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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 46024/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 marzo 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Parma del 3 aprile 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 750,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, accertato in Colorno il 22 febbraio 2017, per essersi rifiutato, dopo essere stato fermato dai Carabinieri alla guida di un'autovettura, di sottoporsi ad esami medico-legali volti ad accertare il suo eventuale stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto errata applicazione dell'art. 187, comma 8, cod. strada e contraddittorietà della motivazione, lamentando la mancata configurabilità, nel caso di specie, del reato ascrittogli, essendogli stata avanzata la richiesta di sottoporsi a prelievo ematico con modalità del tutto illegittime.

Con la seconda doglianza sono stati eccepiti vizio di motivazione e violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicata in una misura superiore al medio edittale senza che vi sia stato il rispetto dello specifico onere motivazionale richiesto dall'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i motivi dedotti dal ricorrente non siano manifestamente infondati, per cui deve, conseguentemente, prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, pronunciando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

2. Non manifestamente infondato, in particolare, è il , secondo motivo di • doglianza, non essendo state esposte le ragioni della effettuata applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida per una durata superiore al medio edittale.

In ossequio a un consolidato orientamento ermeneutico, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393-01; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139-01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01).

Anche in materia di sanzioni amministrative accessorie, infatti, deve essere fatto riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo.

Non vi è dubbio, infatti, che nessuna motivazione sia necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che (in assenza di una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (parametri indicati dal secondo comma dell'art. 218 cod. strada).

Ma anche nell'ipotesi di sanzione concreta determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada, ancorché reso esplicito con le espressioni meramente relative alla "congruità" della sanzione costituisce giustificazione sufficiente dell'uso della discrezionalità del giudice, perché si colloca in una fascia valutativa - fra il minimo ed il medio edittale appunto - all'interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione come corrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro.

Diversamente, quando ci si discosta da quella medietà, e tanto più ci si discosta, è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si giudicano meritino, in concreto, l'applicazione di una sanzione superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la "media" ed il giudice deve spiegarne le ragioni, non potendo altrimenti giustificarsi l'utilizzo della discrezionalità, che in assenza di ogni argomentazione al riguardo perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sualegittimità anche costituzionale.3.

Ne deriva, pertanto, la non manifesta infondatezza del motivo indicato, che fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La commissione del reato, infatti, risale al 22 febbraio 2017, per cui il termine prescrizionale massimo di cinque anni, di cui al combinato disposto agli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., si è compiuto il 22 febbraio 2022.

E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito.

Ed infatti, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01).

Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata.

Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 marzo 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Parma del 3 aprile 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 750,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, accertato in Colorno il 22 febbraio 2017, per essersi rifiutato, dopo essere stato fermato dai Carabinieri alla guida di un'autovettura, di sottoporsi ad esami medico-legali volti ad accertare il suo eventuale stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto errata applicazione dell'art. 187, comma 8, cod. strada e contraddittorietà della motivazione, lamentando la mancata configurabilità, nel caso di specie, del reato ascrittogli, essendogli stata avanzata la richiesta di sottoporsi a prelievo ematico con modalità del tutto illegittime. Con la seconda doglianza sono stati eccepiti vizio di motivazione e violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicata in una misura superiore al medio edittale senza che vi sia stato il rispetto dello specifico onere motivazionale richiesto dall'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i motivi dedotti dal ricorrente non siano manifestamente infondati, per cui deve, conseguentemente, prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, pronunciando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 2. Non manifestamente infondato, in particolare, è il , secondo motivo di • doglianza, non essendo state esposte le ragioni della effettuata applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida per una durata superiore al medio edittale. In ossequio a un consolidato orientamento ermeneutico, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393-01; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139-01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01). Anche in materia di sanzioni amministrative accessorie, infatti, deve essere fatto riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo. Non vi è dubbio, infatti, che nessuna motivazione sia necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che (in assenza di una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (parametri indicati dal secondo comma dell'art. 218 cod. strada). Ma anche nell'ipotesi di sanzione concreta determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada, ancorché reso esplicito con le espressioni meramente relative alla "congruità" della sanzione costituisce giustificazione sufficiente dell'uso della discrezionalità del giudice, perché si colloca in una fascia valutativa - fra il minimo ed il medio edittale appunto - all'interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione come corrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro. Diversamente, quando ci si discosta da quella medietà, e tanto più ci si discosta, è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si giudicano meritino, in concreto, l'applicazione di una sanzione superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la "media" ed il giudice deve spiegarne le ragioni, non potendo altrimenti giustificarsi l'utilizzo della discrezionalità, che in assenza di ogni argomentazione al riguardo perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sualegittimità anche costituzionale.3. Ne deriva, pertanto, la non manifesta infondatezza del motivo indicato, che fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La commissione del reato, infatti, risale al 22 febbraio 2017, per cui il termine prescrizionale massimo di cinque anni, di cui al combinato disposto agli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., si è compiuto il 22 febbraio 2022. E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito. Ed infatti, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata. Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così
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