CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 14933/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato quellaemessa, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale della stessa città in data 24 febbraio2021, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n.110 del 1975, con riferimento al reato di porto senza giustificato motivo di tre bastoni inlegno.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia avv.Chiodo, e denuncia tre motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il correlato vizio dimotivazione.I Giudici di merito non avrebbero considerato che il reato (che verosimilmente per unmero lapsus calami è indicato come tentato furto) non è tra quelli ostativi al riconoscimentodella scriminante e che il fatto non è particolarmente offensivo, non sussistendo inoltre alcun«pericolo concreto e attuale di reiterazione criminosa».2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 62-bis cod. pen.Deduce l’immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, che invoca «condeclaratoria di prevalenza sulle contestate aggravanti e recidiva», atteso «il curriculumcriminale non particolarmente allarmante».2.3. Con l’ultimo motivo denuncia la violazione dell’art. 133 cod. pen. in relazione «allegravi condizioni economiche e di degrado (appartenenza a etnia Rom) ed al comportamentocollaborativo».Lamenta l’erroneità della motivazione del Giudice di appello nella parte in cui ha ritenutodi non contenere la pena nel limite minimo edittale «atteso il comportamento ampiamentecollaborativo posto in essere dall’imputata che nel corso del giudizio di primo grado hamanifestato il proprio sincero ravvedimento, confessando i fatti».3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta depositata in data 18 dicembre 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Sono fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, mentre il restante motivo va,invece, rigettato.2. Il primo motivo è, invero, privo di pregio.La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma adeguata e facendo rinvio perrelationem alle ragioni espresse dal Tribunale, ha valorizzato – ai fini del diniego della causadi esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. - la pluralità di armi e lecomplessive circostanze di commissione del fatto (p. 2 e 3 della sentenza di primo grado). È, infatti, incontestato l’accertamento del porto, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei tre oggettigiustificato motivo e che la perquisizione avvenne dopo che, alla vista degli operanti, ilmezzo aveva effettuato una repentina inversione di marcia plausibilmente ritenuta funzionalealla sottrazione al controllo.A tali obiettive circostanze i Giudici di merito hanno ancorato il diniego dell’invocatacausa di non punibilità, con motivazione affatto rispettosa dei principi espressi in materiadalla giurisprudenza di legittimità.Il giudizio sulla tenuità richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta di tutte lepeculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma,cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile edell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 -01), ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendosufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone,Rv. 274647 - 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01).Osserva, inoltre, il Collegio che il Tribunale aveva motivatamente escluso ilriconoscimento dell’attenuante di lieve entità e tale statuizione non ha costituito oggettod’impugnazione. Sicché, va qui ricordato che il mancato riconoscimento della circostanzadeclaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 – 01; Sez. 1, n. 13630del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 – 02; Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv.263925 - 01), poiché se il fatto è stato ritenuto dal giudice di merito «non lieve» non puòessere al contempo considerato «particolarmente tenue» ai fini del riconoscimento delbeneficio invocato.3. Sono fondati il secondo e terzo motivo di ricorso.Sebbene le censure riguardanti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e ladosimetria della pena non risultino richiamate tra i motivi così come sintetizzati nellasentenza della Corte territoriale, l’esame degli atti – consentito al Collegio attesa la natura dierror in procedendo del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220093 – 01) – ha consentito di verificare che le stesse erano state devolute con l'atto diappello.4. La mancata risposta al motivo sul trattamento sanzionatorio e sul riconsocimentodelle circostanze attenuanti generiche – motivo quest'ultimo per il quale non è ravvisabilemotivazione implicita pur astrattamente consentita (ex pluribus,Sez. 1, n. 12624 del12/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275057 – 01) - impone l’annullamento della sentenzaimpugnata su detti punti, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catanzaro pernuovo esame. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente alle attenuanti generiche e al trattamentosanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte diappello di Catanzaro. Rigetta il ricorso nel resto.Così è deciso, 23/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]