’edificio»), con esclusione (ancora unavolta) di nuove costruzioni.Soggiunge la ricorrente che le disposizioni del P.A.I. debbonoritenersi vincolanti rispetto agli atti di pianificazione comunale (cosìcome previsto dall’art. 8, comma 1, cit., secondo il cui disposto «LeAmministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni,autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dallenorme vigenti, in contrasto con il Piano»); e che, ad ogni modo, l’arearipresa a tassazione è destinata «a cassa di espansione delle piene delfiume Brenta: l’area è già coperta dall’acqua per circa il 32%, e si copreulteriormente di acqua nei momenti di piena del fiume Brenta.».7.1 – Il quinto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazionee falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett.Numero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026b), assumendo la ricorrente che – tenuto conto delle disposizioni di cuialle [OSCURATO:PERSONA] di attuazione del piano regolatore generale (art.47, comma 7, punto 4), così come individuate dalla gravata sentenza,- la stessa previsione relativa alla realizzazione «di servizi per il tempolibero compresi i necessari parcheggi (Aree adibite a servizi ededificabilità delle aree, secondo dicta della giurisprudenza di legittimitànon potendosi considerare edificabili le aree private destinate ad uso ointeresse pubblico (quale il verde pubblico attrezzato o altra tipologiadi spazio pubblico).7.2 – Anche il sesto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. b), deducendo laricorrente che, ad ogni modo, per l’area in contestazione – che eracompresa «tra l’argine del fiume Brenta e il Brenta stesso», in partesommersa dall’acqua e collocata «all’interno di una cassa di espansionedelle piene del fiume, cassa di espansione che si allaga non appena illivello del fiume raggiunge la quota dello sfioratore» - così comeprevisto dall’art. 2, cit., non sussisteva alcuna possibilità di effettivaedificazione, rimanendo incomprensibile «come sarebbe possibilecostruire una pista ciclabile, un parcheggio o un’area attrezzata sulleacque del fiume Brenta».8. – In ordine ai tre motivi – che vanno congiuntamente esaminatiin quanto sottendono comuni questioni di fondo – rileva la Corte che èfondato, e va accolto, il quarto motivo, con assorbimento dell’esamedel sesto motivo, e va disatteso il quinto motivo.8.1 – Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. b), disponeche «per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopoedificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovveroin base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo iNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblicautilità» (v., con riferimento all’IMU, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art.13, comma 2, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214).E, con consolidato, e risalente, orientamento interpretativo, laCorte ha statuito che, - a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005,n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006,n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, primo comma,lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, - l'edificabilità diun'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della baseimponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dallaqualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottatodal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso daparte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi(Cass. Sez.

U., 28 settembre 2006, n. 25506 cui adde, ex plurimis,Cass., 10 marzo 2020, n. 6702; Cass., 7 agosto 2019, n. 21080; Cass.,3 aprile 2019, n. 9202; Cass., 2 marzo 2018, n. 4952; Cass., 5 agosto2016, n. 16485; Cass., 5 marzo 2014, n. 5161; Cass., 16 novembre2012, n. 20137; Cass., 11 aprile 2008, n. 9510).Lettura questa delle citate disposizioni, in termini di interpretazioneautentica, che ha, poi, trovato riscontro nei rilievi svolti dallo stessoGiudice del Leggi che, per l’appunto, ne ha rimarcato la naturainterpretativa in quanto disposizioni volte ad attribuire alla disposizioneinterpretata uno dei significati già ricompresi nell'area semantica delladisposizione stessa (Corte Cost., 27 febbraio 2008, n. 41).8.1.1 - Nel contesto dei criteri di determinazione della baseimponibile del tributo (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5), leSezioni Unite della Corte hanno rilevato che il solo «inizio dellaNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026procedura di "trasformazione" urbanistica di un suolo, implica, di persé, una "trasformazione" economica dello stesso, che non consente piùla valutazione, ai fini fiscali, secondo il criterio del reddito dominicale»,seppur «l'aspettativa di edificabilità di un suolo, non comporta, ai finidella valutazione fiscale, l'equiparazione sic et simpliciter allaedificabilità; comporta soltanto, l'assoggettamento ad un regime divalutazione differente da quello specifico dei terreni agricoli, oggi menoconveniente per il contribuente, ma non per questo iniquo».Ed hanno, quindi, rimarcato che «Se c'è stato l'avvio dellaprocedura per la formazione del PRG, la situazione in movimento nonconsente più di beneficiare del criterio statico della valutazioneautomatica … Diverse, infatti, sono le finalità della legislazioneurbanistica rispetto a quelle della legislazione fiscale.

La prima tende agarantire il corretto uso del territorio urbano, e, quindi, lo jus edificandinon può essere esercitato se non quando gli strumenti urbanistici sianoperfezionati (garantendo la compatibilità degli interessi individuali conquelli collettivi); la seconda, invece, mira ad adeguare il prelievo fiscalealle variazioni dei valori economici dei suoli, che si registrano eprogrediscono, in parallelo, dal sorgere della mera aspettativa dello jusedificandi, fino al perfezionamento dello stesso.

Ne consegue, che lechiavi di lettura dei due comparti normativi possono esserelegittimamente differenti.

