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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46882/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 2 ottobre 2015 il G.u.p. del Tribunale di Agrigento, all'esito del rito abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di minaccia aggravata, in esso riqualificata la contestazione di tentato omicidio elevata al capo a) della rubrica, nonché dei reati di: detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, anche clandestina, aggravati ex art. 61, n. 2), cod. pen. (capo b); ricettazione (capo c); minacce gravi plurime (capo d); violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (capo e); detenzione abusiva di munizioni (capo f).

Previo riconoscimento della continuazione, il G.u.p. infliggeva all'imputato la pena principale complessiva di sei anni di reclusione e 10.000 euro di multa.

1.1. Risulta dalla indicata sentenza che, nel pomeriggio del 10 maggio 2014, un ispettore di polizia, libero dal servizio, [OSCURATO:PERSONA], nel transitare a bordo della sua autovettura davanti a un bar di Licata, notava un uomo, poi identificato nell'odierno imputato, che puntava una pistola all'indirizzo di altro soggetto, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA].

Il testimone fermava l'automobile onde poter intervenire e, nel frattempo, Castagna riusciva ad impossessarsi dell'arma (poi risultata una Colt semiautomatica, calibro 38, avente matricola abrasa) e iniziava a colpire l'antagonista con calci e pugni.

Interveniva, di seguito, una pattuglia dei Carabinieri.

Castagna deponeva in terra la pistola e il relativo caricatore, contenente sette cartucce, in quel momento disinserito, mentre l'imputato cercava di occultare un sacchetto di plastica, contenente sei cartucce del medesimo calibro.

Nelle immediate vicinanze, in terra, era rinvenuta una cartuccia inesplosa, priva di segni di percussione, regolarmente incamerata e poi espulsa.

1.2. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca sottoposto a misura di prevenzione, era convivente di [OSCURATO:PERSONA], ex-moglie di Castagna, ed esisteva una forte conflittualità tra i due uomini.

Castagna riferiva di essere stato, in precedenza, reiteratamente minacciato di morte da parte dell'imputato.

In particolare, il 25 aprile 2014, le minacce sarebbero state profferite nel corso di una telefonata, ricevuta dalla vittima mentre si trovava presso i locali del Commissariato di Licata, ove si era recato, assieme al convivente della figlia, [OSCURATO:PERSONA], proprio per denunciare l'accaduto; la telefonata sarebbe stata messa «in viva voce» e ascoltata anche dai poliziotti.

Quanto agli eventi del pomeriggio del 10 maggio, Castagna riferiva che l'imputato gli era andato incontro a bordo di una bicicletta, dalla quale era sceso impugnando la pistola, che aveva estratto dal cestino posto davanti al manubrio.

La pistola era stata puntata all'altezza del viso della vittima, a distanza di circa due metri.

La vittima aveva quindi avvertito il suono di un «click», rimanendo lì per lì paralizzato dalla paura, e aveva poi visto l'imputato armeggiare ulteriormente con l'arma.

In quel momento il caricatore era caduto in terra e dalla pistola era fuoriuscita una cartuccia.

A quel punto Castagna aveva deciso di reagire, afferrando l'arma per la canna.

Ne era nata una colluttazione, in cui la vittima, inizialmente caduta a terra, aveva infine preso il sopravvento.

1.3. Sosteneva viceversa l'imputato di essere lui vittima delle condotte persecutorie di Castagna.

A tale antefatto l'imputato riconduceva gli eventi del pomeriggio del 10 maggio, allorché egli sarebbe andato alla ricerca di Castagna per chiarire talune circostanze.

Avendo trovato casualmente la pistola, tempo addietro, vicino a un cumulo di spazzatura, l'avrebbe portata con sé a scopo solo intimidatorio.

L'imputato negava di aver mai inserito il caricatore nell'arma, di averla mai puntata contro la vittima e di aver mai premuto il grilletto.

Sarebbe stato invece il suo interlocutore ad assalirlo, sottraendogli l'uno (dalla mano sinistra), e l'altra (dalla mano destra).

La cartuccia, rinvenuta in terra, sarebbe caduta dal caricatore, o dal distinto sacchetto di munizioni che egli teneva in tasca.

1.4. Il G.u.p., all'esito della valutazione del materiale istruttorio, pronunciava a carico di [OSCURATO:PERSONA] come in esordio.

Il primo giudice riteneva inattendibili le dichiarazioni dell'imputato e ne affermava la penale responsabilità in ordine a tutte le condotte contestate.

Quanto a quella di cui al capo a), detto giudice riteneva che l'imputato avesse puntato l'arma e premuto il grilletto, ma il colpo non fosse tuttavia partito a causa del peculiare congegno di sicurezza, presente sull'arma stessa.

Ancorché ignorato dall'agente, tale congegno aveva, in radice, impedito l'esplosione e reso impossibile, per inidoneità dell'azione, l'evento letale.

Di qui, la riqualificazione del fatto come minaccia aggravata dall'uso dell'arma.

2. Su impugnazione del Pubblico ministero e dell'imputato, la Corte di appello di Palermo, dopo aver disposto perizia balistica sull'arma e sulla cartuccia inesplosa, mediante la sentenza in epigrafe riformava parzialmente la decisione di primo grado.

La Corte territoriale, in particolare: - riconduceva la condotta sub a) al reato di tentato omicidio; - quanto al capo b), dichiarava assorbiti i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, nei reati di cui all'art. 23, commi 3 e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, sempre aggravati ex art. 61, n. 2), cod. pen.; - assolveva l'imputato dal reato di cui al capo e), siccome non integrato dalla violazione della generica prescrizione dell'honeste vivere;- negate le attenuanti generiche, rideterminava la pena principale complessiva per i reati superstiti, come all'esito qualificati, uniti in continuazione, nella misura di undici anni di reclusione; - confermava nel resto.

3. Secondo i giudici di appello, il fatto sub a) integrava il reato di tentato omicidio in base alle seguenti considerazioni.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] non si era imbattuto per caso in Castagna, ma si era diretto contro di lui intenzionalmente, portando con sé la pistola, con il caricatore pieno e un sacchetto contenente ulteriori munizioni.

Già tali circostanze rendevano inverosimile la tesi difensiva del carattere meramente intimidatorio del gesto.

Il caricatore era inserito nell'arma.

L'imputato non lo portava separatamente, nell'altra mano, e ciò emergeva dalle convergenti deposizioni dell'offeso e del testimone Corallo, nonché dalla logica interpretazione degli eventi.

Nessuna efficace intimidazione poteva sortire da una pistola visibilmente inoffensiva, o che addirittura non fosse stata puntata.

Lo sganciamento del caricatore era quindi avvenuto, accidentalmente, in prosieguo.

L'imputato aveva effettivamente premuto il grilletto.

La persona offesa aveva distintamente udito il relativo «click».

Si era udito il «click», e non si era avuto lo sparo, perché evidentemente il colpo, per mero errore, non era stato ancora inserito in canna.

L'imputato doveva tuttavia aver pensato che l'arma fosse invece carica; altrimenti non si sarebbe azzardato a sparare da distanza ravvicinata, palesando l'inoffensività dell'azione ed esponendosi alla reazione furiosa dell'antagonista, che fisicamente lo soverchiava (reazione infatti avutasi).

Dopo il tentativo fallito, e prima che la vittima reagisse, l'imputato aveva riprovato a sparare (Castagna l'aveva visto infatti «armeggiare» in modo maldestro), cosicché egli dovette, nella concitazione del momento, dapprima incamerare, e poi scarrellare il proiettile, inavvertitamente espellendolo.

Alle stesse inesperte manovre era riconducibile il disinnesto del caricatore.

Il colpo inesploso, trovato in terra, si era trovato, ad un certo momento, in canna.

La perizia l'aveva confermato.

Il colpo ben avrebbe potuto, in allora, essere esploso.

L'arma era perfettamente funzionante e il meccanismo di azione della sicura, come chiarito dai periti, non l'avrebbe impedito, perché esso si disattiva contestualmente all'avvenuta impugnatura della pistola.

3.2. Sul piano oggettivo, dunque, l'arma letale era efficiente.

Fu puntata verso la vittima a distanza di pochi metri e, sia pure per breve tempo, presentò il colpo in canna.

Se sparo non vi fu, si dovette solo all'imperizia dell'imputato e alla concitazione del momento; caratteri che non escludevano l'idoneità dell'azione.Sul piano soggettivo, [OSCURATO:PERSONA] aveva già minacciato di morte Castagna nelle settimane precedenti e, quel pomeriggio, egli aveva raggiunto la vittima cogliendola di sorpresa, armato di tutto punto (anche con munizioni di riserva), aveva effettuato un primo tentativo di sparare e, subito dopo, si era adoperato per riprovare.

La direzione omicida della volontà appariva inequivoca.

4. Quanto alle minacce pregresse, riteneva la Corte di appello che le relative condotte fossero avvalorate, oltre che dalla vittima, da [OSCURATO:PERSONA], figlia di Giovanni e di [OSCURATO:PERSONA], e dal di lei convivente [OSCURATO:PERSONA].

Entrambi avevano riferito di aver udito direttamente [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni, rivolgere minacce e offese al loro congiunto.

Esistevano poi le testimonianze dei poliziotti, che avevano raccolto in Commissariato, il 25 aprile 2014, la denuncia di [OSCURATO:PERSONA].

Essi avevano confermato che, in quel frangente, il denunciante fu chiamato al telefono dall'imputato, e che attivò la modalità «viva voce».

Anche se i testimoni non erano riusciti a udire bene le parole dell'imputato medesimo, essi avevano però avvertito il tono agitato e confusionario dell'intera conversazione e avevano compreso che [OSCURATO:PERSONA] voleva discutere di faccende familiari che riguardavano [OSCURATO:PERSONA].

La circostanza costituiva riscontro all'attendibilità della versione di [OSCURATO:PERSONA] e smentiva l'imputato, che aveva sempre negato di essersi intromesso in consimili vicende.

Castagna, del resto, non avrebbe avuto ragione di far ascoltare ai poliziotti la telefonata, se questa non avesse rivestito contenuto illecito.

A seguito della denuncia ricevuta, i poliziotti, consapevoli della sua serietà, si erano recati la sera stessa presso l'abitazione dell'imputato, sottoposto a misura di prevenzione personale, per eseguire un controllo, nonostante si trattasse di giorno festivo.

Esistevano, in verità, anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

La donna aveva riferito che l'imputato e l'ex-marito si scambiavano, da tempo, insulti e minacce di morte; che presso il bar del primo era anche giunta una lettera anonima dal contenuto minatorio; che Castagna aveva usato violenza contro la dichiarante, allorché aveva appreso della sua relazione adulterina con [OSCURATO:PERSONA].

I rapporti conflittuali tra le parti erano stati confermati anche da altra fonte testimoniale.

Secondo la Corte territoriale, anche a ritenere integralmente attendibili tali dati probatori, essi non influivano sull'esistenza delle condotte delittuose di cui al capo d), accreditando, al più, un contesto di reciprocità di minacce, sprovvisto di effetto esimente.5.

Avverso la sentenza di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Il ricorso è articolato in quattro motivi.

