CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33304/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16354/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A. (già [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] srl) con sede legale a Bucarest (Romania), e sede secondaria a Roma, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore e preposto della sede secondaria Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura speciale come da foglio separato, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 25. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimata- Per l’annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 446/2021 pubblicata in data 11 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 27/03/2018, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma la [OSCURATO:PERSONA] SA, deducendo che il volo OB4202 del 26/08/2017 da Catania a Torino era arrivato a destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto all’orario previsto e che l’accaduto le aveva causato anche uno stato di ansia e preoccupazione, per cui chiedeva che la compagnia aerea fosse condannata a risarcirle tutti i danni patiti. Si costituiva la convenuta [OSCURATO:PERSONA], affermando che non intendeva contestare il ritardo del volo e producendo documentazione comprovante l’offerta di pagamento della somma di euro 250,00 dovuta ai sensi dell’art. 7 del regolamento CE 261/2004 (offerta effettuata con comunicazione a mezzo pec trasmessa prima dell’iscrizione della causa al ruolo); eccepiva che la sig.ra Re non risultava sulla lista dei passeggeri del volo di cui è causa; nel merito contestava le affermazioni dell’attrice in ordine alla mancata assistenza ai passeggeri e contestava la fondatezza della domanda di condanna al risarcimento del danno morale. Rilevava inoltre che l’attrice aveva incardinato il giudizio in violazione dell’art. 15.4 del contratto di trasporto, non avendo tentato la definizione stragiudiziale della controversia con l’invio di un reclamo alla compagnia aerea, incombente, finalizzato a semplificare ed a accelerare i pagamenti, previsto dal Regolamento CE n. 261/2004 e dall’interpretazione dello stesso data dalla Commissione Europea, nonché dalle norme tecniche emanate dall’ENAC, le quali tutte concordemente prevedevano e prevedono un termine dilatorio, a partire dal reclamo , posto nell’interesse di entrambe le parti. 1.2.Con sentenza n. 21993/2019 il Giudice di Pace di Roma affermava: che la legittimazione attiva e passiva in capo alle parti risultava provata sulla base del titolo di viaggio; che andavano disattese le doglianze della compagnia aerea relative all’instaurazione del giudizio senza alcuna previa intimazione o richiesta; che, in assenza della prova liberatoria fornita dal vettore, il risarcimento per il danno da ritardo spettava automaticamente; che andava anche riconosciuto e liquidato il danno non patrimoniale. 2. La compagnia aerea impugnava la sentenza innanzi al Tribunale di Roma, anzitutto eccependone la nullità per carenza di motivazione, in quanto il giudice di pace, pur avendo liquidato in via equitativa la somma di euro 200,00 per pretesi danni non patrimoniali, in aperto contrasto tra motivazione e dispositivo, aveva poi condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’attrice dell’importo complessivo di euro 550,00 (di cui euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria e - la diversa e maggior somma di- euro 300,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale). Si costituiva resistendo [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con sentenza n. 446/2021 dell’11 gennaio 2021 il Tribunale di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava che nulla era dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e relativi interessi e riformava il regolamento delle spese di lite, condannando la compagnia aerea al pagamento della metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 3. Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia Errata interpretazione e falsa applicazione del Regolamento CE n. 261/2004 articoli 5, 6 e 7, nonché dell’art. 7 dei relativi “[OSCURATO:PERSONA]” (redatti dalla Commissione Europea e pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea del 15 giugno 2016) in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. . Lamenta che la sentenza impugnata ha escluso la necessità del previo reclamo del viaggiatore onde conseguire il diritto all’indennizzo ed ha erroneamente affermato che nei rapporti tra esercente attività imprenditoriale e consumatore risulta nulla la clausola vessatoria che condizioni la tutela dei diritti nelle sedi giudiziali competenti alla previa proposizione di un reclamo scritto; trattasi per altro di clausola non negoziata (probabilmente ignota al viaggiatore) e, in ogni caso, non sottoscritta per adesione ex art. 1341 comma 2 cod. civ. , ed ancora che il credito del viaggiatore – quantomeno quello a titolo di compensazione pecuniaria determinata dal regolamento CE 261/2004, una volta verificatasi la contingenza pregiudizievole (ritardo o cancellazione del volo) è da ritenersi certo, liquido ed esigibile non necessitando l’attivazione della costituzione in mora ex art. 1219 cod. civ. . 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia Errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 1341, comma 2, cod. civ., in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ. Deduce che il giudice d’appello non ha tenuto in debito conto la normativa comunitaria in materia ed ha invece erroneamente applicato la sola normativa nazionale, ingiustamente favorevole per il contraente più forte. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia Errata applicazione e falsa interpretazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento CE 261/2004 e dell’art. 1219 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. . Deduce che la previsione del diritto alla compensazione pecuniaria è tesa a riconoscere ai passeggeri un ristoro in misura minima, di fronte ai disservizi a volte causati dal trasporto aereo, con la deterrente finalità di migliorarli e con funzione di limitare i disagi ed i fastidi subiti a causa di cancellazioni e ritardi dei voli (cfr. il considerando 12 del regolamento CE 261/2004); pertanto la compensazione va considerata alla stregua di una indennità o indennizzo da fatto lecito dannoso e la sua natura eccezionale, prevista dalla normativa europea, esclude la possibilità di far pedissequo riferimento alla normativa nazionale. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) . Lamenta che la corte di meritoha condannato essa [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio, senza considerare non solo che la passeggera ha deciso di instaurare la causa senza previamente inoltrare reclamo alla compagnia, ma anche che, una volta incardinato il giudizio, la passeggera ha illegittimamente impedito alla compagnia aerea di adempiere, ancorchéBlue Air avesse sin dal principio riconosciuto il suo diritto alla compensazione pecuniaria. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia Errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 336 cod. proc. civ. . Lamenta che la sentenza d’appello, pur avendo ridotto l’ammontare del danno risarcibile, ha rigettato la richiesta di restituzione della maggior somma di euro 957,78, corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto l’ha erroneamente ritenuta domanda nuova. 6. In via preliminare il Collegio ritiene di esaminare la questione, per la quale si impone il rilievo d'ufficio, riguardante la procedibilità del ricorso. Parte ricorrente allega che la sentenza impugnata le sarebbe stata notificata in data 9 aprile 2021, ma tuttavia non produce, né telematicamente né in formato cartaceo, la relata di notifica, che, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, deve essere depositata unitamente al ricorso ed alla copia autentica della sentenza impugnata, a pena di improcedibilità. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile, purché risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ. ( v. Cass., 17 /05/ 2019, n. 13479 ; Cass., 10/07/2013,n. 17066). Orbene, nel caso in esame: - la società ricorrente non ha depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica della sentenza impugnata, che non risulta in altro modo nella disponibilità del Collegio (difettano infatti nella fattispecie in esame le circostanze fattuali sottese al principio posto da Cass., Sez. Un., 02/05/2017, n. 10648, che esclude la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. p roc . c iv ., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio); - il ricorso non supera la c.d. prova di resistenza, essendo stato notificato in data 0 8 . 06 .20 2 1 , e dunque successivamente allo spirare del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della sentenza (11.01.2021) . 7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. 8. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attivi