Infatti, non bisogna confondere lo jusedificandi con lo jus valutandi, che poggiano su differenti presupposti.Il primo sul perfezionamento delle relative procedure, il secondosull'avvio di tali procedure.

Non si può costruire se prima non sonodefinite tutte le norme di riferimento.

Invece, si può valutare un suoloconsiderato "a vocazione edificatoria", anche prima del completamentodelle relative procedure.

Anche perché i tempi ancora necessari per ilperfezionamento delle procedure, con tutte le incertezze riferite anchea quelli che potranno essere i futuri contenuti prescrittivi, entrano inNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026gioco come elementi di valutazione al ribasso.» (così Cass. Sez.

U., 28settembre 2006, n. 25506; v. altresì, ancora di recente, Cass. Sez.

U.,29 ottobre 2020, n. 23902).8.2 - A riguardo, poi, dell'inclusione di un'area in una zonadestinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interessepubblico, si è rimarcato che se detta inclusione incide sulladeterminazione del valore venale del bene, da valutare in base allamaggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ciò nondi meno non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2 deld.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta,stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale,vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno veniremeno l'originaria natura edificabile (Cass. 26 luglio 2021, n. 21351;Cass., 6 luglio 2018, n. 17764; Cass., 23 novembre 2016, n. 23814;Cass., 15 luglio 2015, n. 14763; per il rilievo che la destinazionedell’area data dallo strumento urbanistico a parco pubblico,l'imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di unvincolo conformativo, che è funzionale all'interesse pubblico generaleconseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanisticov., altresì, Consiglio di Stato, sez.

VII, 21 agosto 2024, n. 7183;Consiglio di Stato, sez.

IV, 2 maggio 2023, n.4404; Consiglio di Stato,sez.

IV, 16 febbraio 2022, n. 1142).E ad analoghe conclusioni è pervenuta la Corte quanto al vincoloidrogeologico la cui esistenza non esclude la natura fabbricabiledall'area - rilevante ex art. 2 del d. lgs. n. 504 del 1992 e desunta dallaqualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dalComune - ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativovalore venale, riducendo, quindi, la base imponibile (Cass., 3 ottobre2023, n. 27896; Cass., 24 luglio 2019, n. 19963; sulla naturaNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026conformativa del vincolo di cui al r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, v.,altresì, Consiglio di Stato, sez.

IV, 1 febbraio 2024, n. 1044; Consigliodi Stato, sez.

V, 10 settembre 2009, n. 5424; Consiglio di Stato, sez.V, 2 maggio 2013, n. 2389; Consiglio di Stato, sez.

V, 5 maggio 1999,n. 516; Consiglio di Stato, sez.

V, 14 aprile 1993, n. 480).8.3 – Nella fattispecie, però, per come emerge dalle stessepronunce rese dai giudici del merito, viene in considerazione un’areacd. golenale del fiume Brenta, dell’estensione complessiva di mq.114.996,00, sommersa per il suo 32%; e l’intera estensione dellasuperficie è stata valorizzata, in ragione di € 12,00 al mq., ai fini dellaliquidazione delle imposte (ICI e IMU).8.3.1 – Sotto un primo profilo, pertanto, vengono in considerazionele disposizioni poste dal P.A.I. (recte [OSCURATO:PERSONA] per l’assettoidrogeologico), il cui art. 2 definisce la nozione di aree fluviali, cosìintese quali « aree del corso d’acqua morfologicamente riconoscibili oall’interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e diinvaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimentononché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche senon classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da spondee/o rive naturali o artificiali»; ed i cui artt. 8, 13 e 14 – nel prevedereche «[OSCURATO:PERSONA] comunali non possono rilasciare concessioni,autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dallenorme vigenti, in contrasto con il Piano» (art. 8, comma 1), -regimentano le attività assentibili nelle aree fluviali in funzione dellasicurezza idraulica dei corsi d’acqua e della tutela della pubblicaincolumità.Al piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (già previstodalla l. 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter, dal d.l. 11giugno 1998, n. 180, art. 1, comma 1, conv. in l. 3 agosto 1998, n.267, e dal d.l. 12 ottobre 2000, n. 279, art. 1, conv. in l. 11 dicembreNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/20262000, n. 365), poi, come ben deduce la ricorrente, deve riconoscersi(ora in relazione al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 65 e 67) carattereimmediatamente vincolante per le amministrazioni comunali, siccomeil Piano ha «la stessa natura e le medesime finalità di quelli, piùgenerali, di bacino» (così Corte Cost., 23 luglio 2009, n. 232) e,dunque, costituisce piano territoriale di settore prevalente suglistrumenti urbanistico-edilizi già adottati (v.

Consiglio di Stato, sez.

IV,26 settembre 2019, n. 6438, con riferimento al d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, artt. 65 ss.; Consiglio di Stato, sez.

IV, 20 maggio 2014, n. 2563;Consiglio di Stato, sez.

IV, 22 giugno 2011, n. 3780; v., altresì, Cass.pen., 16 giugno 2016, n. 55003).In definitiva, a detti piani si correlano effetti omologhi a quellirilevati dalla Corte con riferimento ai piani paesaggistici, in quanto, perle aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità deveritenersi esclusa in presenza dei vincoli assoluti posti da strumentiregionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i qualiprevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale (v., ex plurimis,Cass., 2 aprile 2025, n. 8747; Cass., 18 settembre 2019, n. 23206).E, nella fattispecie, il ridetto Piano stralcio è stato adottato nel 2012a fronte di variante al Piano regolatore generale che, come presa inconsiderazione dal giudice del gravame, risultava approvata condelibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 2889 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].8.4 – Può, dunque, enunciarsi il seguente principio di diritto:«In tema di ICI, e di IMU, mentre la sussistenza di un vincoloidrogeologico non esclude la vocazione edificatoria delle areeconsiderate come edificabili secondo lo strumento urbanistico generaleapprovato, solo incidendo sulla valutazione del relativo valore venale,e così riducendo la base imponibile del tributo, per le aree ricadenti neipiani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), di cui ald.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 67, la stessa vocazione edificatoriaNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026deve essere desunta dalle relative disposizioni, rivestendo detti pianicarattere immediatamente vincolante per le amministrazioni comunaliquali piani territoriali di settore prevalenti sugli strumenti urbanistico-edilizi adottati».9. - Posto, poi, che nell'esercizio del potere di qualificazionegiuridica dei fatti, la Corte può ritenere fondata la questione sollevatadal ricorso e, così, accoglierla, per una ragione di diritto diversa daquella prospettata dal ricorrente, purchè la riqualificazione operatasulla base dei fatti per come risultanti nelle fasi di merito (v.

Cass., 5ottobre 2021, n. 26991; Cass., 13 ottobre 2020, n. 22037; Cass., 28luglio 2017, n. 18775; Cass., 24 luglio 2014, n. 16867; Cass., 14febbraio 2014, n. 3437; Cass., 22 marzo 2007, n. 6935; Cass., 29settembre 2005, n. 19132), la fondatezza del proposto motivo puòapprezzarsi anche sotto distinto profilo.Il r.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), dispone che «Sonolavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei,sponde e difese i seguenti: … f) le piantagioni di alberi e siepi, lefabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piededegli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dallediscipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline,a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento delterreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi».Il divieto di costruzione in questione, che ha carattere inderogabilecostituendo un vincolo di inedificabilità, come la Corte ha avuto mododi precisare, è volto ad assicurare la possibilità di sfruttamento delleacque demaniali ovvero il libero deflusso delle acque scorrenti neifiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cass. Sez.

U., 30 luglio 2009,n. 17784; Cass. Sez.

U., 5 luglio 2004, n. 12271); e forma oggetto diuna disposizione normativa di carattere sussidiario in quanto destinataad operare in assenza di una specifica normativa locale che, potendoNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026anche essere contenuta nello strumento urbanistico, deve essereespressamente destinata alla regolamentazione delle distanze dagliargini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acquee degli argini che giustifichino la determinazione di una distanzamaggiore o minore di quella indicata dalla norma statale (Cass. Sez.U., 27 novembre 2019, n. 31022; Cass. Sez.

U., 18 luglio 2008, n.19813; con riferimento alla cd. fascia di servitù idraulica v., altresì,Consiglio di Stato, sez.

II, 24 giugno 2020, n. 4052; Consiglio di Stato,sez.

VI, 29 novembre 2019, n. 8184; Consiglio di Stato, sez.

VI, 11novembre 2019, n. 7695; Consiglio di Stato, sez.

IV, 22 giugno 2011,n. 3781; Consiglio di Stato, sez.

V, 26 marzo 2009, n. 1814).E, nella fattispecie, la stessa disciplina evocata dal giudice delgravame (art. 47 delle N.T.A.) espressamente dispone che «In materiadi distanze minime da osservare per lavori in prossimità dei corsid’acqua pubblici si richiama quanto prescritto dall’art. 96 del RD523/04.».9.1 – Venendo (anche) in considerazione la prospettazione diun’area golenale, quale area interclusa tra argine e fiume (in ipotesi«funzionalmente integrata nella sezione idraulica di piena»; così TSAP,18 febbraio 2026, n. 17), il cennato vincolo di inedificabilità, comeconfermato dalle stesse norme tecniche di attuazione del P.R.G., deveessere specificamente correlato al concreto riscontro dello stato deiluoghi, ove, dunque, rileva che la distanza «di metri dieci per lefabbriche» deve essere misurata dal piede degli argini.10. – In conclusione, il giudice del gravame ha omesso di verificare,secondo il concreto stato delle aree ricadenti in zona fluviale, - e,dunque, con riferimento (anche) alla parte sommersa delle aree (cheè stata indicata nel loro 32%), - per un verso la conformità delleprevisioni della variante di PRG al Piano stralcio di assetto idrogeologicoe, per il restante, l’effettiva potenzialità edificatoria che discendeva daNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026detto stato delle aree fluviali, tenuto conto (anche) del divieto legale dicostruzione da correlare agli argini (naturali o artificiali) del fiumeBrenta.11. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio dellacausa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Venetoche, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia P.Q.MLa Corte- accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbito il sesto, e rigetta iresidui motivi;- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] StallaIl Consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giovanardi ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) edal prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –controComune di Carmignano di Brenta (81000410282), in persona del suoSindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 1058/2022, depositata il 15 settembre 2022,della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto;Numero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 15aprile 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, el’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il Comune di Carmignano di Brenta;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte diCassazione rigetti il ricorso.1. – Con sentenza n. 1058/2022, depositata il 15 settembre 2022,la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., così confermandola decisione di primo grado che, a sua volta, aveva disattesol’impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi dal Comune diCarmignano di Brenta per il recupero a tassazione dell’ICI, e dell’IMU,dovute dalla contribuente per gli anni dal 2011 al 2013, ed in relazioneal possesso di aree edificabili.1.1 – Il giudice del gravame ha rilevato che:- l’assunta inedificabilità delle aree confondeva «la nozione tecnicadi edificazione con quella (rilevante ai fini ICI/IMU) di “merapotenzialità edificatoria” che riguarda anche le zone destinate a servizipubblici o di interesse pubblico nelle quali sono preventivabili interventidi parte privata.»;- difatti, inapplicabile, nella fattispecie, la sopravvenuta leggeregionale n. 14 del 4 aprile 2019, le superfici edificabili in contestazionericadevano [per effetto della «Variante al [OSCURATO:PERSONA] (P.R.G.C.), approvata con Delibera della Giunta RegionaleVeneto n. 2889 del 3/10/2003] nella [OSCURATO:PERSONA] la realizzazione di interventi edilizi, in particolare servizi edNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026PUA da realizzare mediante interventi convenzionati e che indichi anchele aree da cedere gratuitamente al demanio comunale»;- in particolare nella ZTO F/SP1 erano previsti interventi «finalizzatiall’uso collettivo di beni privati e demaniali ed in particolare: 1) allaformazione di una cassa di espansione idraulica per le piene con ritornocentenario; 2) alla creazione di servizi per il tempo libero compresi inecessari parcheggi; (Aree adibite a servizi ed attrezzature per il tempolibero); 3) di aree soggette ad attività di restauro ambientale; (Aree direstauro ambientale) 4) di aree demaniali per le quali sono previstiinterventi di rinaturalizzazione; (Aree d’intervento naturalistico); 5) diaree in cui è consentita l’attività agricola (Zona agricola); 6) allarealizzazione di un percorso naturalistico per la fruizione pedonaledell’area stessa.»;- venivano (così) in considerazione aree edificabili rispetto alle qualiil vincolo idrogeologico poteva assumere rilievo «sulla determinazionedella base imponibile -in ossequio a quanto previsto dall’art. 5, co. 5,d.lgs. n. 504/1992 -»;- l’atto impositivo risultava congruamente motivato in quanto«nella tabella contenuta nell’allegato A all’avviso di accertamento sonostate riportate, come specificato in testa al citato prospetto, “le partitein possesso del contribuente suddiviso per identificativo catastale, ovesono indicati i Mq. edificabili, la zona territoriale di ubicazione, cosìcome individuato dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il valorevenale in comune commercio delle aree».2. - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre per la cassazione dellasentenza sulla base di sette motivi.Il Comune di Carmignano di Brenta resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità dellaNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 36, e dell’art. 132 cod. proc. civ.Assume, in sintesi, la ricorrente che erroneamente, ed in difetto dispecifica motivazione, la gravata sentenza aveva fatto riferimento allanozione di potenzialità edificatoria quando a detta nozione nonavrebbero potuto ricondursi «i sei tipi di intervento citati».1.1 – Col secondo motivo, e sempre ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente ripropone la denuncia dinullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 132 cod. proc. civ., assumendo, insintesi, che la gravata sentenza si era limitata a riepilogare «i sei tipidi intervento previsti dal Piano regolatore» (nella ZTO F), con ciò senzamotivare sulla loro riconducibilità al concetto di edificabilità dei suoli esenza «rispondere alle pregnanti argomentazioni della società» cheaveva partitamente motivato in punto di insussistenza (anche) di unamera potenzialità edificatoria.2. – I due motivi – che vanno congiuntamente esaminati siccomedisarticolano profili di censura riconducibili ad una medesima questionegiuridica di fondo – sono destituiti di fondamento e vanno senz’altrodisattesi.2.1 - Come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionaledel sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabilein Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazionedi legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;Numero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass.Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n.8053).La Corte ha è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersiapparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez.U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019,n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n.9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).2.2 – La gravata sentenza – sia pur riproducendo l’integralecontenuto della disposizione dello strumento urbanistico chedisciplinava la zona territoriale omogenea nella fattispecieregolamentata, ed anche per profili non direttamente pertinenti allafattispecie in contestazione, - ha, ad ogni modo, reso evidente la ratiodecidendi cui ha correlato il rigetto del gravame, in punto di edificabilitàdelle aree.Né nel dedotto vizio di nullità può ridondare la (pur) prospettataviolazione di legge ovvero l’omesso esame di argomenti difensivi.3. – Il settimo motivo, - il cui esame va anteposto in ragione dellasua pregiudizialità logico giuridica, - reca, ai sensi dell’art. 360, primoNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026comma, n. 3, cod. proc. civ., la denuncia di violazione e falsaapplicazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art.7, ed alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, sull’assunto che (solo) nelledifese spiegate nel primo grado di giudizio (all’atto della costituzione)controparte aveva dato conto delle ragioni che deponevano per lacorrettezza del valore attribuito alle aree edificabili (in € 12,00 al mq.),così inammissibilmente integrando la motivazione degli atti impositiviove, per l’appunto, alcunché era stato esposto a riguardo del come talevalore era stato determinato e, in specie, in punto di «elementi fattualipresi in considerazione (nulla si dice su come abbia inciso ai fini dellavalutazione del valore dell’area la zona di ubicazione del terreno,l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso, gli eventuali oneri dasostenere, i prezzi medi rilevati con riferimento ad aree aventicaratteristiche analoghe)».4. – Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento.4.1 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), e di IMU,la Corte ha rilevato che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deveritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato postoin grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenzialie, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta;in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre allapuntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizionecreditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioniadducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fasecontenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazionedell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e laloro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 20novembre 2024, n. 29845; Cass., 23 ottobre 2024, n. 27441; Cass.,24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8Numero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass.,15 novembre 2004, n. 21571).Non sussiste, dunque, la denunciata integrazione postuma degli attidi imposizione; come rilevato dal giudice del gravame dovendosi averriguardo all’obiettivo contenuto degli avvisi di accertamento, in quantoex se idoneo a dar conto della pretesa impositiva, laddove le deduzioniin contestazione involgono piuttosto il profilo litigioso che attiene alriscontro probatorio della pretesa e (così) al piano dell’onere dellaprova che, per l’appunto, va tenuto distinto dal requisito di strutturadell’atto prescritto a pena di nullità (v. Cass., 25 marzo 2024, n. 8016;Cass., 10 giugno 2024, n. 16096; Cass., 14 maggio 2024, n. 13305).5. – Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza perviolazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 112cod. proc. civ., sull’assunto, in sintesi, che il giudice del gravame – nelrilevare la natura edificabile delle aree in contestazione – aveva datoconto del Piano per l’[OSCURATO:PERSONA] (P.A.I.), così esaminandolo,epperò omettendo di pronunciarsi sul secondo motivo di appello ov’eraesposto che l’edificabilità delle aree doveva ritenersi «preclusa daglistrumenti di pianificazione gerarchicamente superiori al PianoRegolatore Comunale, ai quali il [OSCURATO:PERSONA] deve conformarsi.»e, dunque, dalle disposizioni del Piano di Assetto del TerritorioIntercomunale “[OSCURATO:PERSONA]” (P.A.T.I.) e dal P.A.T. (Piano perl’Assetto del Territorio comunale).6. – Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento.6.1 – Premesso che, come già rilevato con riferimento ai primi duemotivi di ricorso, la gravata sentenza rende esplicita la ratio decidendiche ne risulta posta a fondamento, la violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. non è, nella fattispecie, configurabile venendo in considerazioneargomenti difensivi – in buona sostanza incentrati su disposizioni diNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026strumenti di pianificazione – laddove l’eccezione in senso proprio, cuipuò raccordarsi il vizio di omessa pronuncia, involgeva la dedottainedificabilità dei suoli, eccezione questa che il giudice ha, perl’appunto, esaminato disattendendola.Vengono (così) in rilievo meri argomenti difensivi la cui omessaconsiderazione – così come del resto dalla stessa ricorrente esposto neisuccessivi motivi di ricorso – può integrare il (diverso) vizio diviolazione di legge, e atteso che l’eccezione di parte sarebbe stata (intesi) malamente disattesa proprio in ragione dell’omessaconsiderazione di un (più ampio) contesto regolatorio di disciplina dellafattispecie concreta; con conseguente riconduzione dell’implicitorigetto dell’eccezione di inedificabilità – qual conseguente al profilo didiritto ritenuto assorbente – al vizio di violazione di legge.7. – Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. b), assumendo che,secondo le vincolanti disposizioni del P.A.I., le aree in contestazionenon potevano ritenersi suscettibili di edificazione.Premesso che, nella fattispecie, viene in considerazione il «PianoStralcio per l’[OSCURATO:PERSONA] dei bacini idrografici dei fiumiISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE», cosìcome adottato dalla «Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione», e che le aree riprese a tassazionericadono nella zona «F – [OSCURATO:PERSONA]», di cui alle mappe allegate alP.A.I., deduce, in particolare, la ricorrente che, secondo le norme dil’appunto, nella nozione di area fluviale (art. 2) e che da dette norme(artt. 8, 13 e 14) si può, in effetti, desumere che:Numero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026- l’area ripresa a tassazione «presenta situazioni di rischio elevate»e ogni nuovo intervento non deve «interferire con le opere idraulicheesistenti e … aumentare le condizioni di pericolo delle aree»;- possono ritenersi consentiti (solo) «interventi restrittivi mirati alsolo assetto morfodinamico della zona fluviale, preposta per ilcontenimento delle piene del fiume Brenta, che da Bassano del Grappafino al ponte di Fontaniva» nonché la realizzazione di «strutture … ditrascurabile ingombro, funzionali all’utilizzo agricolo dei suoli nelle areefluviali»;- a riguardo delle stesse opere già esistenti nell’area (cd.«preesistenze nelle aree fluviali»; art. 14), le disposizioni attuativeconsentono interventi «di difesa e/o di mitigazione del rischio necessariad assicurare l’incolumità delle persone» ovvero finalizzati alla«razionale gestione del patrimonio edilizio esistente», interventi,dunque, volti alla mera demolizione o di manutenzione (che noncomporti «l’incremento delle unità abitative, del carico insediativo,della superficie o del volume dell’edificio»), con esclusione (ancora unavolta) di nuove costruzioni.Soggiunge la ricorrente che le disposizioni del P.A.I. debbonoritenersi vincolanti rispetto agli atti di pianificazione comunale (cosìcome previsto dall’art. 8, comma 1, cit., secondo il cui disposto «LeAmministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni,autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dallenorme vigenti, in contrasto con il Piano»); e che, ad ogni modo, l’arearipresa a tassazione è destinata «a cassa di espansione delle piene delfiume Brenta: l’area è già coperta dall’acqua per circa il 32%, e si copreulteriormente di acqua nei momenti di piena del fiume Brenta.».7.1 – Il quinto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazionee falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett.Numero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026b), assumendo la ricorrente che – tenuto conto delle disposizioni di cuialle [OSCURATO:PERSONA] di attuazione del piano regolatore generale (art.47, comma 7, punto 4), così come individuate dalla gravata sentenza,- la stessa previsione relativa alla realizzazione «di servizi per il tempolibero compresi i necessari parcheggi (Aree adibite a servizi ededificabilità delle aree, secondo dicta della giurisprudenza di legittimitànon potendosi considerare edificabili le aree private destinate ad uso ointeresse pubblico (quale il verde pubblico attrezzato o altra tipologiadi spazio pubblico).7.2 – Anche il sesto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. b), deducendo laricorrente che, ad ogni modo, per l’area in contestazione – che eracompresa «tra l’argine del fiume Brenta e il Brenta stesso», in partesommersa dall’acqua e collocata «all’interno di una cassa di espansionedelle piene del fiume, cassa di espansione che si allaga non appena illivello del fiume raggiunge la quota dello sfioratore» - così comeprevisto dall’art. 2, cit., non sussisteva alcuna possibilità di effettivaedificazione, rimanendo incomprensibile «come sarebbe possibilecostruire una pista ciclabile, un parcheggio o un’area attrezzata sulleacque del fiume Brenta».8. – In ordine ai tre motivi – che vanno congiuntamente esaminatiin quanto sottendono comuni questioni di fondo – rileva la Corte che èfondato, e va accolto, il quarto motivo, con assorbimento dell’esamedel sesto motivo, e va disatteso il quinto motivo.8.1 – Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. b), disponeche «per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopoedificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovveroin base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo iNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblicautilità» (v., con riferimento all’IMU, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art.13, comma 2, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214).E, con consolidato, e risalente, orientamento interpretativo, laCorte ha statuito che, - a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005,n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006,n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, primo comma,lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, - l'edificabilità diun'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della baseimponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dallaqualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottatodal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso daparte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi(Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506 cui adde, ex plurimis,Cass., 10 marzo 2020, n. 6702; Cass., 7 agosto 2019, n. 21080; Cass.,3 aprile 2019, n. 9202; Cass., 2 marzo 2018, n. 4952; Cass., 5 agosto2016, n. 16485; Cass., 5 marzo 2014, n. 5161; Cass., 16 novembre2012, n. 20137; Cass., 11 aprile 2008, n. 9510).Lettura questa delle citate disposizioni, in termini di interpretazioneautentica, che ha, poi, trovato riscontro nei rilievi svolti dallo stessoGiudice del Leggi che, per l’appunto, ne ha rimarcato la naturainterpretativa in quanto disposizioni volte ad attribuire alla disposizioneinterpretata uno dei significati già ricompresi nell'area semantica delladisposizione stessa (Corte Cost., 27 febbraio 2008, n. 41).8.1.1 - Nel contesto dei criteri di determinazione della baseimponibile del tributo (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5), leSezioni Unite della Corte hanno rilevato che il solo «inizio dellaNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026procedura di "trasformazione" urbanistica di un suolo, implica, di persé, una "trasformazione" economica dello stesso, che non consente piùla valutazione, ai