CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 20394/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 15/09/2021, confermava la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 3, cod. pen.) allo stesso contestato. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Milano, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. Il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 143 cod. proc. pen., per non avere la Corte d'appello di Milano disposto la traduzione del decreto di citazione in appello in arabo o in francese, nonostante nel corso del procedimento fosse chiaramente emerso che il * Riyad non conosceva la lingua italiana, con la conseguente nullità derivata della sentenza impugnata. Il difensore del ricorrente rappresenta di avere tempestivamente eccepito la nullità del decreto di citazione in appello nelle proprie conclusioni scritte depositate per via telematica prima dell'udienza in camera di consiglio di cui all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo non è fondato. Il comma 2 dell'art. 143 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, stabilisce che l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, tra l'altro, della «citazione a giudizio», «[n]egli stessi casi» di cui al comma 1 dello stesso art. 143. Quest'ultimo richiamato comma prevede il diritto dell'imputato che non conosce la lingua italiana di farsi assistere (gratuitamente e indipendentemente dall'esito del procedimento) da un interprete «al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa». Ciò rammentato, con riguardo, in primo luogo, al diritto di comprendere l'accusa, si deve osservare che il decreto di citazione per il giudizio di appello, diversamente dal decreto che dispone il giudizio di primo grado (art. 429 cod. proc. pen.), contiene ex lege (art. 601, comma 3, cod. proc. pen.) solo i requisiti di cui alle lett. a), f) e g) del comma 1 dell'art. 429 cod. proc. pen. - segnatamente: le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo (lett. a), il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza fissata per l'esame del gravame e l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia (lett. f), la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste (lett. g) - e, quindi, non contiene alcun elemento relativo all'accusa formulata contro l'imputato (in particolare, l'enunciazione del fatto e delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza e l'indicazione dei relativi articoli di legge, come previsto dalla lett. c del comma 1 dell'art. 429 cod. proc. pen.), che è a lui già nota. In secondo luogo, quanto al diritto dell'imputato di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa, esso, riguardando lo svolgimento delle attività processuali, viene assicurato dall'assistenza dell'interprete. Da ciò consegue che, ai sensi dell'art. 143 cod. poc. pen., il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato che non conosce la lingua italiana non deve essere obbligatoriamente tradotto nella lingua del destinatario (in questo senso: Sez. 6, n. 46967 del 04/11/2021, Khan, Rv. 282388-01; Sez. 5, n. 32251 del 26/01/2015, Gabre, Rv. 265301-01). Tale conclusione non si pone in contrasto con il diritto a un processo equo sancito dall'art. 6 CEDU, atteso che tale disposizione, alla lett. a) del comma 3, stabilisce il diritto dell'accusato a essere informato, in una lingua che comprende, «dell'accusa elevata contro di lui»; accusa che, come si è detto, esula dal contenuto del decreto di citazione per il giudizio di appello. Nei caso di specie, il decreto del 20/11/2020 di citazione del Riyad per il giudizio di appello non conteneva elementi ulteriori rispetto alle generalità dello stesso Riyad, al luogo giorno e ora dell'udienza fissata per il gravame, e all'avvertimento all'imputato - del quale era stata altresì disposta la traduzione dalla casa circondariale di Monza dove era detenuto - che, non comparendo, si sarebbe proceduto «in contumacia/assenza». D'altro canto, il ricorrente ha omesso di dedurre quale concreta lesione del diritto di difesa sarebbe derivata dalla mancata traduzione di tale decreto. In conclusione, la Corte d'appello di Milano, non disponendo la traduzione del decreto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di appello, non è incorsa in alcuna inosservanza dell'art. 143 cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/04/2022. Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]