CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46396/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che contro la sentenza impugnata, avente ad oggetto la conferma della responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 a ciascuno ascritto, entrambi hanno proposto impugnazione, avendo [OSCURATO:PERSONA] eccepito violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo specifico e [OSCURATO:PERSONA] lamentato il vizio di illogica motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, trattandosi della mera riproduzione di doglianza già adeguatamente e correttamente vagliata dal giudice di merito, con la cui motivazione il ricorrente neppure specificamente si confronta, posto che la sentenza attesta di come il commercialista che in precedenza seguiva la società non avesse avuto alcun incarico dall'imputato per presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 2013; la prova del dolo di evasione è stata quindi non illogicamente argomentata sia in relazione all'importo dell'IVA dovuta ed al conseguente netto superamento della soglia di punibilità, sia in relazione al suo mancato versamento, avendo la giurisprudenza di questa Corte già affermato che la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966); Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per assoluta genericità, difettando completamente il confronto con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata a sostegno del rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; Ritenuto, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il