fini fiscali, secondo il criterio del reddito dominicale»,seppur «l'aspettativa di edificabilità di un suolo, non comporta, ai finidella valutazione fiscale, l'equiparazione sic et simpliciter allaedificabilità; comporta soltanto, l'assoggettamento ad un regime divalutazione differente da quello specifico dei terreni agricoli, oggi menoconveniente per il contribuente, ma non per questo iniquo».Ed hanno, quindi, rimarcato che «Se c'è stato l'avvio dellaprocedura per la formazione del PRG, la situazione in movimento nonconsente più di beneficiare del criterio statico della valutazioneautomatica … Diverse, infatti, sono le finalità della legislazioneurbanistica rispetto a quelle della legislazione fiscale. La prima tende agarantire il corretto uso del territorio urbano, e, quindi, lo jus edificandinon può essere esercitato se non quando gli strumenti urbanistici sianoperfezionati (garantendo la compatibilità degli interessi individuali conquelli collettivi); la seconda, invece, mira ad adeguare il prelievo fiscalealle variazioni dei valori economici dei suoli, che si registrano eprogrediscono, in parallelo, dal sorgere della mera aspettativa dello jusedificandi, fino al perfezionamento dello stesso. Ne consegue, che lechiavi di lettura dei due comparti normativi possono esserelegittimamente differenti. Infatti, non bisogna confondere lo jusedificandi con lo jus valutandi, che poggiano su differenti presupposti.Il primo sul perfezionamento delle relative procedure, il secondosull'avvio di tali procedure. Non si può costruire se prima non sonodefinite tutte le norme di riferimento. Invece, si può valutare un suoloconsiderato "a vocazione edificatoria", anche prima del completamentodelle relative procedure. Anche perché i tempi ancora necessari per ilperfezionamento delle procedure, con tutte le incertezze riferite anchea quelli che potranno essere i futuri contenuti prescrittivi, entrano inNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026gioco come elementi di valutazione al ribasso.» (così Cass. Sez. U., 28settembre 2006, n. 25506; v. altresì, ancora di recente, Cass. Sez. U.,29 ottobre 2020, n. 23902).8.2 - A riguardo, poi, dell'inclusione di un'area in una zonadestinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interessepubblico, si è rimarcato che se detta inclusione incide sulladeterminazione del valore venale del bene, da valutare in base allamaggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ciò nondi meno non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2 deld.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta,stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale,vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno veniremeno l'originaria natura edificabile (Cass. 26 luglio 2021, n. 21351;Cass., 6 luglio 2018, n. 17764; Cass., 23 novembre 2016, n. 23814;Cass., 15 luglio 2015, n. 14763; per il rilievo che la destinazionedell’area data dallo strumento urbanistico a parco pubblico,l'imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di unvincolo conformativo, che è funzionale all'interesse pubblico generaleconseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanisticov., altresì, Consiglio di Stato, sez. VII, 21 agosto 2024, n. 7183;Consiglio di Stato, sez. IV, 2 maggio 2023, n.4404; Consiglio di Stato,sez. IV, 16 febbraio 2022, n. 1142).E ad analoghe conclusioni è pervenuta la Corte quanto al vincoloidrogeologico la cui esistenza non esclude la natura fabbricabiledall'area - rilevante ex art. 2 del d. lgs. n. 504 del 1992 e desunta dallaqualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dalComune - ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativovalore venale, riducendo, quindi, la base imponibile (Cass., 3 ottobre2023, n. 27896; Cass., 24 luglio 2019, n. 19963; sulla naturaNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026conformativa del vincolo di cui al r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, v.,altresì, Consiglio di Stato, sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 1044; Consigliodi Stato, sez. V, 10 settembre 2009, n. 5424; Consiglio di Stato, sez.V, 2 maggio 2013, n. 2389; Consiglio di Stato, sez. V, 5 maggio 1999,n. 516; Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 1993, n. 480).8.3 – Nella fattispecie, però, per come emerge dalle stessepronunce rese dai giudici del merito, viene in considerazione un’areacd. golenale del fiume Brenta, dell’estensione complessiva di mq.114.996,00, sommersa per il suo 32%; e l’intera estensione dellasuperficie è stata valorizzata, in ragione di € 12,00 al mq., ai fini dellaliquidazione delle imposte (ICI e IMU).8.3.1 – Sotto un primo profilo, pertanto, vengono in considerazionele disposizioni poste dal P.A.I. (recte [OSCURATO:PERSONA] per l’assettoidrogeologico), il cui art. 2 definisce la nozione di aree fluviali, cosìintese quali « aree del corso d’acqua morfologicamente riconoscibili oall’interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e diinvaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimentononché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche senon classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da spondee/o rive naturali o artificiali»; ed i cui artt. 8, 13 e 14 – nel prevedereche «[OSCURATO:PERSONA] comunali non possono rilasciare concessioni,autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dallenorme vigenti, in contrasto con il Piano» (art. 8, comma 1), -regimentano le attività assentibili nelle aree fluviali in funzione dellasicurezza idraulica dei corsi d’acqua e della tutela della pubblicaincolumità.Al piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (già previstodalla l. 