5.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo a) della rubrica e alla qualificazione del fatto come tentativo di omicidio.

L'imputato - si legge nel motivo - impugnò la pistola al solo fine di far desistere Castagna dal continuare a minacciare lui e la ex-moglie.

Il testimone Corallo non aveva riferito solo del puntamento della pistola da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma anche del fatto che i due antagonisti stessero litigando tra loro. [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto uccidere, avrebbe sparato immediatamente e sarebbe andato via; non si sarebbe messo a discutere. [OSCURATO:PERSONA] non aveva approntato alcun piano omicida, e il medesimo testimone Corallo aveva riferito che, dopo poco, la scena si era capovolta. [OSCURATO:PERSONA] aveva disarmato l'imputato e l'aveva aggredito.

La Corte di appello aveva dunque distorto gli eventi, fondandone la ricostruzione su ipotetiche congetture, contrastanti con la deposizione peritale.

Da quest'ultima risulterebbe l'avvenuto incameramento della cartuccia, sicché Castagna non avrebbe potuto avvertire alcun «click» (questo suono si potrebbe sentire solo se si premesse il grilletto senza la cartuccia in canna), così come non l'aveva avvertito il testimone Corallo.

Sempre il perito aveva riferito che la cartuccia rinvenuta in terra non era mai stata esplosa (pur se avrebbe potuto esserlo, anche senza caricatore) ed era stata espulsa volontariamente dall'imputato, che non aveva mai avuto l'intenzione di fare fuoco.

L'impossibile configurazione del reato, correttamente ritenuta dal primo giudice, era dovuta all'inidoneità assoluta dell'azione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], che mai aveva messo in pericolo la vita di Castagna.

5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo d) della rubrica e all'affermazione di penale responsabilità ad esso relativa.

L'attendibilità della persona offesa andava vagliata in modo rigoroso, come nel processo non accaduto.

L'attendibilità di Castagna in misura particolare, stante le implicazioni economiche e sentimentali, rispetto al dichiarante, della vicenda da lui narrata.

Anche i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] andavano prudentemente saggiati nella loro attendibilità, perché l'imputato e la sua compagna era contrari al loro matrimonio.Gli agenti di polizia non udirono alcuna minaccia e l'unico ad essere stato richiamato ad un contegno più equilibrato sarebbe stato proprio Castagna, a seguito delle segnalazioni e denunce dell'ex-moglie.

5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'aggravante del nesso teleologico, ritenuta per il reato di detenzione di arma clandestina sub b), peraltro da ritenere assorbito nel porto.

5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche, viceversa dovute (in rapporto di prevalenza sulle aggravanti) sulla base della valutazione della dinamica complessiva degli eventi e tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva reagito esasperato dalle vessazioni subite ad opera di Castagna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2. La sentenza impugnata ricostruisce l'andamento della vicenda criminosa, contestata al capo a) della rubrica, in modo niente affatto congetturale, ma sulla base di deduzioni logiche, saldamente ancorate alle risultanze peritali e alle dichiarazioni, reputate convergenti e attendibili, della vittima e dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA].

Le censure del ricorrente, dirette a negare la convergenza dei narrati, e per tale via l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], non colgono nel segno, posto che le due deposizioni in realtà collimano su ogni aspetto riportato dalla vittima, e al tempo stesso entrato nel cono d'osservazione, e nella capacità di percezione, del testimone propriamente indifferente.

Corallo vide esattamente l'imputato puntare la pistola in direzione della persona offesa.

Fu proprio tale scena, presentatasi ai suoi occhi, ad allarmarlo e ad indurlo ad intervenire.

Per far ciò il testimone dovette arrestare l'automobile, scendere da essa ed avvicinarsi.

A quel punto era già in atto la colluttazione, che si concluse infine con il prevalere della persona offesa.

Corallo, impegnato nell'accostare il veicolo, e ancora distante dal punto dell'aggressione, non poté per tale ragione udire il «click» della pistola, né assistere alle manovre che l'imputato aveva messo in atto dopo aver abortito lo sparo.

Il «click», però, fu nitidamente avvertito da [OSCURATO:PERSONA], che ha anche riferito, in modo adeguatamente circostanziato, dei successivi inani sforzi dell'imputato, diretti a caricare l'arma.

Dell'affidabilità delle sue dichiarazioni, ampiamente argomentata dalla Corte territoriale, non vi è ragione di dubitare, perché essa è suffragata da elementi di natura logica e dal dato tecnico-peritale.

Quest'ultimo indica, con assoluta precisione, che la cartuccia rinvenuta in terra era stata incamerata, a riprova della reale intenzione dell'imputato, non limitata alla mera intimidazione.

La cartuccia non fu però esplosa, in quanto subito espulsa dalla camera di scoppio.

L'espulsione fu, per certo, dovuta ad azione umana (la cartuccia non sarebbe potuta altrimenti fuoriuscire, come la perizia indica chiaramente), la cui involontarietà riflette perfettamente l'imperizia dell'agente nelle fasi concitate che immediatamente precedettero la reazione della vittima, risultanti dal racconto di quest'ultima.

La medesima imperizia aveva caratterizzato la parte ulteriormente precedente dell'azione, allorché il suo protagonista aveva fatto cilecca (producendo il più volte menzionato «click») perché aveva premuto il grilletto fuori sincrono, ossia prima di aver inserito la cartuccia nel suo alloggiamento.

I fatti, così riepilogati, sono frutto di ricostruzione impeccabile, facente premio su quella alternativa del ricorrente, oggetto di attenta disamina, e ragionato ripudio, da parte sia del giudice dell'appello che del primo giudice, e perciò non utilmente e ulteriormente invocabile dinanzi a questa Corte, impossibilitata a scendere nel merito e chiamata soltanto alla verifica di effettività e tenuta logica della motivazione al suo esame (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579-01); verifica nella specie ampiamente superata.

3. In base, dunque, a tale ricostruzione, non validamente contrastata dal ricorrente, l'imputato sparò dapprima senza accorgersi di non avere ancora inserito il colpo in canna; e poi armeggiò ulteriormente in modo maldestro, introducendo in canna, e poi inavvertitamente espellendo, la cartuccia trovata inesplosa.

Il colpo non partì solo perché l'imputato, non padroneggiando l'arma e il suo funzionamento, non riuscì a coordinare efficacemente la relativa azione.

Va infatti escluso che la sicura impedisse in astratto alla pistola di sparare.

Si ricordi che era questa la ragione che aveva indotto il primo giudice ad escludere, ai sensi dell'art.49 cod. pen., la punibilità dell'azione diretta all'omicidio; la sentenza impugnata, tuttavia, ha svelato l'inconsistenza dell'argomento (v. supra, § 3.1 del Ritenuto in fatto), che il motivo di ricorso neppure riprende.

E il colpo, se fosse partito, dato il posizionamento dell'arma e la distanza ravvicinata, sarebbe stato ragionevolmente letale.Nella condotta di sparo mancato è certamente ravvisabile, allora, il tentativo di omicidio.

Secondo costante giurisprudenza di legittimità, la valutazione di pericolosità della condotta, derivante dalla sua idoneità a ledere il bene protetto, deve essere apprezzata in concreto, all'esito di prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava ex ante all'agente, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso e senza tenere conto di fattori casuali e accidentali che possano aver sviato il corso degli eventi (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339-01).

Solo la constatazione dell'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo, che non avrebbe consentito in alcun modo l'attuazione del proposito criminoso, può tradursi in una valutazione di conclusiva inidoneità dell'azione.

La mera insufficienza, o inadeguatezza, delle sue modalità di impiego, o l'esistenza di circostanze contingenti, che abbiano impedito al mezzo di esprimere la potenzialità di cui fosse intrinsecamente dotato, non esclude l'idoneità rilevante ex art. 56 cod. pen. (Sez. 1, n. 17787 del 03/11/1988, dep. 1989, Volpe, Rv. 182929-01; Sez. 1, n. 5158 del 22/02/1972, Furfaro, Rv. 121665-01).

Ciò posto, la vita di [OSCURATO:PERSONA] corse pericolo, perché il colpo d'arma da fuoco diretto al suo viso, in procinto di esplodere da distanza ravvicinata, non partì solo a causa della disattenzione e dell'imperizia dello sparatore, ossia per circostanze fortuite e contingenti non dipendenti dalla volontà di quest'ultimo.

Non perché tale volontà non potesse, in assoluto, tradursi nel risultato atteso.

L'azione era dunque giuridicamente idonea, nella prospettiva indicata dagli artt. 56 e 575 cod. pen., nonché, esclusa la finalità meramente intimidatoria, inequivocamente diretta allo scopo, come dalla sentenza impugnata conclusivamente, e ineccepibilmente, ritenuto.

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché, rispetto alla vicenda criminosa contestata al capo d), esso appare genericamente confutativo e rivalutativo della prova testimoniale.

Occorre in proposito rammentare che, tra le doglianze proponibili quali mezzi di censura dinanzi a questa Corte, non rientrano, salvo il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, quelle relative, appunto, alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01;Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01).

Al riguardo la sentenza impugnata appropriatamente motiva, dopo aver scrutinato (nel quadro dell'esistente situazione di contrasto nei rapporti interpersonali) la credibilità e l'attendibilità della persona offesa, e degli altri familiari che avevano testimoniato a carico, nonché dopo aver individuato (anche e soprattutto nell'operato delle forze dell'ordine) precisi elementi di riscontro alle loro dichiarazioni e aver escluso dal quadro decisorio fonti testimoniali in grado, al più, di rispecchiare una irrilevante reciprocità di azioni minatorie.

5. Il terzo motivo è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.

Secondo principi pacifici (v., da ultimo, Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668-01), in tema di reati concernenti le armi il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta.

Nessuna puntuale deduzione è dal ricorrente svolta al riguardo.

In ogni caso, l'anteriore detenzione risulta dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, che ha ammesso di essere entrato in possesso della pistola tempo addietro rispetto al 10 maggio 2014.

La detenzione di arma clandestina è poi reato permanente e l'aggravante del nesso teleologico è sicuramente ravvisabile con riferimento alla frazione di condotta prossima al tentativo di omicidio, in quanto evidentemente strumentale alla sua realizzazione.

6. Il quarto motivo è inammissibile, in relazione all'attenuante della provocazione, perché meramente enunciativo al riguardo e totalmente privo di illustrazione.

Il motivo è invece infondato quanto alle attenuanti generiche.

Ampia e diffusa appare la motivazione che ne giustifica il diniego, facente leva sulla gravità dell'occorso, sulla personalità aggressiva dell'imputato (già pregiudicato per tentato omicidio e assoggettato, al tempo, a misura di prevenzione personale), sul complessivo comportamento processuale e sull'assenza di elementi favorevoli in grado di prevalere realmente sulla negativa rilevanza, oggettiva e soggettiva, dei suddetti indicatori.

La sentenza impugnata, dunque, inappuntabilmente argomenta, in aderenza al modello legale di riferimento e senza incorrere in aporie o contraddizioni.7.

Il reato contravvenzionale ascritto al capo f) della rubrica risulta prescritto nelle more del giudizio di legittimità.

La pronuncia di infondatezza del motivo riguardante le attenuanti generiche, anche a tale reato riferibile, importa il necessario rilievo officioso della causa estintiva in questa sede, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio in ordine a tale reato, perché estinto per prescrizione.

La relativa pena di giorni dieci di reclusione deve essere eliminata.

Il ricorso d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 2 ottobre 2015 il G.u.p. del Tribunale di Agrigento, all'esito del rito abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di minaccia aggravata, in esso riqualificata la contestazione di tentato omicidio elevata al capo a) della rubrica, nonché dei reati di: detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, anche clandestina, aggravati ex art. 61, n. 2), cod. pen. (capo b); ricettazione (capo c); minacce gravi plurime (capo d); violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (capo e); detenzione abusiva di munizioni (capo f). Previo riconoscimento della continuazione, il G.u.p. infliggeva all'imputato la pena principale complessiva di sei anni di reclusione e 10.000 euro di multa. 1.1. Risulta dalla indicata sentenza che, nel pomeriggio del 10 maggio 2014, un ispettore di polizia, libero dal servizio, [OSCURATO:PERSONA], nel transitare a bordo della sua autovettura davanti a un bar di Licata, notava un uomo, poi identificato nell'odierno imputato, che puntava una pistola all'indirizzo di altro soggetto, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA]. Il testimone fermava l'automobile onde poter intervenire e, nel frattempo, Castagna riusciva ad impossessarsi dell'arma (poi risultata una Colt semiautomatica, calibro 38, avente matricola abrasa) e iniziava a colpire l'antagonista con calci e pugni. Interveniva, di seguito, una pattuglia dei Carabinieri. Castagna deponeva in terra la pistola e il relativo caricatore, contenente sette cartucce, in quel momento disinserito, mentre l'imputato cercava di occultare un sacchetto di plastica, contenente sei cartucce del medesimo calibro. Nelle immediate vicinanze, in terra, era rinvenuta una cartuccia inesplosa, priva di segni di percussione, regolarmente incamerata e poi espulsa. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca sottoposto a misura di prevenzione, era convivente di [OSCURATO:PERSONA], ex-moglie di Castagna, ed esisteva una forte conflittualità tra i due uomini. Castagna riferiva di essere stato, in precedenza, reiteratamente minacciato di morte da parte dell'imputato. In particolare, il 25 aprile 2014, le minacce sarebbero state profferite nel corso di una telefonata, ricevuta dalla vittima mentre si trovava presso i locali del Commissariato di Licata, ove si era recato, assieme al convivente della figlia, [OSCURATO:PERSONA], proprio per denunciare l'accaduto; la telefonata sarebbe stata messa «in viva voce» e ascoltata anche dai poliziotti. Quanto agli eventi del pomeriggio del 10 maggio, Castagna riferiva che l'imputato gli era andato incontro a bordo di una bicicletta, dalla quale era sceso impugnando la pistola, che aveva estratto dal cestino posto davanti al manubrio. La pistola era stata puntata all'altezza del viso della vittima, a distanza di circa due metri. La vittima aveva quindi avvertito il suono di un «click», rimanendo lì per lì paralizzato dalla paura, e aveva poi visto l'imputato armeggiare ulteriormente con l'arma. In quel momento il caricatore era caduto in terra e dalla pistola era fuoriuscita una cartuccia. A quel punto Castagna aveva deciso di reagire, afferrando l'arma per la canna. Ne era nata una colluttazione, in cui la vittima, inizialmente caduta a terra, aveva infine preso il sopravvento. 1.3. Sosteneva viceversa l'imputato di essere lui vittima delle condotte persecutorie di Castagna. A tale antefatto l'imputato riconduceva gli eventi del pomeriggio del 10 maggio, allorché egli sarebbe andato alla ricerca di Castagna per chiarire talune circostanze. Avendo trovato casualmente la pistola, tempo addietro, vicino a un cumulo di spazzatura, l'avrebbe portata con sé a scopo solo intimidatorio. L'imputato negava di aver mai inserito il caricatore nell'arma, di averla mai puntata contro la vittima e di aver mai premuto il grilletto. Sarebbe stato invece il suo interlocutore ad assalirlo, sottraendogli l'uno (dalla mano sinistra), e l'altra (dalla mano destra). La cartuccia, rinvenuta in terra, sarebbe caduta dal caricatore, o dal distinto sacchetto di munizioni che egli teneva in tasca. 1.4. Il G.u.p., all'esito della valutazione del materiale istruttorio, pronunciava a carico di [OSCURATO:PERSONA] come in esordio. Il primo giudice riteneva inattendibili le dichiarazioni dell'imputato e ne affermava la penale responsabilità in ordine a tutte le condotte contestate. Quanto a quella di cui al capo a), detto giudice riteneva che l'imputato avesse puntato l'arma e premuto il grilletto, ma il colpo non fosse tuttavia partito a causa del peculiare congegno di sicurezza, presente sull'arma stessa. Ancorché ignorato dall'agente, tale congegno aveva, in radice, impedito l'esplosione e reso impossibile, per inidoneità dell'azione, l'evento letale. Di qui, la riqualificazione del fatto come minaccia aggravata dall'uso dell'arma. 2. Su impugnazione del Pubblico ministero e dell'imputato, la Corte di appello di Palermo, dopo aver disposto perizia balistica sull'arma e sulla cartuccia inesplosa, mediante la sentenza in epigrafe riformava parzialmente la decisione di primo grado. La Corte territoriale, in particolare: - riconduceva la condotta sub a) al reato di tentato omicidio; - quanto al capo b), dichiarava assorbiti i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, nei reati di cui all'art. 23, commi 3 e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, sempre aggravati ex art. 61, n. 2), cod. pen.; - assolveva l'imputato dal reato di cui al capo e), siccome non integrato dalla violazione della generica prescrizione dell'honeste vivere;- negate le attenuanti generiche, rideterminava la pena principale complessiva per i reati superstiti, come all'esito qualificati, uniti in continuazione, nella misura di undici anni di reclusione; - confermava nel resto. 3. Secondo i giudici di appello, il fatto sub a) integrava il reato di tentato omicidio in base alle seguenti considerazioni. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] non si era imbattuto per caso in Castagna, ma si era diretto contro di lui intenzionalmente, portando con sé la pistola, con il caricatore pieno e un sacchetto contenente ulteriori munizioni. Già tali circostanze rendevano inverosimile la tesi difensiva del carattere meramente intimidatorio del gesto. Il caricatore era inserito nell'arma. L'imputato non lo portava separatamente, nell'altra mano, e ciò emergeva dalle convergenti deposizioni dell'offeso e del testimone Corallo, nonché dalla logica interpretazione degli eventi. Nessuna efficace intimidazione poteva sortire da una pistola visibilmente inoffensiva, o che addirittura non fosse stata puntata. Lo sganciamento del caricatore era quindi avvenuto, accidentalmente, in prosieguo. L'imputato aveva effettivamente premuto il grilletto. La persona offesa aveva distintamente udito il relativo «click». Si era udito il «click», e non si era avuto lo sparo, perché evidentemente il colpo, per mero errore, non era stato ancora inserito in canna. L'imputato doveva tuttavia aver pensato che l'arma fosse invece carica; altrimenti non si sarebbe azzardato a sparare da distanza ravvicinata, palesando l'inoffensività dell'azione ed esponendosi alla reazione furiosa dell'antagonista, che fisicamente lo soverchiava (reazione infatti avutasi). Dopo il tentativo fallito, e prima che la vittima reagisse, l'imputato aveva riprovato a sparare (Castagna l'aveva visto infatti «armeggiare» in modo maldestro), cosicché egli dovette, nella concitazione del momento, dapprima incamerare, e poi scarrellare il proiettile, inavvertitamente espellendolo. Alle stesse inesperte manovre era riconducibile il disinnesto del caricatore. Il colpo inesploso, trovato in terra, si era trovato, ad un certo momento, in canna. La perizia l'aveva confermato. Il colpo ben avrebbe potuto, in allora, essere esploso. L'arma era perfettamente funzionante e il meccanismo di azione della sicura, come chiarito dai periti, non l'avrebbe impedito, perché esso si disattiva contestualmente all'avvenuta impugnatura della pistola. 3.2. Sul piano oggettivo, dunque, l'arma letale era efficiente. Fu puntata verso la vittima a distanza di pochi metri e, sia pure per breve tempo, presentò il colpo in canna. Se sparo non vi fu, si dovette solo all'imperizia dell'imputato e alla concitazione del momento; caratteri che non escludevano l'idoneità dell'azione.Sul piano soggettivo, [OSCURATO:PERSONA] aveva già minacciato di morte Castagna nelle settimane precedenti e, quel pomeriggio, egli aveva raggiunto la vittima cogliendola di sorpresa, armato di tutto punto (anche con munizioni di riserva), aveva effettuato un primo tentativo di sparare e, subito dopo, si era adoperato per riprovare. La direzione omicida della volontà appariva inequivoca. 4. Quanto alle minacce pregresse, riteneva la Corte di appello che le relative condotte fossero avvalorate, oltre che dalla vittima, da [OSCURATO:PERSONA], figlia di Giovanni e di [OSCURATO:PERSONA], e dal di lei convivente [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi avevano riferito di aver udito direttamente [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni, rivolgere minacce e offese al loro congiunto. Esistevano poi le testimonianze dei poliziotti, che avevano raccolto in Commissariato, il 25 aprile 2014, la denuncia di [OSCURATO:PERSONA]. Essi avevano confermato che, in quel frangente, il denunciante fu chiamato al telefono dall'imputato, e che attivò la modalità «viva voce». Anche se i testimoni non erano riusciti a udire bene le parole dell'imputato medesimo, essi avevano però avvertito il tono agitato e confusionario dell'intera conversazione e avevano compreso che [OSCURATO:PERSONA] voleva discutere di faccende familiari che riguardavano [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza costituiva riscontro all'attendibilità della versione di [OSCURATO:PERSONA] e smentiva l'imputato, che aveva sempre negato di essersi intromesso in consimili vicende. Castagna, del resto, non avrebbe avuto ragione di far ascoltare ai poliziotti la telefonata, se questa non avesse rivestito contenuto illecito. A seguito della denuncia ricevuta, i poliziotti, consapevoli della sua serietà, si erano recati la sera stessa presso l'abitazione dell'imputato, sottoposto a misura di prevenzione personale, per eseguire un controllo, nonostante si trattasse di giorno festivo. Esistevano, in verità, anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La donna aveva riferito che l'imputato e l'ex-marito si scambiavano, da tempo, insulti e minacce di morte; che presso il bar del primo era anche giunta una lettera anonima dal contenuto minatorio; che Castagna aveva usato violenza contro la dichiarante, allorché aveva appreso della sua relazione adulterina con [OSCURATO:PERSONA]. I rapporti conflittuali tra le parti erano stati confermati anche da altra fonte testimoniale. Secondo la Corte territoriale, anche a ritenere integralmente attendibili tali dati probatori, essi non influivano sull'esistenza delle condotte delittuose di cui al capo d), accreditando, al più, un contesto di reciprocità di minacce, sprovvisto di effetto esimente.5. Avverso la sentenza di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo a) della rubrica e alla qualificazione del fatto come tentativo di omicidio. L'imputato - si legge nel motivo - impugnò la pistola al solo fine di far desistere Castagna dal continuare a minacciare lui e la ex-moglie. Il testimone Corallo non aveva riferito solo del puntamento della pistola da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma anche del fatto che i due antagonisti stessero litigando tra loro. [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto uccidere, avrebbe sparato immediatamente e sarebbe andato via; non si sarebbe messo a discutere. [OSCURATO:PERSONA] non aveva approntato alcun piano omicida, e il medesimo testimone Corallo aveva riferito che, dopo poco, la scena si era capovolta. [OSCURATO:PERSONA] aveva disarmato l'imputato e l'aveva aggredito. La Corte di appello aveva dunque distorto gli eventi, fondandone la ricostruzione su ipotetiche congetture, contrastanti con la deposizione peritale. Da quest'ultima risulterebbe l'avvenuto incameramento della cartuccia, sicché Castagna non avrebbe potuto avvertire alcun «click» (questo suono si potrebbe sentire solo se si premesse il grilletto senza la cartuccia in canna), così come non l'aveva avvertito il testimone Corallo. Sempre il perito aveva riferito che la cartuccia rinvenuta in terra non era mai stata esplosa (pur se avrebbe potuto esserlo, anche senza caricatore) ed era stata espulsa volontariamente dall'imputato, che non aveva mai avuto l'intenzione di fare fuoco. L'impossibile configurazione del reato, correttamente ritenuta dal primo giudice, era dovuta all'inidoneità assoluta dell'azione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], che mai aveva messo in pericolo la vita di Castagna. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo d) della rubrica e all'affermazione di penale responsabilità ad esso relativa. L'attendibilità della persona offesa andava vagliata in modo rigoroso, come nel processo non accaduto. L'attendibilità di Castagna in misura particolare, stante le implicazioni economiche e sentimentali, rispetto al dichiarante, della vicenda da lui narrata. Anche i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] andavano prudentemente saggiati nella loro attendibilità, perché l'imputato e la sua compagna era contrari al loro matrimonio.Gli agenti di polizia non udirono alcuna minaccia e l'unico ad essere stato richiamato ad un contegno più equilibrato sarebbe stato proprio Castagna, a seguito delle segnalazioni e denunce dell'ex-moglie. 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'aggravante del nesso teleologico, ritenuta per il reato di detenzione di arma clandestina sub b), peraltro da ritenere assorbito nel porto. 5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche, viceversa dovute (in rapporto di prevalenza sulle aggravanti) sulla base della valutazione della dinamica complessiva degli eventi e tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva reagito esasperato dalle vessazioni subite ad opera di Castagna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2. La sentenza impugnata ricostruisce l'andamento della vicenda criminosa, contestata al capo a) della rubrica, in modo niente affatto congetturale, ma sulla base di deduzioni logiche, saldamente ancorate alle risultanze peritali e alle dichiarazioni, reputate convergenti e attendibili, della vittima e dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA]. Le censure del ricorrente, dirette a negare la convergenza dei narrati, e per tale via l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], non colgono nel segno, posto che le due deposizioni in realtà collimano su ogni aspetto riportato dalla vittima, e al tempo stesso entrato nel cono d'osservazione, e nella capacità di percezione, del testimone propriamente indifferente. Corallo vide esattamente l'imputato puntare la pistola in direzione della persona offesa. Fu proprio tale scena, presentatasi ai suoi occhi, ad allarmarlo e ad indurlo ad intervenire. Per far ciò il testimone dovette arrestare l'automobile, scendere da essa ed avvicinarsi. A quel punto era già in atto la colluttazione, che si concluse infine con il prevalere della persona offesa. Corallo, impegnato nell'accostare il veicolo, e ancora distante dal punto dell'aggressione, non poté per tale ragione udire il «click» della pistola, né assistere alle manovre che l'imputato aveva messo in atto dopo aver abortito lo sparo. Il «click», però, fu nitidamente avvertito da [OSCURATO:PERSONA], che ha anche riferito, in modo adeguatamente circostanziato, dei successivi inani sforzi dell'imputato, diretti a caricare l'arma. Dell'affidabilità delle sue dichiarazioni, ampiamente argomentata dalla Corte territoriale, non vi è ragione di dubitare, perché essa è suffragata da elementi di natura logica e dal dato tecnico-peritale. Quest'ultimo indica, con assoluta precisione, che la cartuccia rinvenuta in terra era stata incamerata, a riprova della reale intenzione dell'imputato, non limitata alla mera intimidazione. La cartuccia non fu però esplosa, in quanto subito espulsa dalla camera di scoppio. L'espulsione fu, per certo, dovuta ad azione umana (la cartuccia non sarebbe potuta altrimenti fuoriuscire, come la perizia indica chiaramente), la cui involontarietà riflette perfettamente l'imperizia dell'agente nelle fasi concitate che immediatamente precedettero la reazione della vittima, risultanti dal racconto di quest'ultima. La medesima imperizia aveva caratterizzato la parte ulteriormente precedente dell'azione, allorché il suo protagonista aveva fatto cilecca (producendo il più volte menzionato «click») perché aveva premuto il grilletto fuori sincrono, ossia prima di aver inserito la cartuccia nel suo alloggiamento. I fatti, così riepilogati, sono frutto di ricostruzione impeccabile, facente premio su quella alternativa del ricorrente, oggetto di attenta disamina, e ragionato ripudio, da parte sia del giudice dell'appello che del primo giudice, e perciò non utilmente e ulteriormente invocabile dinanzi a questa Corte, impossibilitata a scendere nel merito e chiamata soltanto alla verifica di effettività e tenuta logica della motivazione al suo esame (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579-01); verifica nella specie ampiamente superata. 3. In base, dunque, a tale ricostruzione, non validamente contrastata dal ricorrente, l'imputato sparò dapprima senza accorgersi di non avere ancora inserito il colpo in canna; e poi armeggiò ulteriormente in modo maldestro, introducendo in canna, e poi inavvertitamente espellendo, la cartuccia trovata inesplosa. Il colpo non partì solo perché l'imputato, non padroneggiando l'arma e il suo funzionamento, non riuscì a coordinare efficacemente la relativa azione. Va infatti escluso che la sicura impedisse in astratto alla pistola di sparare. Si ricordi che era questa la ragione che aveva indotto il primo giudice ad escludere, ai sensi dell'art.49 cod. pen., la punibilità dell'azione diretta all'omicidio; la sentenza impugnata, tuttavia, ha svelato l'inconsistenza dell'argomento (v. supra, § 3.1 del Ritenuto in fatto), che il motivo di ricorso neppure riprende. E il colpo, se fosse partito, dato il posizionamento dell'arma e la distanza ravvicinata, sarebbe stato ragionevolmente letale.Nella condotta di sparo mancato è certamente ravvisabile, allora, il tentativo di omicidio. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, la valutazione di pericolosità della condotta, derivante dalla sua idoneità a ledere il bene protetto, deve essere apprezzata in concreto, all'esito di prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava ex ante all'agente, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso e senza tenere conto di fattori casuali e accidentali che possano aver sviato il corso degli eventi (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339-01). Solo la constatazione dell'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo, che non avrebbe consentito in alcun modo l'attuazione del proposito criminoso, può tradursi in una valutazione di conclusiva inidoneità dell'azione. La mera insufficienza, o inadeguatezza, delle sue modalità di impiego, o l'esistenza di circostanze contingenti, che abbiano impedito al mezzo di esprimere la potenzialità di cui fosse intrinsecamente dotato, non esclude l'idoneità rilevante ex art. 56 cod. pen. (Sez. 1, n. 17787 del 03/11/1988, dep. 1989, Volpe, Rv. 182929-01; Sez. 1, n. 5158 del 22/02/1972, Furfaro, Rv. 121665-01). Ciò posto, la vita di [OSCURATO:PERSONA] corse pericolo, perché il colpo d'arma da fuoco diretto al suo viso, in procinto di esplodere da distanza ravvicinata, non partì solo a causa della disattenzione e dell'imperizia dello sparatore, ossia per circostanze fortuite e contingenti non dipendenti dalla volontà di quest'ultimo. Non perché tale volontà non potesse, in assoluto, tradursi nel risultato atteso. L'azione era dunque giuridicamente idonea, nella prospettiva indicata dagli artt. 56 e 575 cod. pen., nonché, esclusa la finalità meramente intimidatoria, inequivocamente diretta allo scopo, come dalla sentenza impugnata conclusivamente, e ineccepibilmente, ritenuto. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché, rispetto alla vicenda criminosa contestata al capo d), esso appare genericamente confutativo e rivalutativo della prova testimoniale. Occorre in proposito rammentare che, tra le doglianze proponibili quali mezzi di censura dinanzi a questa Corte, non rientrano, salvo il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, quelle relative, appunto, alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01;Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). Al riguardo la sentenza impugnata appropriatamente motiva, dopo aver scrutinato (nel quadro dell'esistente situazione di contrasto nei rapporti interpersonali) la credibilità e l'attendibilità della persona offesa, e degli altri familiari che avevano testimoniato a carico, nonché dopo aver individuato (anche e soprattutto nell'operato delle forze dell'ordine) precisi elementi di riscontro alle loro dichiarazioni e aver escluso dal quadro decisorio fonti testimoniali in grado, al più, di rispecchiare una irrilevante reciprocità di azioni minatorie. 5. Il terzo motivo è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. Secondo principi pacifici (v., da ultimo, Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668-01), in tema di reati concernenti le armi il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. Nessuna puntuale deduzione è dal ricorrente svolta al riguardo. In ogni caso, l'anteriore detenzione risulta dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, che ha ammesso di essere entrato in possesso della pistola tempo addietro rispetto al 10 maggio 2014. La detenzione di arma clandestina è poi reato permanente e l'aggravante del nesso teleologico è sicuramente ravvisabile con riferimento alla frazione di condotta prossima al tentativo di omicidio, in quanto evidentemente strumentale alla sua realizzazione. 6. Il quarto motivo è inammissibile, in relazione all'attenuante della provocazione, perché meramente enunciativo al riguardo e totalmente privo di illustrazione. Il motivo è invece infondato quanto alle attenuanti generiche. Ampia e diffusa appare la motivazione che ne giustifica il diniego, facente leva sulla gravità dell'occorso, sulla personalità aggressiva dell'imputato (già pregiudicato per tentato omicidio e assoggettato, al tempo, a misura di prevenzione personale), sul complessivo comportamento processuale e sull'assenza di elementi favorevoli in grado di prevalere realmente sulla negativa rilevanza, oggettiva e soggettiva, dei suddetti indicatori. La sentenza impugnata, dunque, inappuntabilmente argomenta, in aderenza al modello legale di riferimento e senza incorrere in aporie o contraddizioni.7. Il reato contravvenzionale ascritto al capo f) della rubrica risulta prescritto nelle more del giudizio di legittimità. La pronuncia di infondatezza del motivo riguardante le attenuanti generiche, anche a tale reato riferibile, importa il necessario rilievo officioso della causa estintiva in questa sede, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio in ordine a tale reato, perché estinto per prescrizione. La relativa pena di giorni dieci di reclusione deve essere eliminata. Il ricorso d
Sentenza Cassazione n. 46882/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris