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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 30026/2024

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ricorso n. 21268/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Gregorio VII n. 466; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore , ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 1569/09/2022, depositata il 9 febbraio 2022.

Visto l’atto depositato il 26 luglio 2023 con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; consideratoche non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 31/10/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 21268/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Gregorio VII n. 466; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore , ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 1569/09/2022, depositata il 9 febbraio 2022. Visto l’atto depositato il 26 luglio 2023 con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; consideratoche non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 31/10/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30026/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris