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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2024

ECLI:EU:T:2024:635
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0607_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (cause riunite T‑607/22 e T‑731/22) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e che sono oggetto di restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditori di spicco” – Nozione di “imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC. – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) no 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa»

1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone, entità o organismi ad essi associati – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 21, § 2, c), TUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2022/1272, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/330, 2022/1270, 2022/1529, 2023/571] (V. punti 61, 62, 68-75)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 21, § 2, c), TUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2023/1089, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 78-81, 86-94)

3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – Consiglio impossibilitato a procedere a una notificazione – Ammissibilità – Violazione – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 (PESC) 2022/1272, art. 3, § 2; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 14, § 2, e 2022/1270] (v. punti 108-114)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione iniziale che ha inserito il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Assenza di notifica individuale – Effetto sorpresa – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 (PESC) 2022/1272, art. 3, § 2; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 14, § 2, e 2022/1270] (v. punti 117, 120-124)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Fondamento di tale decisione su elementi nuovi che non figuravano nella decisione iniziale – Elementi nuovi trasmessi al ricorrente – Violazione del di essere ascoltato – Assenza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 128-136)

6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1272, (PESC) 2023/572, 2023/1767 e 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1270, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 158-160, 192, 222, 238, 239)

7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 (PESC) 2022/1272, art. 3, § 2; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 14, § 2, e 2022/1270] (v. punti 161, 162, 194-209)

8. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 (PESC) 2022/1272, art. 3, § 2; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 14, § 2, e 2022/1270] (V. punti170-172)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco – Necessità di dimostrare un legame con il regime russo – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/330, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 176-186, 189, 218-220, 234)

10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore estrattivo dei metalli – Inclusione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/330, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 190, 191, 221, 236, 237)

11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1272, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1270, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 244-255) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano le misure restrittive di cui all’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 2) I ricorsi sono respinti per il resto. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico dei quattro quinti delle proprie spese nonché dei quattro quinti delle spese del Consiglio dell’Unione europea. 4) Il Consiglio si farà carico di un quinto delle proprie spese nonché di un quinto delle spese del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0607_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (cause riunite T‑607/22 e T‑731/22) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e che sono oggetto di restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditori di spicco” – Nozione di “imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC. – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) no 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa» 1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone, entità o organismi ad essi associati – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 21, § 2, c), TUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2022/1272, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/330, 2022/1270, 2022/1529, 2023/571] (V. punti 61, 62, 68-75) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 21, § 2, c), TUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2023/1089, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 78-81, 86-94) 3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – Consiglio impossibilitato a procedere a una notificazione – Ammissibilità – Violazione – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 (PESC) 2022/1272, art. 3, § 2; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 14, § 2, e 2022/1270] (v. punti 108-114) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione iniziale che ha inserito il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Assenza di notifica individuale – Effetto sorpresa – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 (PESC) 2022/1272, art. 3, § 2; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 14, § 2, e 2022/1270] (v. punti 117, 120-124) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Fondamento di tale decisione su elementi nuovi che non figuravano nella decisione iniziale – Elementi nuovi trasmessi al ricorrente – Violazione del di essere ascoltato – Assenza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 128-136) 6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1272, (PESC) 2023/572, 2023/1767 e 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1270, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 158-160, 192, 222, 238, 239) 7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 (PESC) 2022/1272, art. 3, § 2; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 14, § 2, e 2022/1270] (v. punti 161, 162, 194-209) 8. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 (PESC) 2022/1272, art. 3, § 2; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 14, § 2, e 2022/1270] (V. punti170-172) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco – Necessità di dimostrare un legame con il regime russo – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/330, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 176-186, 189, 218-220, 234) 10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore estrattivo dei metalli – Inclusione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/330, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 190, 191, 221, 236, 237) 11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1272, (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1270, 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 244-255) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano le misure restrittive di cui all’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 2) I ricorsi sono respinti per il resto. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico dei quattro quinti delle proprie spese nonché dei quattro quinti delle spese del Consiglio dell’Unione europea. 4) Il Consiglio si farà carico di un quinto delle proprie spese nonché di un quinto delle spese del sig. [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte di giustizia UE n. 269/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris