Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10681/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSlNA svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Messina ha applicato su richiesta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 con la recidiva reiterata, rigettata invece la richiesta di sostituzione della pena concordata con il lavoro di pubblica utilità, in ragione dei precedenti penali e delle modalità della condotta, tali da non consentire un positivo giudizio prognostico sul suo futuro comportamento.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, per avere il giudice disatteso la richiesta di sostituzione della pena recepita nell'accordo.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.

2. Nella sentenza si dà atto della richiesta formulata in sede di richiesta di applicazione della pena, alla quale il pubblico ministero ha prestato il suo consenso richiamandosi anche quella della conversione della pena nel lavoro di pubblica utilità.

Orbene, costituisce orientamento consolidato, ribadito anche di recente, quello in forza del quale, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (sez. 2, n. :31488 del 12/7/2023, Terlizzi, Rv. 284961-01, in fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva; sez. 4, n. 27975 del 7/6/2012, Caprioli, Rv. 253587-01; n. 18136 del 10/4/2012, Figgini, Rv. 253770-01).

Dall'applicazione del principio al caso concreto consegue che, operato un negativo vaglio della richiesta di conversione, il giudice avrebbe dovuto rigettare quella di applicazione pena che alla stessa deve ritenersi subordinata.

3. La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina, in diversa composizione fisica, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina, in diversa composizione fisica, per l'ulteriore corso.

Deciso il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Matp C ,9g2-41,ie&C)9457-e,---(2C DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSlNA svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Messina ha applicato su richiesta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 con la recidiva reiterata, rigettata invece la richiesta di sostituzione della pena concordata con il lavoro di pubblica utilità, in ragione dei precedenti penali e delle modalità della condotta, tali da non consentire un positivo giudizio prognostico sul suo futuro comportamento. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, per avere il giudice disatteso la richiesta di sostituzione della pena recepita nell'accordo. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre. 2. Nella sentenza si dà atto della richiesta formulata in sede di richiesta di applicazione della pena, alla quale il pubblico ministero ha prestato il suo consenso richiamandosi anche quella della conversione della pena nel lavoro di pubblica utilità. Orbene, costituisce orientamento consolidato, ribadito anche di recente, quello in forza del quale, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (sez. 2, n. :31488 del 12/7/2023, Terlizzi, Rv. 284961-01, in fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva; sez. 4, n. 27975 del 7/6/2012, Caprioli, Rv. 253587-01; n. 18136 del 10/4/2012, Figgini, Rv. 253770-01). Dall'applicazione del principio al caso concreto consegue che, operato un negativo vaglio della richiesta di conversione, il giudice avrebbe dovuto rigettare quella di applicazione pena che alla stessa deve ritenersi subordinata. 3. La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina, in diversa composizione fisica, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina, in diversa composizione fisica, per l'ulteriore corso. Deciso il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Matp C ,9g2-41,ie&C)9457-e,---(2C DEPO
Sentenza Cassazione n. 10681/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris