CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31146/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; esaminata la nota difensiva della parte civile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati poiché correttamente, a fronte della tardività dell'appello (in conseguenza dichiarato inammissibile) non rileva la intervenuta remissione e accettazione della querela, innestandosi la pretesa dichiarazione di estinzione del reato su una decisione assurta a giudicato e, pertanto, immodificabile (cfr. Rv. 227681À in cui si afferma che necessario presupposto della dichiarazione di estinzione del reato per effetto di remissione della querela presuppone un atto di impugnazione tempestivamente propos9; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere