CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 39060/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, in cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto; che il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato in ordine alla decisione di ritenere la contestata recidiva, formulando in proposito considerazioni del tutto rispettose dei principi stabiliti in questa sede. Ritenuto, quanto al trattamento sanzionatorio, che la scelta di non concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, risultando insindacabile in cassazione ove sorretta da adeguata motivazione; ritenuto che, a tal fine, è sufficiente che il giudice faccia ricorso alle nozioni di congruità ed equità della pena; Ritenuto, quanto alle doglianze sull'entità complessiva della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena è richiesta solo nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensor