CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16731/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via A. Caroncini, 51 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, Oggetto: tributi – crediti di imposta – monitoraggio – d.l. n. 185/2008 - retroattività N.16731/15 R.G. Est. F. D’Aquino –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 7205/15/14 depositata in data 24 dicembre 2014 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato una cartella di pagamento relativa al recupero di crediti di imposta per ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati dalla contribuente in compensazione dal 1° gennaio al 16 aprile 2009, oltre sanzioni e interessi.La società contribuente ha dedotto che l’iscrizione a ruolo era derivata da un mero errore formale contenuto nel modello unico 2008 della società contribuente nella redazione della dichiarazione dei redditi. 2. La CTP di Milano ha accolto il ricorsoe la CTR della Lombardia, con sentenza in data 24 dicembre 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello ha ritenuto che il credito di imposta attiene al credito di imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 280, l. 27 dicembre 2006, pari al 10% dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo; ha osservato che tale credito poteva essere fruito per l’esercizio 2009 nel rispetto dell’art. 29d.l. 29 novembre 2008, n. 185 previo invio di formulario da parte del contribuente e rilascio di nulla- osta da parte dell’Ufficio, la cui mancanza nel caso di specie preclude l’utilizzo del credito. Il giudice di appello ha, invero, accolto la domanda di riduzione della sanzione al 10%. 3. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tre motivi. L’Amministrazione finanziaria si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. 4. Con ordinanza pronunciata a seguito dell’adunanza camerale del 14 ottobre 2022 è stata disposta l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito al fine di verificare il fatto processuale dell’avvenuto deposito N.16731/15 R.G. Est. F. D’Aquino presso la Segreteria della Commissione Tributaria provinciale di copia dell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado.Il resistente ha depositato memoria in data 12 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 53, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per mancato deposito presso la Segreteria della Commissione Tributaria provinciale di copia dell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, osservando –ai fini dell’applicazione della norma pro tempore - che l’atto di appello (prodotto sub doc. 6) fosse stato notificato tramite raccomandata a/r. 2. Con il secondo motivosi deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.l. n. 185/2008, per avere ritenuto applicabile retroattivamente la suddetta disposizione al caso di specie. Deduce parte ricorrente come la suddetta disposizione è applicabile a decorrere dal periodo di imposta 2009, laddove nel caso di specie il periodo di imposta ha avuto inizio in data 1° settembre 2008, ossia in epoca precedente l’entrata in vigore della suddetta disposizione, per cui la suddetta disposizione si sarebbe dovuta applicare all’esercizio successivo. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 3 Cost. per illegittimità costituzionale dell’art. 29 d.l. n. 185/2008, convertito con l. 28 gennaio 2009, n. 2, nella parte in cui il giudice di appello ha fatto applicazione della suddetta disposizione all’esercizio che ha avuto inizio in data 1° settembre 2008, in quanto interpretazione che lederebbe l’affidamento del contribuente alla fruizione del credito di imposta derivante da attività di ricerca avviata prima dell’entrata in vigore della suddetta disposizione. N.16731/15 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Il primo motivo è infondato. Emerge dall’esame dei fascicoli dei gradi di merito che l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate è stato depositato presso la sede del giudice di primo grado in data 30 ottobre 2013. Tale circostanza emerge, ulteriormente, dall’indice degli atti e dei documenti prodotti risultante dai registri della CTP di Milano, dai quali risulta alla data del 30 ottobre 2013 il deposito di copia dell’atto di appello presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate. 5. Il secondo e il terzo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. L’art. 29 d.l. n. 185/2008 ha previsto che le disposizioni di assoggettamento al monitoraggio dei cr editi di imposta di cui all’art. 5, commi 1 e 2, l. n. 138/2002 «si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto». Il legislatore ha previsto, quindi, un sistema retroattivo di selezione delle imprese destinate a fruire dei crediti di impostae dei relativi crediti (art. 29, commi 2 e 3, l. n. 185/2008), che ha contemplato l’obbligo delle imprese di prenotarsi inoltran do in via telematica un apposito formulario all'Agenzia delle Entrate; all’esito, l’Agenzia delle Entrate avrebbe esaminato le domande secondo l'ordine cronologico in cui le stesse sarebbero pervenute e avrebbe comunicato alle imprese un nulla-osta ai fini della relativa copertura finanziaria (Cass., Sez. V , 28 marzo 2018, n. 7629). 6. La Corte costituzionale, con sentenza in data 16 ottobre 2014, n. 236, su ordinanza di rimessione di questa Corte, ha ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità. Successivamente(Corte cost., 27 giugno 2017, n. 149), il giudice delle leggi ha rigettato una nuova questionedi costituzionalità (sollevata nuovamente dal giudice di legittimità), ritenendo non irrazionale il criterio di selezione adottato dal legislatore. La Corte costituzionale ha, difatti, evidenziato, da un lato, che occorreva porre rimedio all’assenza di un tetto massimo di N.16731/15 R.G. Est. F. D’Aquino stanziamento di copertura finanziaria (« l’introduzione di un tetto massimo di stanziamento ha comportato la necessità di prevedereuna procedura di selezione (anche) dei contribuenti da ammettere al beneficio fiscale in relazione alle attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008»: Corte cost., n. 149/2017, cit.)e, dall’altro, che erano state individuate dal legislatore misure anticrisi in favore di categorie deboli al fine di arginare la crisi internazionale del 2008, circostanze che costituivano- a giudizio della Corte - « causa normativa adeguata » idoneaa frustrare le aspettative di affidamento dei contribuenti. 7. In coerenza con i ripetuti arresti del giudice delle leggi, la giurisprudenza di questa Corteha ritenuto che la disciplina in oggetto, per quanto applicabile anche ai crediti di imposta precedenti l’entrata in vigore della norma, non si pone in contrasto con il generale principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, in quanto principio generale nella specie derogatoda una norma di legge speciale (Cass., Sez. V, 17 luglio 2018, n. 18947; Cass., Sez. V, 21 novembre 2018, n. 30028; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2019, n. 2563; Cass., Sez. V, 13 marzo 2019, n. 7113; Cass., Sez. V, 6 ottobre 2020, n. 21386). Non può, difatti, considerarsi costituzionalmente intangibile il diritto di affidamento del contribuente, ove la norma speciale che vi deroghi abbia causa normativa adeguata, come ritenuto dal giudice delle leggi. 8. Il ricorso va, pertanto, rigettato . All’Ufficio resistente spetterebbero le spese processuali, potendo l’Ufficio depositare memoria, trattandosi di ricorso depositato in epoca anteriore al 30 ottobre 2016 (Cass., Sez. V, 10 marzo 2021, n. 6592) ; spese che, tuttavia, si ritiene di compensare tra le parti in virtù dell’elaborazione giurisprudenziale consolidatasi nel corso del giudizio. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. N.16731/15 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que