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter, dal d.l. 11giugno 1998, n. 180, art. 1, comma 1, conv. in l. 3 agosto 1998, n.267, e dal d.l. 12 ottobre 2000, n. 279, art. 1, conv. in l. 11 dicembreNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/20262000, n. 365), poi, come ben deduce la ricorrente, deve riconoscersi(ora in relazione al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 65 e 67) carattereimmediatamente vincolante per le amministrazioni comunali, siccomeil Piano ha «la stessa natura e le medesime finalità di quelli, piùgenerali, di bacino» (così Corte Cost., 23 luglio 2009, n. 232) e,dunque, costituisce piano territoriale di settore prevalente suglistrumenti urbanistico-edilizi già adottati (v. Consiglio di Stato, sez. IV,26 settembre 2019, n. 6438, con riferimento al d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, artt. 65 ss.; Consiglio di Stato, sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2563;Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3780; v., altresì, Cass.pen., 16 giugno 2016, n. 55003).In definitiva, a detti piani si correlano effetti omologhi a quellirilevati dalla Corte con riferimento ai piani paesaggistici, in quanto, perle aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità deveritenersi esclusa in presenza dei vincoli assoluti posti da strumentiregionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i qualiprevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale (v., ex plurimis,Cass., 2 aprile 2025, n. 8747; Cass., 18 settembre 2019, n. 23206).E, nella fattispecie, il ridetto Piano stralcio è stato adottato nel 2012a fronte di variante al Piano regolatore generale che, come presa inconsiderazione dal giudice del gravame, risultava approvata condelibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 2889 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].8.4 – Può, dunque, enunciarsi il seguente principio di diritto:«In tema di ICI, e di IMU, mentre la sussistenza di un vincoloidrogeologico non esclude la vocazione edificatoria delle areeconsiderate come edificabili secondo lo strumento urbanistico generaleapprovato, solo incidendo sulla valutazione del relativo valore venale,e così riducendo la base imponibile del tributo, per le aree ricadenti neipiani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), di cui ald.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 67, la stessa vocazione edificatoriaNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026deve essere desunta dalle relative disposizioni, rivestendo detti pianicarattere immediatamente vincolante per le amministrazioni comunaliquali piani territoriali di settore prevalenti sugli strumenti urbanistico-edilizi adottati».9. - Posto, poi, che nell'esercizio del potere di qualificazionegiuridica dei fatti, la Corte può ritenere fondata la questione sollevatadal ricorso e, così, accoglierla, per una ragione di diritto diversa daquella prospettata dal ricorrente, purchè la riqualificazione operatasulla base dei fatti per come risultanti nelle fasi di merito (v. Cass., 5ottobre 2021, n. 26991; Cass., 13 ottobre 2020, n. 22037; Cass., 28luglio 2017, n. 18775; Cass., 24 luglio 2014, n. 16867; Cass., 14febbraio 2014, n. 3437; Cass., 22 marzo 2007, n. 6935; Cass., 29settembre 2005, n. 19132), la fondatezza del proposto motivo puòapprezzarsi anche sotto distinto profilo.Il r.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), dispone che «Sonolavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei,sponde e difese i seguenti: … f) le piantagioni di alberi e siepi, lefabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piededegli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dallediscipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline,a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento delterreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi».Il divieto di costruzione in questione, che ha carattere inderogabilecostituendo un vincolo di inedificabilità, come la Corte ha avuto mododi precisare, è volto ad assicurare la possibilità di sfruttamento delleacque demaniali ovvero il libero deflusso delle acque scorrenti neifiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cass. Sez. U., 30 luglio 2009,n. 17784; Cass. Sez. U., 5 luglio 2004, n. 12271); e forma oggetto diuna disposizione normativa di carattere sussidiario in quanto destinataad operare in assenza di una specifica normativa locale che, potendoNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026anche essere contenuta nello strumento urbanistico, deve essereespressamente destinata alla regolamentazione delle distanze dagliargini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acquee degli argini che giustifichino la determinazione di una distanzamaggiore o minore di quella indicata dalla norma statale (Cass. Sez.U., 27 novembre 2019, n. 31022; Cass. Sez. U., 18 luglio 2008, n.19813; con riferimento alla cd. fascia di servitù idraulica v., altresì,Consiglio di Stato, sez. II, 24 giugno 2020, n. 4052; Consiglio di Stato,sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8184; Consiglio di Stato, sez. VI, 11novembre 2019, n. 7695; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2011,n. 3781; Consiglio di Stato, sez. V, 26 marzo 2009, n. 1814).E, nella fattispecie, la stessa disciplina evocata dal giudice delgravame (art. 47 delle N.T.A.) espressamente dispone che «In materiadi distanze minime da osservare per lavori in prossimità dei corsid’acqua pubblici si richiama quanto prescritto dall’art. 96 del RD523/04.».9.1 – Venendo (anche) in considerazione la prospettazione diun’area golenale, quale area interclusa tra argine e fiume (in ipotesi«funzionalmente integrata nella sezione idraulica di piena»; così TSAP,18 febbraio 2026, n. 17), il cennato vincolo di inedificabilità, comeconfermato dalle stesse norme tecniche di attuazione del P.R.G., deveessere specificamente correlato al concreto riscontro dello stato deiluoghi, ove, dunque, rileva che la distanza «di metri dieci per lefabbriche» deve essere misurata dal piede degli argini.10. – In conclusione, il giudice del gravame ha omesso di verificare,secondo il concreto stato delle aree ricadenti in zona fluviale, - e,dunque, con riferimento (anche) alla parte sommersa delle aree (cheè stata indicata nel loro 32%), - per un verso la conformità delleprevisioni della variante di PRG al Piano stralcio di assetto idrogeologicoe, per il restante, l’effettiva potenzialità edificatoria che discendeva daNumero registro generale 7011/2023Numero sezionale 234/2026Numero di raccolta generale 14811/2026Data pubblicazione 18/05/2026detto stato delle aree fluviali, tenuto conto (anche) del divieto legale dicostruzione da correlare agli argini (naturali o artificiali) del fiumeBrenta.11. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio dellacausa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Venetoche, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia P.Q.MLa Corte- accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbito il sesto, e rigetta iresidui motivi;- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] StallaIl Consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14811/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris